Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 04-07-2017

    Oggetto

    Distribuzione saldo attivo di rivalutazione e credito d’imposta

    Domanda

    Una srl ha distribuito ai soci, nel corso del 2016, la riserva costituita dal saldo attivo di rivalutazione connesso con la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata ai sensi del DL n. 185/2008.
    Posto che detta riserva non era stata affrancata, ora l’ammontare distribuito è soggetto a tassazione. Alla società spetta un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva corrisposta per la rivalutazione stessa. In quale rigo del mod. REDDITI va indicato detto credito d’imposta?

    Risposta

    La rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 185/2008 ha comportato l’evidenziazione del c.d. “saldo attivo”, per un ammontare pari al maggior valore del bene al netto dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione. Detto saldo poteva essere alternativamente iscritto ad apposita riserva ovvero imputato a capitale. In caso di imputazione a riserva, il mancato affrancamento ha determinato il regime di sospensione d’imposta della stessa con la conseguenza che a seguito della relativa distribuzione, il saldo attivo, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre alla formazione del reddito imponibile della società ed è soggetto a tassazione in capo ai soci quale dividendo. Alla società è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva riferita al saldo attivo distribuito. Con riferimento al caso di specie, pertanto, nel mod. REDDITI 2017 SC la società dovrà effettuare una variazione in aumento per l’importo del saldo attivo distribuito, aumentato dell’imposta sostitutiva, ed evidenziare il credito d’imposta a rigo RN14, campo 4. A tal proposito merita segnalare che le istruzioni alla compilazione di tale rigo fanno riferimento soltanto ad alcune leggi di rivalutazione nonché al DM n. 86/2002. Tuttavia, poiché le successive norme di rivalutazione richiamano tale ultimo Decreto, anche il credito d’imposta collegato alle stesse dovrà essere ricompreso nel predetto rigo.

    Pubblicata il: 20-06-2017

    Oggetto

    Spese “contabilizzazione consumo di calore” e detrazione IRPEF

    Domanda

    Dalla certificazione inviata dall'amministratore di condominio si desume la presenza di spese sostenute dal condominio per la “contabilizzazione del consumo individuale del calore”. Per tali spese spetta la detrazione IRPEF del 50% o del 65%?

    Risposta

    Con l’intento di favorire il contenimento dei consumi energetici, l’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto l’obbligo di installazione nei condomini dotati di una fonte di riscaldamento / raffreddamento centralizzata, di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore / raffreddamento / acqua calda della singola unitĂ  immobiliare. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.5.2016, n. 18/E (quesito 3.1), la misura della detrazione IRPEF spettante è collegata all'intervento effettuato dal condominio. Infatti, in relazione alle spese in esame, spetta: − la detrazione del 65% (per un importo massimo della stessa pari a € 30.000) se i dispositivi sono stati installati in concomitanza con la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con un impianto dotato di caldaia a condensazione ovvero pompa di calore ad alta efficienza o con un impianto geotermico a bassa entalpia; − la detrazione del 50% se i dispositivi sono stati installati senza la sostituzione, integrale / parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale.

    Pubblicata il: 20-06-2017

    Oggetto

    Contribuente forfetario e scomputo ritenuta d’acconto subita nel 2016

    Domanda

    Un contribuente, procacciatore d’affari, dal 2016 ha adottato il regime forfetario. Nel 2016 ha incassato l’ultima fattura emessa (con IVA) a fine 2015 sulla quale è stata operata la ritenuta alla fonte. Non avendo scomputato la ritenuta nel mod. UNICO 2016 PF è possibile recuperarla ora
    nel mod. REDDITI 2017 PF?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come disposto dall'art. 22, comma 1, lett. b), TUIR, dall'IRPEF dovuta si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono state operate. Di conseguenza, il contribuente può scomputare la ritenuta d’acconto subita nel 2016 nel mod. REDDITI 2017 PF. A tal fine, poiché trattasi di un soggetto forfetario, la ritenuta va indicata a rigo RS40, nonché riportata, ai fini dello scomputo, a rigo RN33, campo 4 e/o a rigo LM41.

    Pubblicata il: 20-06-2017

    Oggetto

    Autovettura in leasing e deducibilitĂ  maxi ammortamento (40%)

    Domanda

    Nel 2016 un agente di commercio ha acquisito in leasing un’autovettura (coefficiente ammortamento 25%). L’ammontare dei canoni complessivamente dovuti è pari a € 30.000. La quota capitale ammonta a € 27.000, la quota interessi a € 3.000. Il contratto ha la durata di 3 anni. Posto che, in relazione al leasing, il maxi ammortamento deducibile corrisponde ad un
    maggior canone pari al 40% della quota capitale, come previsto dalla Finanziaria 2016, detta maggior quota in quali / quante annualità è deducibile?

    Risposta

    Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, riconosciuta dalla Finanziaria 2016 per il periodo 15.10.2015 – 31.12.2016 e prorogata, con alcune modifiche, dalla Finanziaria 2017 al 31.12.2017 (ovvero 30.6.2018 al sussistere di specifiche condizioni), è fruibile: − per quanto riguarda i beni acquistati, in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, ridotti alla metĂ  per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa; − per quanto riguarda le autovetture ex art. 164, comma 1, lett, b), TUIR, in leasing, in un periodo pari al “periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito” dal citato DM 31.12.88. Così, qualora l’ammortamento civilistico sia determinato applicando un coefficiente inferiore rispetto a quello ammesso fiscalmente, il maxi ammortamento va comunque calcolato sulla base del coefficiente fiscale. Analogamente, in presenza di beni in leasing, se la durata del contratto è superiore rispetto a quella minima prevista fiscalmente, il maggior canone è deducibile in un periodo pari a quello minimo fiscale. Nel caso di specie, pertanto, mentre i canoni “ordinari” sono deducibili per la durata civilistica del contratto (5 anni), la maggiorazione del 40% dei canoni è deducibile in 4 anni (periodo di ammortamento fiscale). Va comunque considerato che, trattandosi di un’autovettura di un agente di commercio, ai fini della deducibilitĂ  dei canoni / maggiori canoni va tenuto conto del limite di € 25.822,84, ex art. 164, TUIR. Si rammenta che qualora in un periodo d’imposta l’agevolazione fruita risulti inferiore al limite massimo consentito, la differenza non dedotta non potrĂ  essere recuperata in alcun modo nei periodi d’imposta successivi.

    Pubblicata il: 13-06-2017

    Oggetto

    Contribuente forfetario e rimborso spese

    Domanda

    Un professionista forfetario sostiene delle spese per conto del proprio cliente, per le quali in fattura chiede il rimborso. Tali somme possono non essere considerate compensi e quindi non concorrere al reddito con
    l’abbattimento del 22%?

    Risposta

    Relativamente ai rimborsi spese è necessario distinguere a seconda che si tratti di: − rimborsi spese addebitati da un lavoratore autonomo al proprio cliente. In tal caso i rimborsi costituiscono “compenso” e, come specificato dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 20.3.98, n. 20/E (nel caso di specie si trattava di spese di viaggio, vitto e alloggio), devono essere assoggettati alla ritenuta alla fonte da parte del cliente (sostituto d’imposta); − rimborsi collegati a spese anticipate in nome e per conto del cliente (ad esempio, imposte, diritti di cancelleria e di visura) ed intestate a quest’ultimo. Gli stessi, come chiarito nella CM 15.12.73, n. 1, non costituiscono compenso per il percipiente e, di conseguenza, non sono soggetti a ritenuta alla fonte. Con riferimento al caso prospettato, quindi, le somme addebitate in fattura dal professionista forfetario a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, “compenso” che concorrerĂ  alla formazione del reddito nella misura del 78% (coefficiente reddituale applicabile dai soggetti esercenti attivitĂ  professionali). Va evidenziato che per il contribuente forfetario detti rimborsi - compensi non sono soggetti alla ritenuta alla fonte.