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Pubblicata il: 19-07-2017
Utilizzo credito IVA primo trimestre 2017 â mod. IVA TR
Una ditta ha presentato in data 27.4.2017 il modello IVA TR per poter compensare il credito IVA del primo trimestre (circa ⏠8.000). Lâimporto del credito compensato nel modelloo F24 non ha superato ⏠5.000. Non avendo apposto il visto di conformitĂ la compensazione deve fermarsi al raggiungimento del nuovo limite di ⏠5.000?
Per poter utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione ovvero chiederlo a rimborso va presentato lâapposito modello IVA TR. In sede di conversione del DL n. 50/2017 è stato esteso lâobbligo del visto di conformitĂ al modello IVA TR anche in caso di utilizzo del credito in compensazione tramite il modello F24. La novità è entrata in vigore il 24.6.2017 (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 96/2017 di conversione del citato Decreto). A tal fine lâAgenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 4.7.2017 ha âadeguatoâ il modello IVA TR alla predetta novitĂ , prevedendo il visto di conformitĂ anche per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA. Il nuovo modello, come specificato nel citato Provvedimento, è utilizzabile âa decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dellâanno dâimposta 2017â. Pertanto, con riferimento al credito IVA relativo al primo trimestre 2017 non deve essere rispettata la nuova disposizione sopra riportata.
Pubblicata il: 19-07-2017Modello IVA 2017 integrativo e visto di conformitĂ
Una societĂ ha regolarmente presentato il modello IVA 2017 entro il 28.2.
Dalla dichiarazione risulta un credito di circa ⏠18.000, in parte utilizzato in compensazione nel modello F24 (circa ⏠6.500). Ora, avendo riscontrato un errore, si rende necessario presentare un modello IVA 2017 integrativo. à possibile presentare tale modello senza il visto di conformità ?
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 4.5.2017, n. 57/E, le nuove regole in materia di visto di conformitĂ (riduzione del limite da ⏠15.000 a ⏠5.000) introdotte dal DL n. 50/2017 sono applicabili alle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017. Dovendo presentare una dichiarazione integrativa, devono essere rispettati i nuovi vincoli previsti dal citato Decreto. Sul punto lâAgenzia nella citata Risoluzione n. 57/E specifica che âper le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile 2017 (ad esempio, modello IVA 2017 presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998) è necessario apporre il visto di conformitĂ qualora si intenda compensare crediti superiori a euro 5.000â.
Pubblicata il: 19-07-2017Eccedenza ACE e trasformazione in credito IRAP
Una srl presenta nel 2015 e nel 2016 un reddito imponibile interamente compensato da perdite pregresse. Per entrambe le annualitĂ spetta la deduzione ACE, che tuttavia, in assenza di un reddito complessivo âcapienteâ, non è usufruibile a titolo di deduzione. La societĂ sceglie di trasformare dette eccedenze ACE in credito dâimposta utilizzabile ai fini IRAP (in particolare, il credito 2015 è pari a ⏠2.500 e il credito 2016 è pari a ⏠3.000). Nel 2017, ai fini dellâutilizzo in compensazione dellâIRAP, la stessa potrĂ usufruire di 1/5 del credito 2015 e di 1/5 del credito 2016?
Lâagevolazione ACE è usufruibile quale deduzione dal reddito complessivo netto. Il mancato utilizzo, in presenza di un reddito complessivo âcapienteâ, comporta la perdita della deduzione con conseguente impossibilitĂ di riporto ai periodi dâimposta successivi. Va inoltre considerato che la deduzione dal reddito complessivo, al netto di eventuali perdite pregresse, non può generare una perdita / maggiore perdita fiscale dellâesercizio. Lâeventuale eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo è: − riportabile nei successivi periodi dâimposta senza alcun limite temporale e quantitativo; − trasformabile in un credito dâimposta, determinato applicando alla stessa lâaliquota IRES (ovvero, per i soggetti IRPEF, le aliquote per scaglioni). Detto credito dâimposta: − va ripartito in 5 quote annuali di pari importo; − va utilizzato in compensazione dellâIRAP. Nel caso di specie, la societĂ non ha potuto usufruire della deduzione ACE a riduzione del reddito complessivo, posto che lo stesso è risultato abbattuto da perdite pregresse. Di conseguenza la stessa presenta unâeccedenza ACE sia per il 2015 che per il 2016, trasformate in credito dâimposta ai fini IRAP. Considerato che il credito dâimposta è usufruibile per quinti, nel 2017 ai fini della compensazione dellâIRAP la societĂ utilizzerĂ la seconda quota del credito 2015, pari a ⏠500 (la prima è stata utilizzata in compensazione nel 2016) e la prima quota del credito 2016, pari a ⏠600.
Pubblicata il: 04-07-2017Tassazione indennitĂ maternitĂ professionista
Un professionista (ingegnere) ha incassato nel 2016 un importo pari a circa ⏠13.000 a titolo di indennitĂ di maternitĂ , per la quale lâINARCASSA ha inviato la relativa CU 2017. Tale somma va dichiarata nel quadro RC del mod. REDDITI 2017 PF quale reddito di lavoro dipendente assimilato? In caso di risposta positiva è corretto non pagare lâIRAP?
Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dellâart. 6, comma 2, TUIR âi proventi conseguiti in sostituzione di redditi ⌠e le indennitĂ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ⌠costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perdutiâ. Tali somme, tra le quali rientrano le indennitĂ di maternitĂ , vanno dichiarate utilizzando lo stesso quadro del modello di dichiarazione nel quale sarebbe stato dichiarato il reddito sostituito. Nel caso in esame, essendo lâindennitĂ percepita da una professionista, lâammontare lordo incassato rappresenta un âaltro proventoâ da indicare a rigo RE3 del mod. REDDITI 2017 PF. Lâammontare della ritenuta alla fonte trattenuta e certificata da INARCASSA sarĂ ricompresa a rigo RE26 al fine dello scomputo dallâIRPEF dovuta per il 2016. LâindennitĂ ha rilevanza anche ai fini IRAP in quanto, come previsto dalle istruzioni al quadro IQ, del mod. IRAP 2017, deve essere ricompresa a rigo IQ50.
Pubblicata il: 04-07-2017Semplificata per cassa e cessazione dellâattivitĂ
Una ditta in contabilitĂ semplificata dal 2017 adotta il nuovo regime âper cassaâ. Per la determinazione del reddito di tale anno le rimanenze finali 2016 costituiscono un costo deducibile. Ă intenzione del titolare cessare lâattivitĂ entro il 31.12.2017. Come vanno trattate le rimanenze ancora presenti al momento della cessazione dellâattivitĂ ? Devono essere
assoggettate ad IVA?
Con riferimento alla questione prospettata merita evidenziare che con lâentrata in vigore dal 2017 del nuovo regime di contabilitĂ semplificata âper cassaâ non è stata modificata la disciplina IVA relativa allâautoconsumo. Quindi i beni ancora in rimanenza alla data di cessazione dellâattivitĂ oggetto di autoconsumo da parte del titolare della ditta individuale danno origine ad unâoperazione rilevante ai fini IVA ai sensi dellâart. 2, comma 2, n. 5, DPR n. 633/72. Inoltre, ai fini delle imposte dirette, il comma 1 del nuovo art. 67, TUIR, dopo aver specificato che il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi di cui allâart. 85 percepiti nellâanno e le spese sostenute nello stesso anno, dispone che âla differenza è aumentata dei ricavi di cui allâarticolo 57â, ossia del valore normale dei beni destinati al consumo personale / familiare dellâimprenditore. Nellâambito della Circolare 13.4.2017, n. 11/E lâAgenzia delle Entrate conferma che i componenti positivi di cui al citato art. 57 âconcorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenzaâ.