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Pubblicata il: 09-01-2018
Dichiarazione IVA integrativa e sanzioni applicabili
Quale sanzione è applicabile in caso di una dichiarazione integrativa presentata oltre 90 giorni al fine di correggere la mancata compilazione di rigo VF17 del modello IVA 2017, relativo agli acquisti da soggetti in regime dei minimi?
Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, la presentazione della dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dal termine per la correzione di errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato/formale configura la fattispecie di dichiarazione infedele, con la conseguente applicazione della sanzione ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, generalmente dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza di credito utilizzato. La suddetta sanzione è applicabile esclusivamente per le violazioni che danno luogo, fin dall'origine, ad una dichiarazione infedele, mentre le violazioni che consistono, fin dall'origine, in una mera irregolarità dichiarativa restano sanzionabili ai sensi dell’art. 8, D.L.gs. n. 471/97 ossia da € 250 a € 2.000. Tale ultima sanzione opera anche nel caso in cui non siano dovute imposte. Il caso prospettato rientra nella fattispecie di cui al citato art. 8. Al fine di evitare la sanzione piena è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, presentando la dichiarazione IVA corretta (mod. IVA 2017 integrativo) e versando la sanzione ridotta. Qualora la regolarizzazione sia effettuata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione del mod. IVA 2018) la sanzione dovuta risulta pari ad 1/8 del minimo, ossia € 31,25 (250 x 1/8).
Pubblicata il: 09-01-2018Professionista e deducibilità retribuzioni dipendenti mese di dicembre
Alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2017 pagata da un professionista al proprio dipendente entro il 12.1.2018 è applicabile il principio di “cassa allargata�
Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente l’art. 51, comma 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa c.d. “allargataâ€, in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisconoâ€. Tale principio è applicabile anche ai compensi spettanti agli amministratori di società in quanto assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, in capo al dipendente dell’impresa / lavoratore autonomo, la retribuzione relativa al mese di dicembre 2017 corrisposta entro il 12.1.2018 costituisce reddito 2017. Ai fini della deducibilità di tali costi, va considerato che in capo all'impresa: - la retribuzione del mese di dicembre è in ogni caso deducibile per competenza, ossia nel 2017; - i compensi agli amministratori sono deducibili nel 2017 se relativi a prestazioni rese in tale anno ancorché corrisposti entro il 12.1.2018; se corrisposti dopo tale data, ai sensi dell’art. 95, comma 3, TUIR, gli stessi sono deducibili nell'anno del pagamento. Relativamente ai lavoratori autonomi il reddito è determinato, ai sensi dell’art. 54, TUIR, quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, ad eccezione delle quote T.F.R., canoni di leasing, ammortamenti e spese di manutenzione / ristrutturazione. Per tali soggetti la deducibilità della retribuzione del mese di dicembre 2017 è collegata all'anno in cui interviene il relativo pagamento. Pertanto la stessa costituisce costo 2017 se pagata entro il 31.12.2017; qualora venga corrisposta oltre tale data rappresenterà per il professionista un costo deducibile nel 2018.
Pubblicata il: 09-01-2018Contribuente forfetario e superamento limiti
Una ditta individuale in regime forfetario (limite riferito all'attività esercitata € 30.000) ha emesso fino al 31.12.2017 fatture per complessivi € 34.000. Considerato che una fattura emessa nel mese di ottobre 2017, pari a € 5.000, non risulta pagata dal cliente entro il 31.12.2017, il soggetto deve passare al regime ordinario o è possibile fare riferimento ai ricavi incassati e quindi può permanere nel regime agevolato?
Come dalla Finanziaria 2015, il regime forfetario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano specifici requisiti, tra i quali, ricavi conseguiti / compensi percepiti non superiori a determinate soglie. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso. Ai fini della verifica della possibilità di permanere nel regime in esame vanno considerati i ricavi / compensi percepiti, in applicazione del principio di cassa. Di conseguenza, nel caso proposto, poiché i ricavi incassati nel 2017 ammontano a € 29.000 (34.000 – 5.000), il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario anche nel 2018, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla citata disposizione (spese per impiego di lavoratori pari o inferiori a € 5.000 / costo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000).
Pubblicata il: 08-01-2018Assegni matrimoniali e deducibilitÃ
Un contribuente ha depositato il ricorso per la separazione consensuale dal coniuge nel mese di settembre 2017. In attesa dell’omologazione della separazione, dal mese di ottobre 2017 corrisponde un assegno di mantenimento al (ex) coniuge. Tali somme potranno essere dedotte nel modello REDDITI/730 2018?
Ai sensi dell’art. 711, C.p.c. “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunaleâ€. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che nella sentenza 6.10.2005, n. 19447 ha specificato che “lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica «ex nunc» soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti … il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazioneâ€. Sulla base di quanto sopra, è possibile desumere che gli accordi antecedenti all'omologazione non acquisiscono efficacia giuridica. Di conseguenza, per il contribuente in esame, viene meno la possibilità di considerare gli assegni corrisposti prima dell’omologazione della separazione quali oneri deducibili nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi.
Pubblicata il: 08-01-2018Cedolare secca e sublocazione
Una persona fisica, locataria di un immobile abitativo, intende sublocare lo stesso ad un’altra persona fisica. È possibile applicare ai canoni derivanti dalla sublocazione la cedolare secca?
In base all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR “i redditi derivanti … dalla sublocazione di beni immobili†sono considerati redditi diversi. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E con riferimento al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, lo stesso “non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi … e non tra i redditi di natura fondiariaâ€.