Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 12-09-2017

    Oggetto

    Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e soggetti esonerati

    Domanda

    Un professionista (medico), soggetto trimestrale, nel mese di maggio ha ricevuto una fattura in reverse charge. La liquidazione ha quindi evidenziato un debito d’imposta. È corretto comunicare all'Agenzia i dati di tale liquidazione entro il 18.9.2017?

    Risposta

    Sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esoneroâ€. Avendo ricevuto ed annotato una fattura con applicazione del reverse charge il professionista deve procedere al versamento della relativa imposta in sede di liquidazione periodica. Considerato che ciò comporta l’obbligo di presentare il mod. IVA 2018, lo stesso, a decorrere dalla liquidazione IVA del secondo trimestre deve inviare all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione dei relativi dati.

    Pubblicata il: 12-09-2017

    Oggetto

    Cessioni auto usate e Comunicazione dati fatture

    Domanda

    Con riferimento al prossimo invio dei dati relativi alle fatture del primo semestre si chiede se devono essere comunicate le fatture senza IVA relative alla cessione di auto usate in regime del margine nonché quelle assoggettate ad IVA nella misura del 40%. In quest’ultimo caso va comunicata anche la quota non soggetta ad IVA?

    Risposta

    Come desumibile dalle Specifiche tecniche allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 27.3.2017 e in base ai chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E: − le fatture, senza IVA esposta, relative alle cessioni di beni usati vanno comunicate riportando il codice “N5†nel campo “Naturaâ€; − per le fatture relative alle cessioni di autovetture assoggettate ad IVA nella misura del 40% va comunicata sia la quota imponibile (40%) che la quota non soggetta (60%), quest’ultima identificata con il codice “N2†nel campo “Naturaâ€.

    Pubblicata il: 07-09-2017

    Oggetto

    Deducibilità - detraibilità delle spese sostenute per la badante di un anziano

    Domanda

    È possibile dedurre-detrarre le spese sostenute per la badante che presta l’assistenza giornaliera ad un anziano?

    Risposta

    Con riferimento alle spese sostenute per la c.d. “badante†va considerato che: - l’art. 10, comma 2, TUIR prevede la possibilità di dedurre dal reddito del “datore di lavoro†i contributi previdenziali versati e rimasti a carico di quest’ultimo, nel limite massimo di € 1.549; - l’art. 15, comma 1, lett. i-septies), TUIR prevede la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per l’assistenza personale a condizione che: - da apposita certificazione medica risulti che l’assistito è non autosufficiente nel compimento degli atti di vita quotidiana a causa di una determinata patologia; - il reddito complessivo del soggetto che ha sostenuto le spese in esame ed intende fruire della detrazione sia non superiore a € 40.000. Al ricorrere di dette condizioni, la detrazione spetta su una spesa massima di € 2.100. Per fruire di tale deduzione - detrazione, nel modello REDDITI 2017 PF va compilato, rispettivamente, il rigo RP23 “Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari†e un rigo da RP8 a RP10 “Altre speseâ€, utilizzando il codice “15â€. Va evidenziato infine che, qualora le spese in esame siano sostenute per l’assistenza di un familiare, le stesse sono deducibili - detraibili a prescindere dal fatto che il familiare sia o meno fiscalmente a carico.

    Pubblicata il: 07-09-2017

    Oggetto

    Spese di riqualificazione energetica 2013 – 2014 senza comunicazione

    Domanda

    Un contribuente ha effettuato un intervento di riqualificazione energetica, iniziato nel 2012 e proseguito - finito nel 2013, sostenendo le relative spese sia nel 2012 che nel 2013. Per detto intervento il contribuente non ha inviato all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione all'epoca prevista in presenza di lavori che si protraggono in più periodi d’imposta e non ha fruito della relativa detrazione IRPEF in dichiarazione dei redditi. Considerata la soppressione dell’obbligo di invio di tale Comunicazione, il contribuente può ora fruire delle “residue†rate della detrazione?

    Risposta

    Con riferimento alla Comunicazione per lavori che proseguono per più periodi d’imposta,soppressa a decorrere dal 13.12.2014, va rammentato che l’Agenzia delle Entrate: - nella Circolare 23.4.2010, n. 21/E ha specificato che “l’omesso invio del modello non possa comportare la decadenza dal beneficio fiscale in commento; - deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n, 471 del 1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarieâ€; - nella Circolare 30.12.2014, n. 31/E ha specificato che “in applicazione del principio espresso dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 472 del 1997 (c.d. principio del favor rei) devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto [che ne ha disposto la soppressione] per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivoâ€. Da quanto sopra deriva, quindi, che in capo al contribuente sussiste il diritto a fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, fermo restando il rispetto degli altri adempimenti richiesti.

    Pubblicata il: 07-09-2017

    Oggetto

    Detrazione spese di recupero edilizio su immobile del coniuge

    Domanda

    A fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati nell'appartamento di proprietà della moglie al 100%, al fine di fruire della detrazione IRPEF spettante per dette spese in qualità di familiare convivente, il marito, la cui residenza risulta essere in un altro immobile, può autocertificare che l’immobile oggetto dei lavori è quello nel quale i coniugi convivono?

    Risposta

    Al fine di poter fruire della detrazione IRPEF prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio in qualità di familiare convivente del proprietario dell’immobile oggetto dei lavori, fermo restando che la stessa spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per i familiari è “sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventiâ€. Sul punto, nella citata Circolare n. 7/E, l’Agenzia rammenta altresì che al fine in esame: - lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio lavori; - l’immobile oggetto dei lavori non deve essere necessariamente l’abitazione principale dei coniugi/familiari ma può essere uno qualsiasi degli immobili in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile sia a disposizione degli stessi. Da quanto sopra si può quindi concludere che il marito, per i lavori effettuati nell'appartamento di esclusiva proprietà della moglie, può fruire della detrazione per le spese sostenute, autocertificando che detto appartamento è uno degli immobili nei quali la coppia esplica la convivenza.