Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Pagamento fatture emesse ante 1.7.2017 e applicazione split payment

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stessUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuoveUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata? predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Pagamento fatture emesse ante 1.7.2017 e applicazione split payment

    Domanda

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stessUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuoveUn professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune
    per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata? predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72,
    ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€.
    Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a
    decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove
    regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Risposta

    Un professionista (ingegnere) ha emesso nel mese di maggio 2017 una fattura ad un Comune per l’acconto di un progetto dallo stesso predisposto in base all’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, ossia con “IVA ad esigibilità differitaâ€. Il Comune gli ha comunicato che lo pagherà entro fine settembre. Considerata l’introduzione, a decorrere dall’1.7.2017, dello split payment è necessario “rifare†la fattura in base alle nuove regole ovvero emettere una nota di credito per l’IVA non incassata?

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Omesso versamento diritto CCIAA 2017

    Domanda

    Una ditta individuale non ha versato il diritto CCIAA 2017. È possibile applicare il ravvedimento operoso? Se si, la regolarizzazione può essere effettuata con la sanzione ridotta del 3,75%?

    Risposta

    Nel caso di specie trova applicazione l’art. 6, DL n. 54/2005, in base al quale è possibile regolarizzare l’omesso versamento entro 1 anno dalla scadenza, con applicazione della sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%). È comunque opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si riscontrano comportamenti difformi.

    Pubblicata il: 12-09-2017

    Oggetto

    Operazioni inviate al STS e Comunicazione dati fatture

    Domanda

    I soggetti obbligati all'invio delle spese mediche-veterinarie all'Agenzia delle Entrate tramite il STS finalizzate alla compilazione del modello 730 devono comunicare le stesse anche tramite lo spesometro?

    Risposta

    A favore dei soggetti che devono inviare i dati delle spese mediche all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 175/2014 (medici, odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e assistenza integrativa e altri presidi - strutture accreditati) il comma 1- quater dell’art. 21, DL n. 78/2010 (in vigore fino al 23.10.2016) prevede(va) l’esonero dalla presentazione dello spesometro 2015. Tale disposizione non risulta prevista nel testo del “nuovo†art. 21, in vigore dal 24.10.2016, introdotto dal D.Lgs. n. 193/2016. Diversamente a favore dei soggetti obbligati all'invio dei dati relativi alle spese mediche-veterinarie tramite il STS ai sensi dell’art. 1 e 2, DM 1.9.2016 (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e ottici) l’art. 4 del citato DM dispone l’esonero dalla comunicazione delle operazioni di cui all'art. 21, DL n. 78/2010. Dal predetto quadro normativo si può desumere che soltanto i soggetti di cui al primo gruppo sono obbligati a comunicare all'Agenzia anche i dati delle fatture emesse che saranno oggetto di invio alla stessa tramite il STS. Sul punto è opportuno un intervento da parte dell’Agenzia considerato che i dati inviati da ambedue le predette categorie di soggetti sono (saranno) comunque “già a disposizione†di quest’ultima.

    Pubblicata il: 12-09-2017

    Oggetto

    Plusvalenza da cessione del diritto di superficie

    Domanda

    Se una persona fisica cede il diritto di superficie di un terreno edificabile, la relativa plusvalenza è sempre da tassare (anche dopo 5 anni)?

    Risposta

    In caso di cessione del diritto di superficie da parte di una persona fisica va innanzitutto fatto riferimento all'art. 9, comma 5, TUIR ai sensi del quale “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimentoâ€. In applicazione di detta disposizione quindi, come confermato anche dalla Norma di comportamento AIDC n. 183/2012, dalla cessione del diritto di superficie deriva una plusvalenza tassabile - non tassabile a seconda che detto diritto sia costituito su un fabbricato, terreno agricolo ovvero edificabile. Nel caso di specie, trattandosi di cessione del diritto di superficie su un terreno edificabile, la relativa plusvalenza dovrà essere sempre assoggettata a tassazione (così come la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile ex art. 67, comma 1, TUIR).