Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 20-02-2018
ContabilitĂ semplificata dal 2015 e adozione regime forfetario dal 2018
Una ditta individuale adotta nel 2017 la contabilità semplificata a seguito dell’opzione per il regime ordinario, manifestata nel 2015, in luogo del regime forfetario. Dal 2018 si ritiene possibile applicare il regime forfetario, avendone i requisiti, in quanto la precedente opzione vincola il contribuente fino al 2017. Si chiede conferma di tale possibilità .
Al sussistere dei requisiti previsti, il regime forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015, è un regime naturale. Qualora il contribuente non intenda adottare tale regime, può comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del modello IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del modello IVA comunicano l’opzione “allegando” il quadro VO al modello REDDITI. Come disposto dal comma 70 del citato art. 1, detta opzione è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. Nel caso di specie, considerato che il contribuente, che possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario, ha continuato ad applicare anche nel 2015 il regime ordinario, manifestando una specifica scelta con vincolo triennale fino al 2017, lo stesso, al sussistere dei requisiti, può applicare il regime forfetario dal 2018.
Pubblicata il: 20-02-2018Cessione autovettura da soggetto forfetario
Un professionista in contabilità semplificata ha acquistato un’autovettura per la quale ha parzialmente detratto l’IVA nella misura del 40%. Lo stesso è passato al regime dei minimi provvedendo alla rettifica della detrazione. Ora, intendendo cessare l’attività , deve autoconsumare il bene. Considerato che attualmente il soggetto è in regime forfetario, come va fatturato l’autoconsumo?
I contribuenti in regime forfetario, ai fini IVA: - non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa; - sono esonerati dall'applicazione e dal versamento dell’IVA, salvo che in relazione agli acquisti per i quali si applica il reverse charge; - non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito. Va considerato che per i soggetti che passano da un regime ordinario di determinazione dell’IVA al regime dei minimi / forfetario è richiesta la rettifica della detrazione dell’IVA a credito, con riferimento ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati, nonché per i beni strumentali se non sono trascorsi 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli di costo unitario non superiore a € 516,46 (10 anni relativamente ai beni immobili). La cessione di detti beni in vigenza di tali regimi non è soggetta ad IVA. Di conseguenza, il contribuente forfetario, ai fini dell’autoconsumo, emetterà la fattura riportando la “consueta” dicitura “Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario, senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto”.
Pubblicata il: 20-02-2018CumulabilitĂ voucher digitalizzazione e super / iper ammortamento
Un’impresa ha sostenuto spese per le quali ha diritto ad usufruire del c.d. “voucher digitalizzazione”. Tale agevolazione è cumulabile con il super / iper ammortamento?
Il c.d. “voucher digitalizzazione”, previsto dall'art. 6, commi da 1 a 3, D.Lgs. n. 145/2013 a favore delle PMI, consiste in un’agevolazione pari al 50% del totale delle spese (in ogni caso non superiore a € 10.000) sostenute per l’acquisto di software, hardware o servizi, il collegamento alla rete Internet tramite tecnologia satellitare e la formazione qualificata del personale. Ai fini della fruizione del beneficio doveva essere presentata una specifica domanda, utilizzando la specifica piattaforma del MISE, entro il 9.2.2018, recentemente differito al 12.2.2018. Detto beneficio, come stabilito dall’art. 3, comma 4, DM 23.9.2014, non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi a valere sugli stessi costi ammessi. Tale divieto di cumulo, secondo quanto precisato dal MISE nell'ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, “agisce solo qualora i … contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Voucher risulta, invece, fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento”. Di conseguenza, il super / iper ammortamento sono cumulabili con il voucher digitalizzazione. Si rammenta che lo stesso non è invece cumulabile con la c.d. “Sabatini ter”, in quanto considerata aiuto di Stato.
Pubblicata il: 30-01-2018Locazione immobile condominiale e cedolare secca
Un condominio è proprietario dell’immobile destinato ad alloggio del custode. Venendo meno tale destinazione, qualora l’appartamento venisse locato a terzi, è possibile optare per la tassazione sostitutiva a cedolare secca dei relativi canoni di locazione?
La legge che ha introdotto la possibilità di assoggettare a cedolare secca (anziché ad IRPEF) i canoni derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, e come ribadito più volte dall'Agenzia delle Entrate, l’opzione per l’applicazione di tale regime agevolato può essere esercitata esclusivamente dalle persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni (“privati”). Considerato tale ambito soggettivo di applicazione della cedolare secca e le peculiarità che caratterizzano la locazione di un immobile condominiale, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha precisato che “non è possibile esercitare l’opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, attesa la particolarità della fattispecie con riguardo alle regole che sovrintendono alla gestione delle parti comuni e alla circostanza che i contratti sono usualmente stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio”. Da quanto sopra deriva quindi che i condomini saranno obbligati ad assoggettare ordinariamente ad IRPEF, nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi, la quota di canoni imputata agli stessi dall'amministratore in base al prospetto di riparto.
Pubblicata il: 30-01-2018Installazione montascale e detrazione IRPEF 50%
Un contribuente (portatore di handicap) intende installare un montascale per accedere ai garages / posti macchina del proprio condominio. Considerato che la spesa è interamente sostenuta dal contribuente e l’intervento viene realizzato su parti comuni condominiali, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50%?
Tra gli interventi agevolabili contemplati dall'art. 16-bis, TUIR sono ricompresi quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che … sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ” di cui all'art. 3, comma 3, Legge n. 104/92 (comma 1, lett. e). Tra detti interventi può essere ricompresa anche l’installazione del montascale in esame. Va peraltro evidenziato che detto intervento potrebbe rientrare tra interventi di cui al citato art. 16- bis quale manutenzione straordinaria su una parte comune condominiale. Al fine di individuare l’ammontare della spesa sulla quale il contribuente (condomino) può calcolare la detrazione spettante, va considerato quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni 25.6.2008, n. 264/E e 1.8.2008, n. 336/E dalle quali si desume che per gli interventi sulle parti comuni condominiali pagati interamente da un solo condomino è necessario verificare se l’intervento effettuato: - diviene “oggetto di proprietà comune”, in quanto utilizzabile da tutti i condomini. In tal caso il condomino può determinare la detrazione spettante considerando soltanto la quota di spesa corrispondente alla propria quota millesimale; - risulta necessario / utilizzabile esclusivamente dal soggetto che ha sostenuto la spesa. In tal caso il condomino può determinare la detrazione spettante considerando l’intera spesa sostenuta (nel limite di € 96.000).