Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Opzione “metodo da bilancio” e mod. IRAP 2017

    Domanda

    Una Snc in contabilità ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo “da bilancio”. Avendo già inviato il modello IRAP 2017 privo dell’opzione, può ora regolarizzare l’omissione con la remissione in bonis?

    Risposta

    Le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di un’apposita opzione, irrevocabile per 3 periodi d’imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare l’opzione per il metodo “da bilancio” per il triennio 2017 – 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. “remissione in bonis” entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo d’imposta successivo (così, l’omessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando “contestualmente” la sanzione (non compensabile) pari a € 258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia già stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione “correttiva nei termini”, senza dover versare alcuna sanzione.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Insufficiente versamento imposta estromissione immobile

    Domanda

    Nel 2016 un imprenditore individuale ha estromesso l’immobile dall'impresa. È stato riscontrato che l’imposta sostitutiva è stata versata per errore in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso? Se si, con quali codici tributo?

    Risposta

    Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E l’opzione per l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi (Sezione XXII del quadro RQ del mod. REDDITI 2017 PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La stessa Agenzia evidenzia che l’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione. L’Ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo di quanto non versato. Il contribuente può comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. A tal fine si ritiene che per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora siano utilizzabili rispettivamente i codici tributo “8913” e “1992”.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Revoca cedolare secca e aumento canone

    Domanda

    Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dell’inizio della prossima annualità (ottobre 2017), intende revocare l’applicazione della cedolare secca. Non applicando più tale tassazione può richiedere
    all'inquilino l’aumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?

    Risposta

    Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto … sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità”. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualità. Applicando quanto sopra al caso in esame, per l’annualità ottobre 2017 – settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. L’aumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrà essere applicato a decorrere dall'annualità ottobre 2018 – settembre 2019.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Spese riqualificazione energetica e bonus mobili

    Domanda

    Un soggetto nel 2017 sta ultimando dei lavori di riqualificazione energetica per i quali intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%. La spesa prevista ammonta a circa € 40.000 e sarà pagata entro il 31.12.2017. Detto soggetto può fruire anche del c.d. “bonus mobili”?

    Risposta

    Per poter beneficiare del c.d. “bonus mobili” è necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione IRPEF del 50% siano relative all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha piĂš volte ribadito che va fatto riferimento agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR. Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E,l'Agenzia ha precisato che qualora: − si applichi la lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis (e quindi la detrazione IRPEF del 50%); − gli interventi effettuati si configurino “quanto meno come interventi di ÂŤmanutenzione straordinariaÂť, ove effettuati su singole unitĂ  immobiliari residenziali”; anche tali lavori costituiscono presupposto “valido” per poter fruire del “bonus” in esame. Diversamente, in caso di applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296/206 e quindi della detrazione del 65%, non si realizza il presupposto per poter fruire della detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

    Pubblicata il: 11-10-2017

    Oggetto

    Acquisto da San Marino senza IVA e Comunicazione dati fatture

    Domanda

    Per gli acquisti da San Marino senza applicazione dell’IVA dal 2017 è stata soppressa la specifica Comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Tali operazioni devono essere ricomprese nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute? Se si, come vanno comunicati i dati dell’autofattura?

    Risposta

    Come noto, a seguito dell’introduzione del “nuovo” spesometro, a decorrere dal 2017 è stata soppressa la specifica comunicazione degli acquisti (senza IVA) di beni da San Marino. In relazione agli acquisti in esame l’acquirente italiano deve: − integrare la fattura emessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione dell’IVA dovuta; − provvedere all'annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e in quello degli acquisti. Gli acquisti in esame vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro con le modalitĂ  previste per le operazioni assoggettate al reverse charge e pertanto: − i dati vanno riportati una sola volta, quali “fatture ricevute”; − oltre a comunicare l’aliquota e l’imposta va indicato il codice “N6” nel campo “Natura”.