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Pubblicata il: 11-10-2017
Opzione âmetodo da bilancioâ e mod. IRAP 2017
Una Snc in contabilitĂ ordinaria intende(va) optare, dal 2017, per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo âda bilancioâ. Avendo giĂ inviato il modello IRAP 2017 privo dellâopzione, può ora regolarizzare lâomissione con la remissione in bonis?
Le ditte individuali e le societĂ di persone in contabilitĂ ordinaria (per obbligo / opzione) possono determinare la base imponibile IRAP utilizzando uno dei 2 seguenti metodi alternativi: - a valori fiscali ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, che costituisce il regime naturale; - a valori di bilancio ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, previa manifestazione di unâapposita opzione, irrevocabile per 3 periodi dâimposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata. I soggetti che intendono esercitare lâopzione per il metodo âda bilancioâ per il triennio 2017 â 2019 devono comunicare la stessa compilando la Sezione VII del quadro IS del mod. IRAP 2017 (rigo IS35, campo 1), da presentare entro il 31.10.2017. La mancata compilazione di tale Sezione può essere regolarizzata tramite la c.d. âremissione in bonisâ entro il termine di presentazione del mod. IRAP del periodo dâimposta successivo (cosĂŹ, lâomessa opzione nel mod. IRAP 2017 può essere regolarizzata entro il 30.9.2018), presentando un mod. IRAP 2017 integrativo e versando âcontestualmenteâ la sanzione (non compensabile) pari a ⏠258. Nel caso di specie, considerato che il termine di presentazione delle dichiarazioni scade il prossimo 31.10, qualora il mod. IRAP 2017 sia giĂ stato presentato privo della compilazione della citata Sezione VII, è possibile inviare una dichiarazione âcorrettiva nei terminiâ, senza dover versare alcuna sanzione.
Pubblicata il: 11-10-2017Insufficiente versamento imposta estromissione immobile
Nel 2016 un imprenditore individuale ha estromesso lâimmobile dall'impresa. Ă stato riscontrato che lâimposta sostitutiva è stata versata per errore in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. Ă possibile utilizzare il ravvedimento operoso? Se si, con quali codici tributo?
Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E lâopzione per lâestromissione dellâimmobile da parte dellâimprenditore individuale si perfeziona con lâindicazione in dichiarazione dei redditi (Sezione XXII del quadro RQ del mod. REDDITI 2017 PF) dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva. La stessa Agenzia evidenzia che lâomesso / insufficiente / tardivo versamento dellâimposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dellâestromissione. LâUfficio provvederĂ all'iscrizione a ruolo di quanto non versato. Il contribuente può comunque regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso. A tal fine si ritiene che per il versamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora siano utilizzabili rispettivamente i codici tributo â8913â e â1992â.
Pubblicata il: 11-10-2017Revoca cedolare secca e aumento canone
Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dellâinizio della prossima annualitĂ (ottobre 2017), intende revocare lâapplicazione della cedolare secca. Non applicando piĂš tale tassazione può richiedere
all'inquilino lâaumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?
Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E lâAgenzia delle Entrate ha specificato che ânel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto ⌠sia revocata a valere dalla seconda annualitĂ , resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualitĂ per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualitĂ â. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualitĂ . Applicando quanto sopra al caso in esame, per lâannualitĂ ottobre 2017 â settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. Lâaumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrĂ essere applicato a decorrere dall'annualitĂ ottobre 2018 â settembre 2019.
Pubblicata il: 11-10-2017Spese riqualificazione energetica e bonus mobili
Un soggetto nel 2017 sta ultimando dei lavori di riqualificazione energetica per i quali intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%. La spesa prevista ammonta a circa ⏠40.000 e sarĂ pagata entro il 31.12.2017. Detto soggetto può fruire anche del c.d. âbonus mobiliâ?
Per poter beneficiare del c.d. âbonus mobiliâ è necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione IRPEF del 50% siano relative all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. A tal fine lâAgenzia delle Entrate ha piĂš volte ribadito che va fatto riferimento agli interventi di cui allâart. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 3, TUIR. Con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, nella Circolare 21.5.2014, n. 11/E,l'Agenzia ha precisato che qualora: − si applichi la lett. h) del comma 1 del citato art. 16-bis (e quindi la detrazione IRPEF del 50%); − gli interventi effettuati si configurino âquanto meno come interventi di ÂŤmanutenzione straordinariaÂť, ove effettuati su singole unitĂ immobiliari residenzialiâ; anche tali lavori costituiscono presupposto âvalidoâ per poter fruire del âbonusâ in esame. Diversamente, in caso di applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 296/206 e quindi della detrazione del 65%, non si realizza il presupposto per poter fruire della detrazione IRPEF per lâacquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Pubblicata il: 11-10-2017Acquisto da San Marino senza IVA e Comunicazione dati fatture
Per gli acquisti da San Marino senza applicazione dellâIVA dal 2017 è stata soppressa la specifica Comunicazione da effettuare all'Agenzia delle Entrate. Tali operazioni devono essere ricomprese nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute? Se si, come vanno comunicati i dati dellâautofattura?
Come noto, a seguito dellâintroduzione del ânuovoâ spesometro, a decorrere dal 2017 è stata soppressa la specifica comunicazione degli acquisti (senza IVA) di beni da San Marino. In relazione agli acquisti in esame lâacquirente italiano deve: − integrare la fattura emessa dal fornitore sammarinese con lâindicazione dellâIVA dovuta; − provvedere all'annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e in quello degli acquisti. Gli acquisti in esame vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate tramite lo spesometro con le modalitĂ previste per le operazioni assoggettate al reverse charge e pertanto: − i dati vanno riportati una sola volta, quali âfatture ricevuteâ; − oltre a comunicare lâaliquota e lâimposta va indicato il codice âN6â nel campo âNaturaâ.