Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Montaggio e smontaggio mobili

    Domanda

    Una sas esercita l’attività di montaggio e smontaggio di mobili nei confronti di rivenditori di mobili. Alla fattura emessa è applicabile il reverse charge?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, ha precisato che nell'ambito di applicazione del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, relativamente alle prestazioni di completamento di edifici, rientra l’attività individuata con il codice ATECO 43.32.02 (posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili). La stessa Agenzia ha specificato comunque che la posa in opera di “arredi†è esclusa dall'applicazione del reverse charge, in quanto non rientrante nella nozione di completamento relativo ad edifici. Nel caso di specie, pertanto, la fattura nei confronti dei rivenditori di mobili va emessa con applicazione dell’IVA.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Cessione beni a soggetto italiano identificato in UE

    Domanda

    Un srl ha ceduto ad una ditta italiana dei beni trasportati per conto della stessa in Francia. La ditta italiana (cliente) dispone in Francia di una identificazione diretta ai fini IVA. È corretto fatturare la cessione alla posizione IVA francese della ditta italiana senza IVA ai sensi
    dell’art. 41, DL n. 331/93?

    Risposta

    Nell'ipotesi oggetto del quesito nella fattura emessa dalla srl italiana va indicato, quale soggetto acquirente, la partita IVA francese relativa all'identificazione in Francia della ditta italiana (cliente). L’operazione va inquadrata tra le cessioni intraUE non imponibili IVA ai sensi dell’art. 41, DL n. 331/93.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Mod. IVA TR integrativo con visto di conformità

    Domanda

    Un contribuente ha presentato entro lo scorso 31.10 il mod. IVA TR per la richiesta in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2017. Ancorché il credito sia di importo superiore a € 5.000 non è stato apposto il visto di conformità. Intendendo comunque utilizzare nel mod. F24 il credito per un importo superiore al predetto limite, è possibile presentare ora un mod. IVA TR integrativo?

    Risposta

    Il DL n. 50/2017 ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche all'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sul punto, nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “il visto di conformità è … obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a € 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazioneâ€. È esclusa “la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia rispetto a quanto è stato detto con riguardo ai crediti emergenti dalla dichiarazione annualeâ€. La stessa Agenzia riconosce, nel caso in cui sia stato presentato un mod. IVA TR con un credito di importo superiore a € 5.000 “erroneamente senza apposizione del vistoâ€, la possibilità di presentare un mod. IVA TR “integrativo†con il visto di conformità, al fine di poter compensare l’intero ammontare ivi indicato. A tal fine nel nuovo modello va barrata la specifica casella “Modifica istanza precedente†presente nel Frontespizio.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Autotrasportatori e contabilità semplificata per cassa

    Domanda

    Una sas, esercente l’attività di autotrasporto, adotta dal 2017 la contabilità semplificata per cassa optando per la presunzione di incasso / pagamento delle operazioni annotate nei registri IVA. Considerato che la società, ai sensi dell’art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, può annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo rispetto a quello di emissione, si chiede se le fatture emesse nell'ultimo trimestre 2017 rilevino, ai fini reddituali, nel 2017 o nel 2018.

    Risposta

    Con riguardo all'applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa di cui all’art. 66, TUIR si rammenta che l’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 consente di optare per una specifica presunzione, vincolante per almeno un triennio, in base alla quale i ricavi si intendono incassati e i costi pagati alla data di annotazione del documento contabile sui registri IVA. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E ha precisato che tale scelta può essere esercitata “a prescindere dal regime dagli stessi applicato e dalle specifiche regole alle quali gli stessi soggiaccionoâ€. A tal fine la stessa Agenzia propone proprio l’esempio degli autotrasportatori, che derogando alla regola generale di cui all’art. 23, DPR n. 633/72, possono annotare le fatture entro il trimestre successivo a quello di emissione. Di conseguenza, le fatture emesse nel quarto trimestre 2017 e annotate (ai sensi del citato art. 74, comma 4) nel primo trimestre 2018 rileveranno, ai fini reddituali, nel 2018.

    Pubblicata il: 30-11-2017

    Oggetto

    Canone affitto azienda e contabilità semplificata per cassa

    Domanda

    Una snc, che adotta la contabilità semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto d’azienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nell’anno?

    Risposta

    Il regime di contabilità semplificata per cassa disciplinato dall’art. 66, TUIR non è un regime di cassa puro bensì un regime “misto†cassa / competenza. Ciò comporta che, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nell’anno, fermo restando, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, l’applicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dal citato art. 66. Sul punto l’Agenzia evidenzia che rilevano per competenza i seguenti componenti negativi di reddito: − minusvalenze e sopravvenienze passive (art. 101, TUIR); − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing (artt. 64, comma 2, 102 e 103, TUIR); − perdite di beni strumentali e perdite su crediti (art. 101, TUIR); − accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105, TUIR); − spese per prestazioni di lavoro (art. 95, TUIR); − oneri di utilità sociale (art. 100, TUIR); − spese relative a più esercizi (art. 108, TUIR); − oneri fiscali e contributivi (art. 99, commi 1 e 3, TUIR); − interessi di mora (art. 109, comma 7, TUIR). In merito al quesito posto, considerato che l’affitto d’azienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell'anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.