Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-03-2018

    Oggetto

    Apposizione visto di conformità e invio modello IVA 2018

    Domanda

    Premesso che per l’apposizione del visto di conformità ho “delegato†un dottore commercialista abilitato, ho riscontrato che il mio studio ha inviato un modello IVA 2018 “vistato†dal predetto soggetto. In pratica nel Frontespizio del modello nel campo “Visto di conformità†è stato inserito il codice fiscale del professionista e nel campo “Impegno alla presentazione telematica†il mio codice fiscale. Tale comportamento è corretto? È opportuno inviare un nuovo modello IVA 2018?

    Risposta

    Come stabilito dall'art. 23, DM 18.2.99 i “professionisti†rilasciano il visto di conformità se hanno tenuto le scritture contabili e predisposto le dichiarazioni. Nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ribadendo quanto già affermato nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, ha precisato che, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, “il contribuente può comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli … e a predisporre la dichiarazione†(ciò è stato confermato dall'Agenzia anche nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E) e di conseguenza ad inviare la stessa. In tal caso il contribuente dovrà esibire al CAF imprese / professionista abilitato “la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazioneâ€. Nel riquadro “Visto di conformità†e “Impegno alla presentazione telematica†del Frontespizio va indicato il codice fiscale del professionista (ovviamente in caso di esercizio dell’attività in forma individuale) sia nel campo “Codice fiscale del professionista†che nel campo “Codice fiscale dell’incaricatoâ€. Nel predetto riquadro “Impegno alla presentazione telematica†il campo “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione†può assumere (solo) il valore “1†se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, “2†se la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che provvede all'invio della stessa (non è possibile indicare che è stata predisposta da un soggetto diverso da quello che provvede all'invio telematico della dichiarazione). Il comportamento prospettato quindi non risulta corretto, poiché il soggetto che ha inviato il modello IVA 2018 non coincide con il professionista che ha apposto il visto sulla dichiarazione. Si ritiene opportuno quindi inviare un modello IVA 2018 “Correttivo nei termini†entro il 30.4.2018.

    Pubblicata il: 13-03-2018

    Oggetto

    Cessione del bene agevolato e trasferimento maxi ammortamento all'acquirente

    Domanda

    Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nel 2016 e sta usufruendo del maxi ammortamento. Avendo la necessità di sostituire il bene, in caso di cessione il beneficio può trasferirsi all'acquirente?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha prorogato, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, la disciplina del c.d. “maxi ammortamentoâ€. L’agevolazione si traduce in un incremento del 30% (40%, fino al 2017) dei costi relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In merito all'agevolazione in esame l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 26/E ha precisato che se il bene strumentale viene ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione le quote della maggiorazione (40% - 30%) non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal cedente, né dall'acquirente. Si rammenta che per il maxi ammortamento non è applicabile l’effetto “acquisto sostitutivo†così come previsto dalla Finanziaria 2018 nell'ambito dell'iper ammortamento.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Avviso bonario e ravvedimento operoso

    Domanda

    L’Agenzia delle Entrate ha inviato ad un contribuente un avviso bonario relativo ad un omesso versamento d’imposta. È possibile, entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto avviso, procedere alla regolarizzazione
    del mancato pagamento utilizzando il ravvedimento operoso?

    Risposta

    In presenza di una comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (c.d. “avviso bonarioâ€) il contribuente può effettuare il pagamento dell’importo indicato nella stessa entro 30 giorni dal ricevimento beneficiando della riduzione a 1/3 della sanzione ordinariamente prevista in caso di omesso / tardivo versamento di imposte (30%). La sanzione pertanto risulta ridotta al 10%. Il citato termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento dell’avviso telematico da parte dell’intermediario, qualora lo stesso abbia optato, nella dichiarazione del contribuente, per la ricezione delle comunicazioni in esame. Ciò detto, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, il ravvedimento è possibile anche nel caso in cui: - la violazione sia già stata constatata; - siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Diversamente, il ricevimento di un “avviso bonario†di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis preclude la possibilità di utilizzare tale istituto per sanare le irregolarità rilevate.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a regime forfetario e rettifica detrazione

    Domanda

    Un contribuente semplificato, sussistendo i requisiti, dal 2018 passa al regime forfetario. È necessario effettuare la rettifica della detrazione IVA sulle rimanenze finali al 31.12.2017, ancorché le stesse non abbiano effetto ai fini reddituali?

    Risposta

    I soggetti che intendono accedere al regime forfetario, avendone i relativi requisiti, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’IVA relativa ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 5 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 anni dall'acquisto / ultimazione se trattasi di fabbricati. La rettifica non è influenzata dal fatto che ai fini reddituali il soggetto in esame (in contabilità semplificata “per cassaâ€) ha dedotto tutti gli acquisti effettuati nell'esercizio, comprese le esistenze iniziali all'1.1.2017. Ai fini della rettifica è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente deve effettuare la rettifica nel modello IVA 2018 relativo al 2017.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata e deducibilità interessi passivi bancari

    Domanda

    Un contribuente tiene la contabilità semplificata “per cassa†con l’opzione per la presunzione “annotazione = pagamento / incassoâ€. Gli interessi passivi indicati sull'estratto conto al 31.12.2017 addebitati dalla banca l’1.3.2018 possono essere registrati in data 31.12.2017 e dedotti in base alla predetta presunzione?

    Risposta

    Relativamente alla contabilità semplificata “per cassaâ€, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E e ribadito dalla stessa nell'ambito del consueto incontro di inizio anno: - la presunzione “annotazione = pagamento / incasso†di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 opera con esclusivo riferimento ai documenti rilevanti ai fini IVA e non anche per i documenti relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA; - per le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA va applicato quanto “ordinariamente†previsto per le stesse nell'ambito del regime semplificato “per cassaâ€, e pertanto i relativi documenti vanno annotati separatamente. In particolare se gli stessi sono riferiti a: - componenti ai quali si applica il principio di cassa, la registrazione va effettuata entro 60 giorni dal momento in cui si considera effettuata l’operazione, ossia dalla data di incasso / pagamento; - componenti ai quali risulta comunque applicabile il principio di competenza (ammortamenti, spese per il personale, ecc.), l’annotazione nei registri IVA va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tenendo presente quanto sopra, il contribuente in esame dovrà annotare gli interessi passivi dal momento dell’addebito sul c/c da parte della banca (1.3.2018) e pertanto gli stessi saranno deducibili nel 2018.