Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Comunicazione liquidazioni periodiche IVA e soggetti esonerati

    Domanda

    Un medico con attivitĂ  esente ha emesso nel mese di settembre una fattura alla Scuola di Formazione Medica con applicazione dello split payment.
    A seguito di tale fattura doveva essere inviata la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre? Se si, è possibile regolarizzare ora l’omesso invio?

    Risposta

    Sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”. A seguito dell’emissione di una fattura relativa ad un’operazione imponibile, ancorché con applicazione dello split payment, viene meno l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale e di conseguenza della predetta Comunicazione. Con riferimento al caso prospettato, pertanto, il medico doveva presentare entro il 30.11.2017 la Comunicazione dei dati della liquidazione del terzo trimestre 2017. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, l’omissione può essere regolarizzata tramite il ravvedimento operoso. Va evidenziato che, entro il 28.2.2018, il soggetto in esame dovrà inviare la Comunicazione dei dati della liquidazione relativa al quarto trimestre 2017.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Emissione nota di credito e concordato preventivo

    Domanda

    In presenza di un concordato preventivo quando è possibile emettere la nota di variazione al fine di portare in detrazione l’IVA in dichiarazione annuale?

    Risposta

    La disciplina relativa alle note di variazione ai fini IVA contenuta nell'art. 26, DPR n. 633/72 è stata modificata dapprima con la Finanziaria 2016 e, successivamente, con la Finanziaria 2017. Quest’ultima ha reso inefficaci le modifiche apportate al citato art. 26 ad opera della Finanziaria 2016 con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a decorrere dall'1.1.2017. Con particolare riferimento al concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.4.2017, n. 8/E evidenzia che “trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura”. Sul punto, richiamando i precedenti chiarimenti, l’Agenzia specifica che “occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento”.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Acconto IVA 2017 contribuente trimestrale

    Domanda

    Un contribuente trimestrale con riferimento al mod. IVA 2017 presenta i seguenti dati:
    - saldo a credito per € 858;
    - acconto 2016 pari a € 712.
    Come va determinato l’ammontare dell’acconto IVA 2017 dovuto entro il prossimo 27.12.2017?

    Risposta

    Per i contribuenti trimestrali l’acconto IVA 2017, in caso di applicazione del metodo storico, va determinato con riferimento al saldo (a debito) effettivamente dovuto per il 2016, come risultante dal modello IVA 2017. In pratica, dopo aver verificato il saldo risultante dal modello IVA 2017 (a debito / a credito), è necessario considerare che in presenza di: - un saldo a debito, l’acconto 2017 corrisponde all'88% della somma tra quanto versato a titolo di acconto IVA 2016 e di saldo IVA 2016 (al netto degli interessi dell’1%). Così, ipotizzando un saldo 2016 a debito pari a € 600 (al netto degli interessi dell’1%) e un acconto versato di € 4.000, l’acconto IVA 2017 risulta pari a € 4.048 (4.600 x 88%); - un saldo a credito, l’acconto 2017 corrisponde all’88% della differenza tra quanto versato a titolo di acconto IVA 2016 e il credito IVA 2016. Così, ipotizzando un saldo 2016 a credito pari a € 300 e un acconto versato di € 2.000, l’acconto IVA 2017 risulta pari a € 1.496 (1.700 x 88%). Nel caso prospettato la differenza tra l’acconto IVA 2016 versato e il saldo 2016 a credito è negativa (712 – 858 = -146). Di conseguenza il contribuente non è tenuto al versamento dell’acconto IVA per il 2017.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Venditore porta a porta e apertura partita IVA

    Domanda

    Un incaricato alla vendita porta a porta a fine novembre 2017 ha maturato provvigioni per un importo superiore a € 5.000. Tale superamento obbliga il contribuente a richiedere la partita IVA o è possibile attendere il
    momento dell’incasso delle provvigioni?

    Risposta

    La Legge n. 173/2005 dei c.d. porta a porta “è di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro”. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 27.1.2006, n. 18/E “sino al raggiungimento di un reddito annuo derivante dall'attività di vendita diretta a domicilio pari a 5.000 euro, essi non sono da considerarsi soggetti passivi IVA”. La stessa Agenzia precisa che, ai fini della verifica del superamento del limite, va considerata la deduzione forfetaria del 22% prevista ai fini reddituali dall'art. 25- bis, comma 6, DPR n. 600/73. Di conseguenza il limite delle provvigioni oltre il quale “scatta” la soggettività passiva IVA risulta pari a € 6.410,26. In particolare, il venditore porta a porta assumerà la qualifica di soggetto passivo IVA a partire dalla prima operazione che determina il superamento del predetto limite. L'assoggettamento ad IVA, come precisato nella citata Risoluzione n. 18/E, riguarda esclusivamente le operazioni “che determinano la quota di reddito eccedente”.

    Pubblicata il: 05-12-2017

    Oggetto

    Obbligo fattura elettronica dall'1.1.2019

    Domanda

    L’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica dall'1.1.2019 è applicabile anche alle cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di privati?

    Risposta

    Come previsto espressamente dall’art. 77, comma 1, lett. a), n. 3, del ddl della Finanziaria 2018 “per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato … sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di interscambio”. La citata disposizione esonera da tale obbligo esclusivamente i contribuenti minimi / forfetari. Collegata con tale previsione è la soppressione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’art. 21, DL n. 78/2010, relativo all’obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse / ricevute. Inoltre in base al n. 7 della citata lett. a) “in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse … la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni” di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97. Tanto premesso, dalla lettura delle nuove disposizioni non si desume alcun riferimento alla rilevanza della qualifica dei destinatari delle fatture elettroniche. Di conseguenza la fattura in forma elettronica interessa sia i clienti soggetti passivi sia i clienti privati. Si ritiene opportuno attendere comunque il testo definitivo della Finanziaria 2018.