Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa” e incassi parziali

    Domanda

    Nella gestione di una nuova contabilità semplificata “per cassa” si potrebbe riscontrare l’incasso parziale di una fattura emessa nel corso dell’anno. Come va imputato il relativo ricavo?

    Risposta

    Dall'1.01.2017, ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. In merito al quesito posto è opportuno distinguere la modalità contabile adottata. Infatti, sono previste le seguenti 3 possibili alternative: 1. tenuta di 2 distinti registri (incassi/pagamenti) per l’annotazione dei ricavi percepiti e delle spese sostenute; 2. tenuta dei soli registri IVA con indicazione, qualora l’incasso/pagamento non sia intervenuto nell'anno di annotazione, dei mancati incassi / pagamenti; 3. tenuta dei soli registri IVA e presunzione che il documento registrato sia incassato/pagato. Tale modalità richiede l’esercizio di una specifica opzione. Chiaramente l’utilizzo della terza soluzione (presunzione di incasso delle fatture annotate nel registro IVA delle fatture emesse), non pone la questione sopra prospettata. In caso di utilizzo di 1 delle altre 2 soluzioni a disposizione, si ritiene che il ricavo da imputare in contabilità vada determinato sulla base della proporzione tra quanto incassato e il totale della somma da incassare.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Split payment e fatture con IVA ad esigibilitĂ  differita

    Domanda

    Le operazioni con IVA differita agli Enti pubblici sono ancora possibili? In altre parole, come si “coordina” la disciplina dello split payment con le operazioni con IVA ad esigibilità differita?

    Risposta

    La Finanziaria 2015 ha introdotto uno specifico metodo di versamento dell’IVA denominato scissione dei pagamenti, c.d. “split payment”, applicabile alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici, documentate da fattura. In base a tale metodo gli Enti pubblici sono tenuti a versare l’IVA, agli stessi addebitata, direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente/prestatore). Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E, ha evidenziato che “alla luce delle predette disposizioni, per le operazioni rientranti nell'ambito applicativo della scissione dei pagamenti il fornitore della P A non potrà più procedere all'emissione delle fatture ad esigibilità differita né, su opzione, con esigibilità immediata”. Ciò detto, il DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva” ha modificato, a decorrere dall'1.7.2017, l’ambito applicativo dello split payment, prevedendo in particolare l’estensione dello stesso ai lavoratori autonomi. Si ritiene quindi che non vi siano più operazioni per le quali i fornitori degli Enti pubblici possano emettere fatture con IVA ad esigibilità differita. A seguito delle novità sopra accennate, infatti, lo split payment risulta applicabile sia dalle imprese che dai lavoratori autonomi.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Spese veterinarie sostenute dal non proprietario

    Domanda

    Le spese veterinarie, relative a 2 cani, le cui fatture sono intestate ad un soggetto diverso dal proprietario, possono essere detratte da quest’ultimo? Nel caso di specie il limite di spesa detraibile è da riferirsi al singolo animale?

    Risposta

    Merita innanzitutto evidenziare che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR è prevista la detrazione IRPEF del 19% delle spese veterinarie: − nel limite massimo di € 387,34; − limitatamente alla parte che eccede € 129,11. Sul punto nella Circolare 14.6.2011, n. 55/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che: − la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non proprietario; − il limite di spesa (€ 387,34) va riferito alle spese veterinarie complessive sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Spese sanitarie e soggetti con handicap

    Domanda

    Al fine di usufruire della deduzione delle spese sanitarie per persone con disabilitĂ , quali sono le certificazioni attestanti le condizioni soggettive di tali persone?

    Risposta

    Con la Risoluzione 23.9.2016, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deducibilitĂ  delle spese mediche/di assistenza specifica riconosciuta ai soggetti invalidi in caso di “grave e permanente invaliditĂ  o menomazione”. In particolare l’Agenzia ha specificato che sono da considerarsi “disabili” sia le persone che hanno ottenuto l’attestazione dalla Commissione medica di cui alla Legge n. 104/92, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invaliditĂ  civile, di guerra, ecc.. Tuttavia, per poter fruire della deduzione di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), TUIR: − la certificazione rilasciata ai sensi della citata Legge è sufficiente; − il solo riconoscimento dell’invaliditĂ  civile non è sufficiente. In tal caso è necessario che sia accertata la grave e permanente invaliditĂ /menomazione. Quest’ultima si considera comunque sussistere in tutti i casi in cui sia stata attestata l’invaliditĂ  totale o attribuita l’indennitĂ  di accompagnamento.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Compenso a contribuente minimo e modello 770

    Domanda

    Nel 2016 una s.n.c. ha pagato un compenso ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta alla fonte. A febbraio 2017 è stata inviata all'Agenzia delle Entrate la CU 2017. Si chiede se è necessario presentare ora anche il modello 770 entro il 31.10.2017.

    Risposta

    Merita evidenziare che ai sensi dell’art. 4, comma 6-quinquies, DPR n. 322/98, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, tramite la Certificazione Unica, dei dati reddituali/previdenziali/assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti. Di conseguenza l’obbligo di presentare il modello 770 sussiste soltanto per i dati non inclusi nella CU (ad esempio, ritenute operate/versate, crediti vantati e relativo utilizzo).