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Pubblicata il: 08-05-2018
Acquisto farmaci on-line e detrazione IRPEF 19%
Ă possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% per gli acquisti di farmaci effettuati on-line?
La risposta è affermativa. In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E e ribadito nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, la detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, è consentita anche per le spese sostenute per i farmaci acquistati on-line a condizione che: - per gli stessi non sia previsto lâobbligo di prescrizione medica (in Italia ânon è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medicaâ); - siano acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione / Provincia autonoma o da altre AutoritĂ competenti, individuate dalla legislazione regionale / provinciale.
Pubblicata il: 08-05-2018Acquisto bicicletta a pedalata assistita e detrazione IRPEF 19%
Un soggetto con ridotte capacità motorie ha acquistato nel 2017, con regolare fattura, una bicicletta elettrica a pedalata assistita. La spesa sostenuta può essere detratta quale spesa sanitaria per persone con disabilità ?
La risposta è affermativa. Come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta anche per le âspese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare lâautosufficienzaâ delle persone con disabilitĂ . Sul punto, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E lâAgenzia delle Entrate ha precisato che lâagevolazione in esame âpuò essere riconosciuta anche per lâacquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilitĂ personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacitĂ motorie permanentiâ a condizione che il disabile produca: - certificazione di invaliditĂ / handicap rilasciata dalla competente commissione medica pubblica da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta; - certificazione del medico specialista della ASL attestante il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Quanto sopra è ribadito dall'Agenzia anche nella recente Circolare 27.4.2018, n. 7/E.
Pubblicata il: 24-04-2018Acquisto bene strumentale nel 2017 e maxi ammortamento
Una societĂ ha acquistato in data 22.12.2017 un bene strumentale nuovo. La societĂ ha iniziato ad utilizzare il bene, di fatto, soltanto dall'8.1.2018 dopo la pausa natalizia. Ă possibile usufruire del maxi ammortamento anche se lâentrata in funzione del bene è avvenuta nel 2018?
La Finanziaria 2016 consente alle imprese e lavoratori autonomi, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fino al 31.12.2017, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. La Finanziaria 2018 ha prorogato lâagevolazione riducendo il beneficio al 30%. In merito all'individuazione del periodo di effettuazione dellâinvestimento, nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E, lâAgenzia delle Entrate ha precisato che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di âacquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica lâeffetto traslativo o costitutivo della proprietĂ o di altro diritto realeâ, senza tener conto di clausole di riserva della proprietĂ . La stessa Agenzia, inoltre, ha evidenziato che la maggiorazione del costo dâacquisto potrĂ essere dedotta dai soggetti titolari di reddito dâimpresa (art. 102, comma 1, TUIR), soltanto a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, in quanto la stessa si traduce in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile. Nel caso di specie, per la societĂ in questione il maxi ammortamento: - spetta nella misura del 40%, in quanto lâacquisto del bene strumentale nuovo è stato effettuato entro il 31.12.2017; - è deducibile solo dal 2018, in quanto è in tale anno che il bene è entrato in funzione.
Pubblicata il: 24-04-2018Distribuzione utile 2017 (nel 2018) a soci titolari di partecipazione qualificata
Prossimamente lâassemblea di una srl composta da 3 soci, di cui 2 detengono una partecipazione pari al 30% ciascuno e 1 detiene una partecipazione pari al 40%, in sede di approvazione del bilancio dellâesercizio 2017 procederĂ a deliberare la distribuzione di parte
dellâutile conseguito in tale anno. Considerate le novitĂ previste dalla Finanziaria 2018 in merito alla tassazione dei dividendi, all'atto della distribuzione la societĂ deve operare la ritenuta del 26%?
La Finanziaria 2018 ha esteso lâapplicazione della ritenuta alla fonte a titolo dâimposta del 26% sui dividendi collegati a partecipazioni qualificate, analogamente a quanto giĂ previsto per quelli da partecipazioni non qualificate. Tale novità è applicabile esclusivamente ai dividendi corrisposti, dall'1.1.2018, a persone fisiche âprivateâ. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, il Legislatore ha previsto lâapplicazione delle previgenti disposizioni, con conseguente tassazione parziale nel modello REDDITI nelle seguenti misure: - 40% per gli utili prodotti fino al 2007; - 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; - 58,14% per gli utili 2017. Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la (accennata) nuova disciplina, con conseguente assoggettamento alla ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Nel caso di specie la delibera di distribuzione ai soci titolari di una partecipazione qualificata interviene nel 2018, ossia nel predetto periodo transitorio, ed ha ad oggetto lâutile dellâesercizio 2017. Di conseguenza la relativa tassazione seguirĂ la previgente disciplina. Ipotizzando che lâutile attribuito ai soci sia corrisposto entro il 31.12.2018 lo stesso sarĂ tassato nella misura del 58,14% nell'ambito del modello REDDITI 2019 PF. Si rammenta infine che, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto lâutile 2016, quanto distribuito si considera prioritariamente formato con utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrenti al reddito nella misura del 40%, poi fino all'esercizio 2016, concorrenti al reddito nella misura del 49,72% e solo da ultimo formati con utili prodotti nel 2017, concorrenti al reddito nella misura del 58,14%. In assenza di riserve di utili pregressi, lâutile 2017 sarĂ tassato nella misura del 58,14% (nel modello REDDITI 2019 PF qualora corrisposto nel 2018).
Pubblicata il: 18-04-2018Acquisto apparecchio aerosol e detrazione IRPEF del 19%
Per poter detrarre lâacquisto di un apparecchio aerosol, è sufficiente lâindicazione âdispositivo medicoâ riportata sulla fattura / scontrino parlante?
Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di acquisto / affitto di dispositivi medici non è sufficiente che la fattura / scontrino parlante riporti la dicitura generica âdispositivo medicoâ, in quanto per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la spesa riguarda un dispositivo medico conforme alla definizione di cui ai Decreti n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/2000 e contrassegnato dalla marcatura CE, attestante la conformitĂ alle Direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE. Al fine in esame è quindi necessario che risulti la descrizione del prodotto acquistato, tenendo presente che la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (âADâ per i dispositivi medici con marcatura CE). Con riferimento ai dispositivi medici piĂš comuni, il Ministero della Salute ha fornito un elenco che lâAgenzia delle Entrate ha allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E. Se il dispositivo acquistato / noleggiato risulta in detto elenco (è il caso dellâaerosol) è sufficiente che dalla documentazione risulti la presenza della marcatura CE sul prodotto acquistato / noleggiato.