Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-01-2018

    Oggetto

    Professionista e deducibilità retribuzioni dipendenti mese di dicembre

    Domanda

    Alla retribuzione relativa al mese di dicembre 2017 pagata da un professionista al proprio dipendente entro il 12.1.2018 è applicabile il principio di “cassa allargata�

    Risposta

    Con riferimento ai redditi di lavoro dipendente l’art. 51, comma 1, TUIR prevede l’applicazione del principio di cassa c.d. “allargataâ€, in base al quale “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisconoâ€. Tale principio è applicabile anche ai compensi spettanti agli amministratori di società in quanto assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, in capo al dipendente dell’impresa / lavoratore autonomo, la retribuzione relativa al mese di dicembre 2017 corrisposta entro il 12.1.2018 costituisce reddito 2017. Ai fini della deducibilità di tali costi, va considerato che in capo all'impresa: - la retribuzione del mese di dicembre è in ogni caso deducibile per competenza, ossia nel 2017; - i compensi agli amministratori sono deducibili nel 2017 se relativi a prestazioni rese in tale anno ancorché corrisposti entro il 12.1.2018; se corrisposti dopo tale data, ai sensi dell’art. 95, comma 3, TUIR, gli stessi sono deducibili nell'anno del pagamento. Relativamente ai lavoratori autonomi il reddito è determinato, ai sensi dell’art. 54, TUIR, quale differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, ad eccezione delle quote T.F.R., canoni di leasing, ammortamenti e spese di manutenzione / ristrutturazione. Per tali soggetti la deducibilità della retribuzione del mese di dicembre 2017 è collegata all'anno in cui interviene il relativo pagamento. Pertanto la stessa costituisce costo 2017 se pagata entro il 31.12.2017; qualora venga corrisposta oltre tale data rappresenterà per il professionista un costo deducibile nel 2018.

    Pubblicata il: 09-01-2018

    Oggetto

    Contribuente forfetario e superamento limiti

    Domanda

    Una ditta individuale in regime forfetario (limite riferito all'attività esercitata € 30.000) ha emesso fino al 31.12.2017 fatture per complessivi € 34.000. Considerato che una fattura emessa nel mese di ottobre 2017, pari a € 5.000, non risulta pagata dal cliente entro il 31.12.2017, il soggetto deve passare al regime ordinario o è possibile fare riferimento ai ricavi incassati e quindi può permanere nel regime agevolato?

    Risposta

    Come dalla Finanziaria 2015, il regime forfetario è applicabile dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell'anno precedente presentano specifici requisiti, tra i quali, ricavi conseguiti / compensi percepiti non superiori a determinate soglie. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso. Ai fini della verifica della possibilità di permanere nel regime in esame vanno considerati i ricavi / compensi percepiti, in applicazione del principio di cassa. Di conseguenza, nel caso proposto, poiché i ricavi incassati nel 2017 ammontano a € 29.000 (34.000 – 5.000), il contribuente può continuare ad applicare il regime forfetario anche nel 2018, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti dalla citata disposizione (spese per impiego di lavoratori pari o inferiori a € 5.000 / costo dei beni strumentali al 31.12 non superiore a € 20.000).

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Assegni matrimoniali e deducibilità

    Domanda

    Un contribuente ha depositato il ricorso per la separazione consensuale dal coniuge nel mese di settembre 2017. In attesa dell’omologazione della separazione, dal mese di ottobre 2017 corrisponde un assegno di mantenimento al (ex) coniuge. Tali somme potranno essere dedotte nel modello REDDITI/730 2018?

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 711, C.p.c. “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunaleâ€. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che nella sentenza 6.10.2005, n. 19447 ha specificato che “lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica «ex nunc» soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti … il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazioneâ€. Sulla base di quanto sopra, è possibile desumere che gli accordi antecedenti all'omologazione non acquisiscono efficacia giuridica. Di conseguenza, per il contribuente in esame, viene meno la possibilità di considerare gli assegni corrisposti prima dell’omologazione della separazione quali oneri deducibili nell'ambito della propria dichiarazione dei redditi.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Cedolare secca e sublocazione

    Domanda

    Una persona fisica, locataria di un immobile abitativo, intende sublocare lo stesso ad un’altra persona fisica. È possibile applicare ai canoni derivanti dalla sublocazione la cedolare secca?

    Risposta

    In base all'art. 67, comma 1, lett. h), TUIR “i redditi derivanti … dalla sublocazione di beni immobili†sono considerati redditi diversi. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E con riferimento al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, lo stesso “non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi … e non tra i redditi di natura fondiariaâ€.

    Pubblicata il: 08-01-2018

    Oggetto

    Detrazione spese recupero patrimonio edilizio e decesso del contribuente

    Domanda

    Un contribuente che ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio è deceduto ad ottobre 2017. La rata relativa al 2017 sarà indicata nel modello REDDITI/730 2018 del de cuius o dell’erede (moglie)?

    Risposta

    Come previsto dall'art. 16-bis, comma 8, TUIR, in caso decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Sul punto il Ministero delle Finanze nella Circolare 24.2.98, n. 57/E ha specificato che, in caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette all'erede del deceduto a partire dallo stesso anno del decesso non avendo rilevanza la data in cui quest’ultimo è avvenuto. Nel caso di specie, quindi, la detrazione relativa al 2017 spetta interamente all'erede (moglie) e sarà indicata nel proprio modello REDDITI/730 2018.