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Pubblicata il: 25-05-2018
Spese di ampliamento su immobile e valore dell’area
Una società ha riscattato nel 2015 un immobile al termine del contratto di leasing. Il valore di riscatto del bene è stato iscritto nel registro dei beni ammortizzabili scorporando il valore dell’area con applicazione della percentuale del 30%. Nel corso del 2017 la società ha effettuato lavori di ampliamento dell’immobile, provvedendo alla capitalizzazione delle relative spese. Posto che il valore dell’immobile risulta modificato, è necessario rideterminare il valore dell’area applicando il 30% sul nuovo valore?
Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E, ai fini dello scorporo del valore dell’area, il costo complessivo del fabbricato al quale applicare le percentuali forfetarie del 20 – 30% (in caso di fabbricati industriali) va assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate, sul presupposto che tali grandezze debbano essere imputate al fabbricato e non al terreno. Tale principio non deve essere applicato in caso di acquisto di un edificio al grezzo avente le caratteristiche di edificio significativo ex art. 2645-bis, C.c. in quanto “sia stato eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura”. In tale fattispecie, infatti, i costi incrementativi sono ritenuti necessari affinché l’immobile possa essere utilizzato come bene strumentale e di conseguenza non vanno portati in diminuzione dal costo complessivo dell’immobile. Il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile al grezzo è infatti riferibile prevalentemente al terreno. Tra i costi incrementativi, da decurtare dal costo complessivo dell’immobile, devono essere inclusi gli oneri di urbanizzazione e i costi accessori capitalizzati. Alla luce di quanto sopra pertanto, qualora, successivamente allo scorporo, siano sostenuti costi incrementativi, gli stessi vanno integralmente imputati al fabbricato e non è richiesto di procedere alla rideterminazione del valore dell’area.
Pubblicata il: 25-05-2018Omesso versamento imposta sostitutiva estromissione immobile
Un imprenditore individuale ha estromesso l’immobile strumentale, con decorrenza dall'1.1.2017, manifestando la relativa opzione entro il 31.5.2017. Lo stesso non ha versato la prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta, entro il 30.11.2017, pari a € 3.200 (entro il 16.6.2018 deve
versare la seconda rata). È possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso?
La Finanziaria 2017 ha riproposto la possibilità, già prevista dalla Finanziaria 2016, di estromettere dal patrimonio dell’impresa individuale l’immobile strumentale posseduto al 31.10.2016, con effetto dall’1.1.2017, manifestando la relativa opzione entro il 31.5.2017. Detta opzione, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, è desumibile dal comportamento concludente che può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dell’estromissione sul: - libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria; - registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata. Ai fini dell’estromissione è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF / IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell’immobile. Quanto dovuto va versato in 2 rate: la prima pari al 60% entro il 30.11.2017 e la seconda, pari al 40%, entro il 16.6.2018. L’omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta dovuta non inficia l’agevolazione. L’imposta non versata è iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. A tal fine è necessario versare con il mod. F24: - l’imposta sostitutiva dovuta (codice tributo “1127” – anno di riferimento “2017”); - gli interessi (0,1% fino al 31.12.2017 e 0,3% dall’1.1.2018 – codice tributo “1992”); - la sanzione ridotta (codice tributo “8913”). Così, nel caso di specie, ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato il 31.5.2018, gli interessi dovuti sono pari a € 4,24 (3.200 x 31 / 365 x 0,1% + 3.200 x 151 / 365 x 0,3%) e la sanzione ridotta (ravvedimento oltre 90 giorni ed entro 1 anno dall’omissione) ammonta a € 120 (3.200 x 3,75%). Si rammenta infine che: - i dati relativi all'estromissione devono essere indicati nel quadro RQ del modello REDDITI 2018; - l’immobile estromesso deve essere dichiarato nel quadro RB del modello REDDITI 2018 PF.
Pubblicata il: 25-05-2018Distribuzione riserva trasformazione ex snc
Nel patrimonio netto di una srl è ancora presente una riserva costituita in sede di trasformazione da snc. La distribuzione di tale riserva è soggetta alle nuove disposizioni in materia di tassazione degli utili in vigore dal 2017?
La risposta è negativa. La nuova disciplina relativa alla tassazione degli utili, entrata in vigore nel 2017, non pregiudica l’applicabilità dell’art. 170, comma 3, TUIR. Tale norma prevede che in caso di trasformazione di una società di persone (non soggetta ad IRES) in una società di capitali (soggetta ad IRES), “le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dell’articolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione”. Merita evidenziare che tali riserve, qualora siano successivamente imputate a capitale sociale, sono assimilate all'aumento di capitale effettuato per mezzo di riserve diverse da quelle di utili, in deroga a quanto previsto dall'art. 47, comma 6, TUIR.
Pubblicata il: 08-05-2018Trasporto di persone nei confronti di soggetti UE e presentazione modd. Intra
Un soggetto italiano ha effettuato un trasporto di persone all'interno dello Stato a favore dei dipendenti di una società spagnola iscritta al VIES. Per tale servizio è obbligatorio presentare il modello Intra 1-quater?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che la fattispecie in esame è inquadrabile nella previsione contenuta nell'art. 7- quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni di trasporto di passeggeri che si svolgono sul territorio dello Stato si considerano effettuate in Italia, con conseguente applicazione delle regole ordinarie previste per tali servizi (esenzione / imponibilità). Sul punto nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che negli elenchi riepilogativi dei servizi resi vanno indicate le prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, ossia nei modd. Intra vanno riportate le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi UE che scontano l’IVA nello Stato in cui è stabilito il committente. Sono escluse quindi dall'obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi che, in deroga al principio della territorialità delle prestazioni “generiche”, sono disciplinate specificatamente dai citati artt. 7- quater e 7-quinquies.
Pubblicata il: 08-05-2018Agevolazione iper ammortamento e reddito minimo società di comodo
Una società nel 2017 ha effettuato alcuni investimenti per i quali beneficia dell'iper ammortamento. L’agevolazione può ridurre il reddito minimo previsto per le società di comodo?
Nell'ambito della Circolare 8.4.2016, n. 12/E (quesito 10.3) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dall'agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo”. Si ritiene che tale chiarimento possa essere applicato anche all'agevolazione del c.d. “iper ammortamento” introdotto dalla Finanziaria 2017. Sul punto è auspicabile una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate.