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Pubblicata il: 03-07-2018
Compensazione IRPEF e visto di conformitĂ
Una ditta individuale dispone di un credito IRPEF scaturente dal modello REDDITI 2018 PF superiore a € 5.000 per il cui utilizzo in compensazione è richiesto il visto di conformità . Il contribuente intende utilizzare detto credito per il versamento dell’IVA del mese di luglio. A tal fine il contribuente è tenuto, analogamente a quanto richiesto ai fini IVA, a presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi?
Per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti tributari di importo superiore a € 5.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale dai quali scaturiscono. Per effetto di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 è possibile soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (istanza trimestrale). Tale previsione non trova applicazione per i crediti derivanti dal modello REDDITI (credito IRPEF / IRES / addizionali, ecc.) che possono essere utilizzati dall'1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione, anche prima della presentazione della dichiarazione sulla quale è apposto il visto. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E, “a differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai 5.000 euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione «può essere effettuata a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge» – la norma … art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente può utilizzare il credito IRPEF 2017 per il versamento dell’IVA della liquidazione del mese di luglio ancorché il mod. REDDITI 2018 PF sarà presentato entro il 31.10.2018.
Pubblicata il: 03-07-2018Acquisto di GPL e utilizzo mezzi di pagamento tracciabili
Gli acquisti di GPL e metano sono esclusi dall'utilizzo, a decorrere dall’1.7.2018, della fattura elettronica. A tale esclusione si associa anche la possibilità di pagare il rifornimento ancora in contanti?
La Finanziaria 2018, dall’1.7.2018 obbliga all'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha precisato che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono pertanto escluse dall'obbligo di fattura elettronica, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Come specificato dalla stessa Agenzia, per le “cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione” l’obbligo della fattura elettronica decorrerà comunque dall’1.1.2019. Tali spese potranno essere documentate, al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo, “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la carta carburante nonché facoltativamente mediante fattura elettronica. La Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati gli strumenti “tracciabili” individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2018. Ne consegue che gli acquisti di GPL e metano, pur essendo esclusi dall’utilizzo della fattura elettronica, non potranno essere pagati in contanti. Va evidenziato che con il recente DL n. 79/2018 è stata disposta la proroga all’1.1.2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è possibile continuare ad utilizzare la carta carburante nel rispetto dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.
Pubblicata il: 19-06-2018DeducibilitĂ previdenza complementare del coniuge
Un pensionato, con il coniuge a carico, continua ad esercitare la propria attività professionale e, dal 2018, ha adottato il regime forfetario. Lo stesso può continuare a dedurre la polizza di previdenza complementare stipulata dalla moglie?
La risposta è affermativa. Il contribuente può dedurre i contributi relativi alla polizza di previdenza complementare del coniuge a carico dal proprio reddito complessivo (nel caso di specie, dalla pensione / altri redditi), previa indicazione nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF, entro il limite di € 5.164,57 come previsto dagli artt. 10, lett. e-bis), TUIR e 8, D.Lgs. n. 252/2005.
Pubblicata il: 19-06-2018Detrazione IRPEF 19% e spese palestra
Le spese di iscrizione ad una palestra, su prescrizione del medico di base, per la cura di una specifica patologia è detraibile nel mod. REDDITI 2018?
La risposta è negativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non è riconducibile tra le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, ancorché accompagnata da un certificato medico di prescrizione di una specifica attività motoria. Infatti, tale attività , “anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, rientra in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a un trattamento sanitario qualificato”.
Pubblicata il: 19-06-2018Figlio a carico non studente (convivente)
Un figlio di 27 anni, non studente, convivente con i genitori, che nel 2017 ha un reddito di circa € 2.500 (prestazione occasionale di € 500 + lavoro dipendente a tempo determinato da dicembre per circa € 2.000 lordi) deve essere considerato come un “altro” familiare a carico?
Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i soggetti in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 PF, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Questi ultimi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.