Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 13-03-2018

    Oggetto

    Cessione del bene agevolato e trasferimento maxi ammortamento all'acquirente

    Domanda

    Un’impresa ha acquistato un bene strumentale nel 2016 e sta usufruendo del maxi ammortamento. Avendo la necessità di sostituire il bene, in caso di cessione il beneficio può trasferirsi all'acquirente?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha prorogato, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, la disciplina del c.d. “maxi ammortamentoâ€. L’agevolazione si traduce in un incremento del 30% (40%, fino al 2017) dei costi relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). In merito all'agevolazione in esame l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 26/E ha precisato che se il bene strumentale viene ceduto prima della completa fruizione dell’agevolazione le quote della maggiorazione (40% - 30%) non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal cedente, né dall'acquirente. Si rammenta che per il maxi ammortamento non è applicabile l’effetto “acquisto sostitutivo†così come previsto dalla Finanziaria 2018 nell'ambito dell'iper ammortamento.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Avviso bonario e ravvedimento operoso

    Domanda

    L’Agenzia delle Entrate ha inviato ad un contribuente un avviso bonario relativo ad un omesso versamento d’imposta. È possibile, entro 90 giorni dal ricevimento del suddetto avviso, procedere alla regolarizzazione
    del mancato pagamento utilizzando il ravvedimento operoso?

    Risposta

    In presenza di una comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (c.d. “avviso bonarioâ€) il contribuente può effettuare il pagamento dell’importo indicato nella stessa entro 30 giorni dal ricevimento beneficiando della riduzione a 1/3 della sanzione ordinariamente prevista in caso di omesso / tardivo versamento di imposte (30%). La sanzione pertanto risulta ridotta al 10%. Il citato termine di 30 giorni decorre dal 60° giorno successivo al ricevimento dell’avviso telematico da parte dell’intermediario, qualora lo stesso abbia optato, nella dichiarazione del contribuente, per la ricezione delle comunicazioni in esame. Ciò detto, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97, il ravvedimento è possibile anche nel caso in cui: - la violazione sia già stata constatata; - siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Diversamente, il ricevimento di un “avviso bonario†di cui ai citati artt. 36-bis e 54-bis preclude la possibilità di utilizzare tale istituto per sanare le irregolarità rilevate.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a regime forfetario e rettifica detrazione

    Domanda

    Un contribuente semplificato, sussistendo i requisiti, dal 2018 passa al regime forfetario. È necessario effettuare la rettifica della detrazione IVA sulle rimanenze finali al 31.12.2017, ancorché le stesse non abbiano effetto ai fini reddituali?

    Risposta

    I soggetti che intendono accedere al regime forfetario, avendone i relativi requisiti, sono tenuti ad effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, l’IVA relativa ai beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 5 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 anni dall'acquisto / ultimazione se trattasi di fabbricati. La rettifica non è influenzata dal fatto che ai fini reddituali il soggetto in esame (in contabilità semplificata “per cassaâ€) ha dedotto tutti gli acquisti effettuati nell'esercizio, comprese le esistenze iniziali all'1.1.2017. Ai fini della rettifica è necessario predisporre un’apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente deve effettuare la rettifica nel modello IVA 2018 relativo al 2017.

    Pubblicata il: 27-02-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata e deducibilità interessi passivi bancari

    Domanda

    Un contribuente tiene la contabilità semplificata “per cassa†con l’opzione per la presunzione “annotazione = pagamento / incassoâ€. Gli interessi passivi indicati sull'estratto conto al 31.12.2017 addebitati dalla banca l’1.3.2018 possono essere registrati in data 31.12.2017 e dedotti in base alla predetta presunzione?

    Risposta

    Relativamente alla contabilità semplificata “per cassaâ€, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E e ribadito dalla stessa nell'ambito del consueto incontro di inizio anno: - la presunzione “annotazione = pagamento / incasso†di cui all'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 opera con esclusivo riferimento ai documenti rilevanti ai fini IVA e non anche per i documenti relativi ad operazioni non rilevanti ai fini IVA; - per le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA va applicato quanto “ordinariamente†previsto per le stesse nell'ambito del regime semplificato “per cassaâ€, e pertanto i relativi documenti vanno annotati separatamente. In particolare se gli stessi sono riferiti a: - componenti ai quali si applica il principio di cassa, la registrazione va effettuata entro 60 giorni dal momento in cui si considera effettuata l’operazione, ossia dalla data di incasso / pagamento; - componenti ai quali risulta comunque applicabile il principio di competenza (ammortamenti, spese per il personale, ecc.), l’annotazione nei registri IVA va effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tenendo presente quanto sopra, il contribuente in esame dovrà annotare gli interessi passivi dal momento dell’addebito sul c/c da parte della banca (1.3.2018) e pertanto gli stessi saranno deducibili nel 2018.

    Pubblicata il: 20-02-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata dal 2015 e adozione regime forfetario dal 2018

    Domanda

    Una ditta individuale adotta nel 2017 la contabilità semplificata a seguito dell’opzione per il regime ordinario, manifestata nel 2015, in luogo del regime forfetario. Dal 2018 si ritiene possibile applicare il regime forfetario, avendone i requisiti, in quanto la precedente opzione vincola il contribuente fino al 2017. Si chiede conferma di tale possibilità.

    Risposta

    Al sussistere dei requisiti previsti, il regime forfetario introdotto dalla Finanziaria 2015, è un regime naturale. Qualora il contribuente non intenda adottare tale regime, può comunque optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del modello IVA. I soggetti esonerati dalla presentazione del modello IVA comunicano l’opzione “allegando†il quadro VO al modello REDDITI. Come disposto dal comma 70 del citato art. 1, detta opzione è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. Nel caso di specie, considerato che il contribuente, che possedeva i requisiti per applicare il regime forfetario, ha continuato ad applicare anche nel 2015 il regime ordinario, manifestando una specifica scelta con vincolo triennale fino al 2017, lo stesso, al sussistere dei requisiti, può applicare il regime forfetario dal 2018.