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Pubblicata il: 03-09-2018
Utilizzo credito IRES 2017 e mod. REDDITI 2018 con visto di conformitĂ
La Alfa srl ha chiuso il modello REDDITI 2018 con un credito IRES di ⏠28.000, utilizzato per compensare il primo acconto IRES 2018 pari a ⏠25.700. Il modello REDDITI 2018 va presentato con il visto di conformità ?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che per lâutilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) è richiesta lâapposizione sulla dichiarazione del visto di conformitĂ se lâimporto utilizzato è superiore ad un determinato limite. In merito si rammenta che con lâart. 3, DL n. 50/2017, c.d. âManovra correttivaâ, il Legislatore ha ridotto, a decorrere dal 24.4.2017, da ⏠15.000 a ⏠5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformitĂ . Lâobbligo in esame riguarda esclusivamente lâutilizzo dei crediti in compensazione âorizzontaleâ. Al fine di individuare le fattispecie che non danno luogo a compensazione orizzontale può farsi riferimento all'elenco, fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione âverticaleâ, con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. CosĂŹ, ad esempio, costituisce compensazione âverticaleâ, lâutilizzo del credito IRES a saldo (codice tributo â2003â) per il versamento degli acconti IRES (codici tributo â2001â e â2002â). Di conseguenza, nel caso di specie, la compensazione del credito IRES 2017 con il primo acconto IRES 2018, costituendo compensazione verticale, non comporta lâobbligo di apporre il visto di conformitĂ al modello REDDITI 2018 SC.
Pubblicata il: 03-09-2018Fatture emesse fino al 14.7.2018 e applicazione split payment
Un architetto ha emesso in data 2.7.2018 ad un Comune una fattura per il primo acconto che gli spetta per un progetto con lâIVA a carico dellâente pubblico in applicazione dello split payment. PoichĂŠ la fattura non è stata ancora incassata, è necessario emettere una nuova fattura con
applicazione dellâIVA a seguito della soppressione dello split payment, ad opera del c.d. âDecreto DignitĂ â, a decorrere dal 14.7.2018?
La risposta è negativa. Con lâintroduzione del nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 87/2018, c.d. âDecreto DignitĂ â è stato âripristinatoâ lâesonero dall'applicazione dello split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo dâacconto / dâimposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Considerato che tale novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018, per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua a trovare applicazione ancorchĂŠ a tale data non sia stato ancora effettuato il relativo pagamento.
Pubblicata il: 03-09-2018C/c esteri e compilazione quadro RW
Due coniugi (il primo di nazionalitĂ italiana, il secondo francese) dispongono di due distinti c/c presso una banca francese. Il saldo al 31.12.2017 dei due c/c è modesto (circa ⏠4.000 il primo, circa ⏠3.000 il secondo). Ă necessario compilare il quadro RW del modello REDDITI 2018 PF e versare lâIVAFE in quanto la somma dei c/c supera ⏠5.000?
In base all'art. 4, DL n. 167/90 le persone fisiche residenti in Italia che possiedono investimenti all'estero devono compilare il quadro RW contenuto nel modello REDDITI. La compilazione di tale quadro è richiesta ai fini: - dellâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale, che comunque, come disposto dal comma 3 del citato art. 4 e precisato nelle istruzioni al quadro RW del modello REDDITI 2018 PF, ânon sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo dâimposta non sia superiore a 15.000 euro; - della liquidazione dellâIVIE / IVAFE. Questâultima risulta dovuta nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a ⏠5.000. Di conseguenza, lâobbligo o meno di compilazione del quadro RW non è collegato al valore del c/c al 31.12 bensĂŹ, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale, al âpiccoâ di disponibilitĂ raggiunto durante lâanno e con riferimento all'IVAFE, al valore medio di giacenza. CosĂŹ, ad esempio, la presenza di piĂš c/c e/o depositi bancari: - di valore masssimo complessivo non superiore alla âsogliaâ di ⏠15.000; - con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a ⏠5.000; non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede il versamento dellâIVAFE e determina quindi lâobbligo di compilazione del quadro RW. Con riferimento al caso di specie: - lâassolvimento dellâobbligo di monitoraggio fiscale richiede la verifica del âpiccoâ raggiunto dai due c/c nel corso del 2017; - il versamento dellâIVAFE richiede la verifica della giacenza media dei due c/c nel 2017.
Pubblicata il: 31-07-2018Spese trasporto / montaggio e âbonus mobiliâ
Per la determinazione del âbonus mobiliâ di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?
Lâart. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per lâacquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per lâacquisto di detti beni (nel limite massimo di ⏠10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi âpropedeuticiâ) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del âbonus mobiliâ in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante lâutilizzo di carte di credito / debito.
Pubblicata il: 31-07-2018Detrazione contributo riconoscimento laurea estera
Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?
La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le âspese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitariaâ, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad unâUniversitĂ pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.