Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Contabilità semplificata per cassa e scomputo ritenuta d’acconto

    Domanda

    Un artigiano ha emesso in data 30.12.2017 una fattura al proprio cliente (persona fisica) per un intervento di risparmio energetico. Il cliente ha pagato la fattura con bonifico in data 2.1.2018. L’artigiano è in contabilità semplificata per cassa e utilizza il metodo delle registrazioni IVA. Considerando che la fattura emessa è stata registrata nel 2017, e pertanto il relativo ricavo concorre a formare il reddito di tale anno, la ritenuta operata nel 2018 dalla banca sul bonifico può essere scomputata nel modello REDDITI 2018 o bisogna attendere il modello REDDITI 2019?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che, in base all'art. 25, comma 1, DL n. 78/2010, all'atto dell’accreditamento del bonifico relativo a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico, le banche / Poste sono tenute ad operare una ritenuta alla fonte nella misura dell’8%. Ai fini dello scomputo dall'IRPEF delle ritenute subite dal contribuente va fatto riferimento all'art. 22, comma 1, TUIR, come modificato dal DL n. 193/2016. In particolare, nel caso in cui la ritenuta sia stata operata nell'anno successivo a quello di competenza del reddito, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, lo scomputo può essere effettuato alternativamente: - dall'imposta relativa al periodo d’imposta di competenza del reddito (anno x); - dall'imposta relativa al periodo d’imposta nel quale è stata operata (anno x + 1). Nel caso di specie: - il corrispettivo, pur incassato il 2.1.2018, concorre alla formazione del reddito del 2017 a seguito dell’opzione, da parte del contribuente, per la presunzione dell’incasso / pagamento della fattura annotata sui registri IVA, così come previsto dall'art. 18, comma 5, DPR n. 600/73; - la ritenuta è stata operata dalla banca il 2.1.2018. L’artigiano potrà quindi scomputare la ritenuta subita già nel 2017 (modello REDDITI 2018 PF).

    Pubblicata il: 27-03-2018

    Oggetto

    Correzioni errori spesometro primo semestre 2017

    Domanda

    In base a quanto disposto dal Collegato alla Finanziaria 2018 entro il 28.2.2018 è possibile provvedere alla correzione degli errori commessi con riferimento allo spesometro del primo semestre 2017. Si chiede se tale regolarizzazione, senza sanzioni, è possibile effettuarla entro il
    6.4.2018 vista la proroga a tale data dell’invio dello spesometro del secondo semestre 2017.

    Risposta

    In sede di conversione del DL n. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018â€, il Legislatore ha disposto la non applicazione della sanzione (€ 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre) per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute per il primo semestre 2017, purché le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.2.2018. Tale termine coincide(va) con l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Con il Provvedimento 5.2.2018 l’Agenzia delle Entrate ha “aggiornato†le modalità per la comunicazione dei dati in esame, differendo al 6.4.2018 (60° giorno successivo alla data di adozione del predetto Provvedimento) il termine per l’invio dei dati delle fatture relative al secondo semestre 2017. Lo stesso Provvedimento al punto 1.5 prevede che il differimento al 6.4.2018 interessa anche la regolarizzazione delle comunicazioni relative al primo semestre 2017.

    Pubblicata il: 27-03-2018

    Oggetto

    Rettifica della detrazione “a favore†e compilazione del quadro VP

    Domanda

    Un professionista è uscito dal regime forfetario dal 2018. Avendo acquistato alcuni beni strumentali durante tale regime, ora può effettuare la rettifica dell’IVA non detratta. L’ammontare dell’IVA da recuperare a suo favore in sede di liquidazione periodica come va evidenziato nel quadro VP della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche?

    Risposta

    L’uscita dal 2018 dal regime forfetario consente al contribuente di operare la rettifica “a favore†della detrazione dell’IVA a credito relativamente a tutti i beni / servizi non ancora ceduti / utilizzati, esistenti al 31.12.2017 e ai beni ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture) per i quali alla predetta data non è ancora scaduto il c.d. “periodo di tutela fiscale†(5 anni / 10 anni per gli immobili). Nella Circolare 30.5.2012, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il recupero dell’IVA a credito è consentito “già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime senza attendere la presentazione della dichiarazione annualeâ€. Come specificato dalla stessa Agenzia nelle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, in caso di passaggio dal regime speciale dell’agricoltura a quello ordinario “il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore … va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta)â€. Tale chiarimento è stato recepito anche nelle nuove istruzioni del modello della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA recentemente aggiornate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 21.3.2018. Considerata l’analogia con il caso prospettato, anche il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore del professionista va evidenziato a rigo VP5 del quadro VP.

    Pubblicata il: 13-03-2018

    Oggetto

    Utilizzo credito IVA trimestrale in compensazione e mod. IVA 2018

    Domanda

    Una società ha presentato il modello IVA TR per il terzo trimestre 2017 chiedendo l’utilizzo in compensazione del credito IVA (€ 19.000). Nel modello IVA 2018 a rigo VL22 va indicato l’importo delle compensazioni fino alla presentazione della dichiarazione oppure l’intero anche se ancora non interamente utilizzato?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni del modello IVA 2018 a rigo VL22 va indicato l’ammontare dei crediti relativi ai primi 3 trimestri 2018 utilizzati “in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annualeâ€. Operativamente, nel momento in cui viene “chiusa†la dichiarazione annuale IVA, l’ammontare non ancora utilizzato a tale data, confluisce a formare il saldo 2017 (a credito). Con la “chiusura†del modello IVA 2018 i crediti IVA nel relativi al primo, secondo e terzo trimestre 2017 risultanti dai relativi modelli TR ancora a disposizione del contribuente vengono “rigenerati†nel credito IVA 2017. Ciò si riflette sul fatto che l’utilizzo in compensazione di tale ultimo credito deve rispettare le condizioni riferite al credito IVA annuale (si pensi, in particolare, all'obbligo del visto di conformità in caso di utilizzi superiori a € 5.000 annui). Con riferimento al caso prospettato, ipotizzando che l’ammontare utilizzato del credito IVA del terzo trimestre (€ 19.000) al momento della “chiusura†del modello IVA 2018 sia pari a € 15.000 (da riportare a rigo VL22), il residuo importo non ancora utilizzato (€ 4.000) concorrerà a formare il saldo 2017 che, se superiore a € 5.000, in caso di utilizzo in compensazione richiede l’apposizione del visto di conformità e il relativo utilizzo è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2018.

    Pubblicata il: 13-03-2018

    Oggetto

    Apposizione visto di conformità e invio modello IVA 2018

    Domanda

    Premesso che per l’apposizione del visto di conformità ho “delegato†un dottore commercialista abilitato, ho riscontrato che il mio studio ha inviato un modello IVA 2018 “vistato†dal predetto soggetto. In pratica nel Frontespizio del modello nel campo “Visto di conformità†è stato inserito il codice fiscale del professionista e nel campo “Impegno alla presentazione telematica†il mio codice fiscale. Tale comportamento è corretto? È opportuno inviare un nuovo modello IVA 2018?

    Risposta

    Come stabilito dall'art. 23, DM 18.2.99 i “professionisti†rilasciano il visto di conformità se hanno tenuto le scritture contabili e predisposto le dichiarazioni. Nella Circolare 25.9.2014, n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate ribadendo quanto già affermato nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, ha precisato che, qualora le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, “il contribuente può comunque rivolgersi un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli … e a predisporre la dichiarazione†(ciò è stato confermato dall'Agenzia anche nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E) e di conseguenza ad inviare la stessa. In tal caso il contribuente dovrà esibire al CAF imprese / professionista abilitato “la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazioneâ€. Nel riquadro “Visto di conformità†e “Impegno alla presentazione telematica†del Frontespizio va indicato il codice fiscale del professionista (ovviamente in caso di esercizio dell’attività in forma individuale) sia nel campo “Codice fiscale del professionista†che nel campo “Codice fiscale dell’incaricatoâ€. Nel predetto riquadro “Impegno alla presentazione telematica†il campo “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione†può assumere (solo) il valore “1†se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, “2†se la dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che provvede all'invio della stessa (non è possibile indicare che è stata predisposta da un soggetto diverso da quello che provvede all'invio telematico della dichiarazione). Il comportamento prospettato quindi non risulta corretto, poiché il soggetto che ha inviato il modello IVA 2018 non coincide con il professionista che ha apposto il visto sulla dichiarazione. Si ritiene opportuno quindi inviare un modello IVA 2018 “Correttivo nei termini†entro il 30.4.2018.