Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    Utilizzo credito IRES 2017 e mod. REDDITI 2018 con visto di conformitĂ 

    Domanda

    La Alfa srl ha chiuso il modello REDDITI 2018 con un credito IRES di € 28.000, utilizzato per compensare il primo acconto IRES 2018 pari a € 25.700. Il modello REDDITI 2018 va presentato con il visto di conformità?

    Risposta

    La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) è richiesta l’apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità se l’importo utilizzato è superiore ad un determinato limite. In merito si rammenta che con l’art. 3, DL n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha ridotto, a decorrere dal 24.4.2017, da € 15.000 a € 5.000 il limite annuo di utilizzo dei crediti in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità. L’obbligo in esame riguarda esclusivamente l’utilizzo dei crediti in compensazione “orizzontale”. Al fine di individuare le fattispecie che non danno luogo a compensazione orizzontale può farsi riferimento all'elenco, fornito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 9.6.2017, n. 68/E, dei codici tributo relativi ai crediti che se utilizzati nel medesimo modello F24 con specifici codici tributo a debito, originano una compensazione “verticale”, con conseguente esclusione dall'obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Così, ad esempio, costituisce compensazione “verticale”, l’utilizzo del credito IRES a saldo (codice tributo “2003”) per il versamento degli acconti IRES (codici tributo “2001” e “2002”). Di conseguenza, nel caso di specie, la compensazione del credito IRES 2017 con il primo acconto IRES 2018, costituendo compensazione verticale, non comporta l’obbligo di apporre il visto di conformità al modello REDDITI 2018 SC.

    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    Fatture emesse fino al 14.7.2018 e applicazione split payment

    Domanda

    Un architetto ha emesso in data 2.7.2018 ad un Comune una fattura per il primo acconto che gli spetta per un progetto con l’IVA a carico dell’ente pubblico in applicazione dello split payment. Poiché la fattura non è stata ancora incassata, è necessario emettere una nuova fattura con
    applicazione dell’IVA a seguito della soppressione dello split payment, ad opera del c.d. “Decreto Dignità”, a decorrere dal 14.7.2018?

    Risposta

    La risposta è negativa. Con l’introduzione del nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità” è stato “ripristinato” l’esonero dall'applicazione dello split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Considerato che tale novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018, per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua a trovare applicazione ancorché a tale data non sia stato ancora effettuato il relativo pagamento.

    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    C/c esteri e compilazione quadro RW

    Domanda

    Due coniugi (il primo di nazionalità italiana, il secondo francese) dispongono di due distinti c/c presso una banca francese. Il saldo al 31.12.2017 dei due c/c è modesto (circa € 4.000 il primo, circa € 3.000 il secondo). È necessario compilare il quadro RW del modello REDDITI 2018 PF e versare l’IVAFE in quanto la somma dei c/c supera € 5.000?

    Risposta

    In base all'art. 4, DL n. 167/90 le persone fisiche residenti in Italia che possiedono investimenti all'estero devono compilare il quadro RW contenuto nel modello REDDITI. La compilazione di tale quadro è richiesta ai fini: - dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale, che comunque, come disposto dal comma 3 del citato art. 4 e precisato nelle istruzioni al quadro RW del modello REDDITI 2018 PF, “non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; - della liquidazione dell’IVIE / IVAFE. Quest’ultima risulta dovuta nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a € 5.000. Di conseguenza, l’obbligo o meno di compilazione del quadro RW non è collegato al valore del c/c al 31.12 bensì, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale, al “picco” di disponibilità raggiunto durante l’anno e con riferimento all'IVAFE, al valore medio di giacenza. Così, ad esempio, la presenza di più c/c e/o depositi bancari: - di valore masssimo complessivo non superiore alla “soglia” di € 15.000; - con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a € 5.000; non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede il versamento dell’IVAFE e determina quindi l’obbligo di compilazione del quadro RW. Con riferimento al caso di specie: - l’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale richiede la verifica del “picco” raggiunto dai due c/c nel corso del 2017; - il versamento dell’IVAFE richiede la verifica della giacenza media dei due c/c nel 2017.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Spese trasporto / montaggio e “bonus mobili”

    Domanda

    Per la determinazione del “bonus mobili” di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?

    Risposta

    L’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per l’acquisto di detti beni (nel limite massimo di € 10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi “propedeutici”) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del “bonus mobili” in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Detrazione contributo riconoscimento laurea estera

    Domanda

    Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad un’Università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le “spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad un’Università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.