Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-05-2018

    Oggetto

    Acquisto bicicletta a pedalata assistita e detrazione IRPEF 19%

    Domanda

    Un soggetto con ridotte capacità motorie ha acquistato nel 2017, con regolare fattura, una bicicletta elettrica a pedalata assistita. La spesa sostenuta può essere detratta quale spesa sanitaria per persone con disabilità?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Come previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR la detrazione IRPEF del 19% è riconosciuta anche per le “spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza” delle persone con disabilità. Sul punto, nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione in esame “può essere riconosciuta anche per l’acquisto di bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti” a condizione che il disabile produca: - certificazione di invalidità / handicap rilasciata dalla competente commissione medica pubblica da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta; - certificazione del medico specialista della ASL attestante il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione. Quanto sopra è ribadito dall'Agenzia anche nella recente Circolare 27.4.2018, n. 7/E.

    Pubblicata il: 24-04-2018

    Oggetto

    Acquisto bene strumentale nel 2017 e maxi ammortamento

    Domanda

    Una società ha acquistato in data 22.12.2017 un bene strumentale nuovo. La società ha iniziato ad utilizzare il bene, di fatto, soltanto dall'8.1.2018 dopo la pausa natalizia. È possibile usufruire del maxi ammortamento anche se l’entrata in funzione del bene è avvenuta nel 2018?

    Risposta

    La Finanziaria 2016 consente alle imprese e lavoratori autonomi, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fino al 31.12.2017, di incrementare il costo di acquisizione del 40% al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing. La Finanziaria 2018 ha prorogato l’agevolazione riducendo il beneficio al 30%. In merito all'individuazione del periodo di effettuazione dell’investimento, nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, è necessario avere riguardo al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. La stessa Agenzia, inoltre, ha evidenziato che la maggiorazione del costo d’acquisto potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d’impresa (art. 102, comma 1, TUIR), soltanto a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, in quanto la stessa si traduce in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile. Nel caso di specie, per la società in questione il maxi ammortamento: - spetta nella misura del 40%, in quanto l’acquisto del bene strumentale nuovo è stato effettuato entro il 31.12.2017; - è deducibile solo dal 2018, in quanto è in tale anno che il bene è entrato in funzione.

    Pubblicata il: 24-04-2018

    Oggetto

    Distribuzione utile 2017 (nel 2018) a soci titolari di partecipazione qualificata

    Domanda

    Prossimamente l’assemblea di una srl composta da 3 soci, di cui 2 detengono una partecipazione pari al 30% ciascuno e 1 detiene una partecipazione pari al 40%, in sede di approvazione del bilancio dell’esercizio 2017 procederà a deliberare la distribuzione di parte
    dell’utile conseguito in tale anno. Considerate le novità previste dalla Finanziaria 2018 in merito alla tassazione dei dividendi, all'atto della distribuzione la società deve operare la ritenuta del 26%?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha esteso l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26% sui dividendi collegati a partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate. Tale novità è applicabile esclusivamente ai dividendi corrisposti, dall'1.1.2018, a persone fisiche “private”. Tuttavia, per le distribuzioni di utili prodotti fino al 31.12.2017, deliberate dal 2018 al 2022, il Legislatore ha previsto l’applicazione delle previgenti disposizioni, con conseguente tassazione parziale nel modello REDDITI nelle seguenti misure: - 40% per gli utili prodotti fino al 2007; - 49,72% per gli utili prodotti dal 2008 al 2016; - 58,14% per gli utili 2017. Dagli utili prodotti dal 2018 è applicabile la (accennata) nuova disciplina, con conseguente assoggettamento alla ritenuta del 26% a prescindere dalla tipologia di partecipazione detenuta. Nel caso di specie la delibera di distribuzione ai soci titolari di una partecipazione qualificata interviene nel 2018, ossia nel predetto periodo transitorio, ed ha ad oggetto l’utile dell’esercizio 2017. Di conseguenza la relativa tassazione seguirà la previgente disciplina. Ipotizzando che l’utile attribuito ai soci sia corrisposto entro il 31.12.2018 lo stesso sarà tassato nella misura del 58,14% nell'ambito del modello REDDITI 2019 PF. Si rammenta infine che, a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quelle aventi ad oggetto l’utile 2016, quanto distribuito si considera prioritariamente formato con utili prodotti fino all'esercizio 2007, concorrenti al reddito nella misura del 40%, poi fino all'esercizio 2016, concorrenti al reddito nella misura del 49,72% e solo da ultimo formati con utili prodotti nel 2017, concorrenti al reddito nella misura del 58,14%. In assenza di riserve di utili pregressi, l’utile 2017 sarà tassato nella misura del 58,14% (nel modello REDDITI 2019 PF qualora corrisposto nel 2018).

    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Acquisto apparecchio aerosol e detrazione IRPEF del 19%

    Domanda

    Per poter detrarre l’acquisto di un apparecchio aerosol, è sufficiente l’indicazione “dispositivo medico” riportata sulla fattura / scontrino parlante?

    Risposta

    Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di acquisto / affitto di dispositivi medici non è sufficiente che la fattura / scontrino parlante riporti la dicitura generica “dispositivo medico”, in quanto per ciascuna tipologia di prodotto il contribuente deve essere in grado di dimostrare che la spesa riguarda un dispositivo medico conforme alla definizione di cui ai Decreti n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/2000 e contrassegnato dalla marcatura CE, attestante la conformità alle Direttive europee n. 93/42/CEE, n. 90/385/CEE e n. 98/79/CE. Al fine in esame è quindi necessario che risulti la descrizione del prodotto acquistato, tenendo presente che la natura del dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (“AD” per i dispositivi medici con marcatura CE). Con riferimento ai dispositivi medici più comuni, il Ministero della Salute ha fornito un elenco che l’Agenzia delle Entrate ha allegato alla Circolare 13.5.2011, n. 20/E. Se il dispositivo acquistato / noleggiato risulta in detto elenco (è il caso dell’aerosol) è sufficiente che dalla documentazione risulti la presenza della marcatura CE sul prodotto acquistato / noleggiato.

    Pubblicata il: 18-04-2018

    Oggetto

    Omesso invio spesometro primo semestre 2017

    Domanda

    Avendo riscontrato l’omesso invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, considerato che non è possibile beneficiare dell’esimente introdotta dal Collegato alla Finanziaria 2018, come vanno determinate le sanzioni dovute? È prevista una sanzione minima? L’omissione riguarda 40
    fatture emesse e 25 fatture d’acquisto.

    Risposta

    Come previsto dall'art. 11, comma 2-bis, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle fatture emesse / ricevute, trova applicazione la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con un limite massimo di € 1.000 per trimestre. La citata disposizione: - prevede la non applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. 472/97; - non prevede una sanzione minima. Con la Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha “riconosciuto” la possibilità di regolarizzare l’omessa / errata comunicazione dei dati delle fatture in esame tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Di conseguenza, nel caso di specie qualora il contribuente si ravveda entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), oltre ad assolvere l’obbligo comunicativo, deve versare la sanzione ridotta (1/8), tramite il modello F24 (codice tributo “8911”). Considerato che la sanzione “piena” risulta pari a € 130 (65 x 2) la sanzione ridotta ammonta a € 16,25 (130 x 1/8).