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Pubblicata il: 25-05-2018
Omesso versamento imposta sostitutiva estromissione immobile
Un imprenditore individuale ha estromesso lâimmobile strumentale, con decorrenza dall'1.1.2017, manifestando la relativa opzione entro il 31.5.2017. Lo stesso non ha versato la prima rata dellâimposta sostitutiva dovuta, entro il 30.11.2017, pari a ⏠3.200 (entro il 16.6.2018 deve
versare la seconda rata). Ă possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso?
La Finanziaria 2017 ha riproposto la possibilitĂ , giĂ prevista dalla Finanziaria 2016, di estromettere dal patrimonio dellâimpresa individuale lâimmobile strumentale posseduto al 31.10.2016, con effetto dallâ1.1.2017, manifestando la relativa opzione entro il 31.5.2017. Detta opzione, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, è desumibile dal comportamento concludente che può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dellâestromissione sul: - libro giornale, per le imprese in contabilitĂ ordinaria; - registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilitĂ semplificata. Ai fini dellâestromissione è richiesto il versamento di unâimposta sostitutiva IRPEF / IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dellâimmobile. Quanto dovuto va versato in 2 rate: la prima pari al 60% entro il 30.11.2017 e la seconda, pari al 40%, entro il 16.6.2018. Lâomesso / insufficiente / tardivo versamento dellâimposta dovuta non inficia lâagevolazione. Lâimposta non versata è iscritta a ruolo, ferma restando la possibilitĂ di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. A tal fine è necessario versare con il mod. F24: - lâimposta sostitutiva dovuta (codice tributo â1127â â anno di riferimento â2017â); - gli interessi (0,1% fino al 31.12.2017 e 0,3% dallâ1.1.2018 â codice tributo â1992â); - la sanzione ridotta (codice tributo â8913â). CosĂŹ, nel caso di specie, ipotizzando che il ravvedimento sia effettuato il 31.5.2018, gli interessi dovuti sono pari a ⏠4,24 (3.200 x 31 / 365 x 0,1% + 3.200 x 151 / 365 x 0,3%) e la sanzione ridotta (ravvedimento oltre 90 giorni ed entro 1 anno dallâomissione) ammonta a ⏠120 (3.200 x 3,75%). Si rammenta infine che: - i dati relativi all'estromissione devono essere indicati nel quadro RQ del modello REDDITI 2018; - lâimmobile estromesso deve essere dichiarato nel quadro RB del modello REDDITI 2018 PF.
Pubblicata il: 25-05-2018Distribuzione riserva trasformazione ex snc
Nel patrimonio netto di una srl è ancora presente una riserva costituita in sede di trasformazione da snc. La distribuzione di tale riserva è soggetta alle nuove disposizioni in materia di tassazione degli utili in vigore dal 2017?
La risposta è negativa. La nuova disciplina relativa alla tassazione degli utili, entrata in vigore nel 2017, non pregiudica lâapplicabilitĂ dellâart. 170, comma 3, TUIR. Tale norma prevede che in caso di trasformazione di una societĂ di persone (non soggetta ad IRES) in una societĂ di capitali (soggetta ad IRES), âle riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati ai soci a norma dellâarticolo 5, se dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzioneâ. Merita evidenziare che tali riserve, qualora siano successivamente imputate a capitale sociale, sono assimilate all'aumento di capitale effettuato per mezzo di riserve diverse da quelle di utili, in deroga a quanto previsto dall'art. 47, comma 6, TUIR.
Pubblicata il: 08-05-2018Trasporto di persone nei confronti di soggetti UE e presentazione modd. Intra
Un soggetto italiano ha effettuato un trasporto di persone all'interno dello Stato a favore dei dipendenti di una società spagnola iscritta al VIES. Per tale servizio è obbligatorio presentare il modello Intra 1-quater?
La risposta è negativa. Va innanzitutto evidenziato che la fattispecie in esame è inquadrabile nella previsione contenuta nell'art. 7- quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni di trasporto di passeggeri che si svolgono sul territorio dello Stato si considerano effettuate in Italia, con conseguente applicazione delle regole ordinarie previste per tali servizi (esenzione / imponibilitĂ ). Sul punto nella Circolare 21.6.2010, n. 36/E lâAgenzia delle Entrate ha specificato che negli elenchi riepilogativi dei servizi resi vanno indicate le prestazioni di servizi diverse da quelle contenute negli artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR n. 633/72, ossia nei modd. Intra vanno riportate le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi UE che scontano lâIVA nello Stato in cui è stabilito il committente. Sono escluse quindi dall'obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi che, in deroga al principio della territorialitĂ delle prestazioni âgenericheâ, sono disciplinate specificatamente dai citati artt. 7- quater e 7-quinquies.
Pubblicata il: 08-05-2018Agevolazione iper ammortamento e reddito minimo societĂ di comodo
Una societĂ nel 2017 ha effettuato alcuni investimenti per i quali beneficia dell'iper ammortamento. Lâagevolazione può ridurre il reddito minimo previsto per le societĂ di comodo?
Nell'ambito della Circolare 8.4.2016, n. 12/E (quesito 10.3) lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che âla maggiore quota di ammortamento del periodo dâimposta (derivante dall'agevolazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle societĂ di comodoâ. Si ritiene che tale chiarimento possa essere applicato anche all'agevolazione del c.d. âiper ammortamentoâ introdotto dalla Finanziaria 2017. Sul punto è auspicabile una conferma da parte dellâAgenzia delle Entrate.
Pubblicata il: 08-05-2018Acquisto farmaci on-line e detrazione IRPEF 19%
Ă possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% per gli acquisti di farmaci effettuati on-line?
La risposta è affermativa. In particolare, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2017, n. 7/E e ribadito nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, la detrazione IRPEF del 19% di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, è consentita anche per le spese sostenute per i farmaci acquistati on-line a condizione che: - per gli stessi non sia previsto lâobbligo di prescrizione medica (in Italia ânon è consentita la vendita on-line di farmaci che richiedono la prescrizione medicaâ); - siano acquistati on-line da farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione / Provincia autonoma o da altre AutoritĂ competenti, individuate dalla legislazione regionale / provinciale.