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Pubblicata il: 06-11-2018
Rottamazione-ter carichi 2000 – 2016
Un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 non aveva aderito alla prima versione della definizione agevolata (presentazione della domanda entro il 21.4.2017), ha usufruito della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017, presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018. Il pagamento delle somme dovute va effettuato in 3 rate entro i mesi di ottobre – novembre 2018 e febbraio 2019. Detto soggetto, ritenendo di poter usufruire della “rottamazione-ter†prevista dal Collegato alla
Finanziaria 2019, non ha versato la rata in scadenza il 31.10, che sarà pagata entro il 7.12. È corretta tale interpretazione?
I soggetti che, per le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione 2000 – 2016, non hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6, DL n. 193/2006 presentando la domanda entro il 21.4.2017 potevano essere ammessi alla “rottamazione-bis†prevista dal DL n. 148/2017: - presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018; - effettuando il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e somme maturate a favore dell’Agente della riscossione in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate. Il DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019â€, ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (“rottamazione-terâ€), alla quale sono ammessi, tra l’altro, coloro che hanno aderito alla rottamazione-bisâ€. Nei confronti di tali soggetti è previsto che, qualora venga effettuato, entro il termine differito al 7.12.2018, l’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, si determini il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Tale possibilità interessa sia i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna), sia i soggetti che hanno usufruito della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, per la quale il versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 o in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%). Pertanto, il contribuente in esame può effettuare entro il 7.12.2018 il versamento della prima rata della “rottamazione-bis†scaduta il 31.10.2018, usufruendo della nuova “rottamazione-terâ€.
Pubblicata il: 06-11-2018Termini accertamento imposta di registro locazione immobiliare
Nel mese di luglio 2012 è stato registrato un contratto di locazione immobiliare (con decorrenza 1.7.2012) per un locale ad uso diverso da abitazione. Il contribuente non ha mai pagato l’imposta di registro dovuta per ogni annualità . Non avendo ricevuto l’accertamento dell’Ufficio relativo al 2013, entro l’1.7.2018 tale annualità può ritenersi prescritta?
La risposta è negativa. Come disposto dall'art. 76, comma 2-bis, DPR n. 131/86 l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, gli interessi e la sanzione “sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamentoâ€. Nel caso di specie, pertanto, l’annualità 2013 risulterà prescritta se l’Ufficio non notificherà l’avviso di liquidazione dell’imposta entro il 31.12.2018.
Pubblicata il: 23-10-2018Pagamento tardivo spese interventi su parti comuni condominiali
L’amministratore di un condominio nel 2017 ha effettuato, con apposito bonifico, il pagamento relativo ad un intervento di manutenzione sulle parti comuni condominiali per il quale è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%. Uno dei condomini ha provveduto al versamento della propria quota, imputata in base ai relativi millesimi, soltanto a maggio 2018. Conseguentemente, nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore, per detto condomino la spesa risulta interamente non corrisposta al 31.12.2017. Alla luce di tali tempistiche, è corretto inserire la spesa nel modello REDDITI 2018 PF (relativo al 2017) del condomino, persona fisica, o si deve “attendere†il modello REDDITI 2019 PF (relativo al 2018, anno di effettivo sostenimento della spesa)?
In linea generale, le spese sostenute dalle persone fisiche per le quali sono previste detrazioni ai fini IRPEF vanno considerate applicando il principio di cassa e quindi in base alla data di effettivo sostenimento delle stesse. Tuttavia, con specifico riferimento alle spese per interventi sulle parti comuni condominiali, pagate dall'amministratore e suddivise tra i condomini, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.99, n. 122/E ha specificato che “la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote, dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonificoâ€. Da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, poiché l’amministratore ha pagato i lavori con bonifico nel 2017 ed il condomino ha provveduto al pagamento della quota di sua competenza prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quest’ultimo può inserire la spesa e fruire della relativa detrazione già nel modello REDDITI 2018 PF relativo al 2017, da presentare entro il prossimo 31.10.2018.
Pubblicata il: 23-10-2018Fabbricati non locati di società semplice
Una società semplice possiede dei fabbricati abitativi non locati. Considerato che gli stessi sono assoggettati ad IMU, il relativo reddito risulta non imponibile IRPEF in applicazione dell’effetto sostitutivo IMU / IRPEF. In considerazione di ciò la società non deve imputare alcun reddito ai soci che, pertanto, non sono tenuti ad esporlo nel quadro RH del proprio modello REDDITI 2018 PF. È corretto tale comportamento?
La risposta è negativa. In merito, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11.3.2013, n. 5/E, ha specificato che nel caso in cui l’effetto sostitutivo IMU / IRPEF riguardi immobili di una società semplice, la stessa è tenuta a ricomprendere nel prospetto di riparto da consegnare ai soci anche i redditi che per detto effetto risultano non imponibili ai fini IRPEF. Ciò in considerazione del fatto che la non imponibilità è subordinata alla circostanza che i soci detengano la partecipazione nella società semplice non in regime d’impresa (in qualità di persone fisiche “privatiâ€). Conseguentemente, così come desumibile dalle istruzioni del modello REDDITI 2018 PF / SP, la società è tenuta a ricomprendere anche i redditi dei fabbricati non imponibili IRPEF in modo tale che il singolo socio li esponga nel quadro RH della propria dichiarazione. In particolare, con riferimento ad un socio persona fisica “privatoâ€, i redditi in esame devono essere riportati nel campo “Quota reddito non imponibile†(righi da RH1 a RH4) nonché a rigo RH18 “Totale reddito di partecipazione in società sempliceâ€, campo 2 “Non imponibile†del modello REDDITI 2018 PF.
Pubblicata il: 09-10-2018Immobile all’estero di società di persone e compilazione quadro RW
Una società di persone, costituita da 4 soci al 25%, ha acquistato, nel 2017, un immobile abitativo sito in Croazia, non locato. È necessaria la compilazione del quadro RW del modello REDDITI SP ovvero del modello REDDITI PF dei soci? Va corrisposta l’IVIE?
La compilazione del quadro RW presente nel modello REDDITI è collegata all'assolvimento di 2 specifici obblighi: - il primo in relazione al c.d. “monitoraggio fiscale†degli investimenti / disponibilità detenuti all'estero. Detto obbligo interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR residenti fiscalmente in Italia; - il secondo finalizzato alla liquidazione dell'IVIE / IVAFE dovute sugli immobili / attività finanziarie estere. In particolare l’IVIE è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’obbligo del monitoraggio fiscale interessa anche i c.d. “titolari effettivi†individuati in base alla definizione rilevante nell'ambito della disciplina antiriciclaggio. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E e ribadito nelle istruzioni del modello REDDITI 2018 PF “l’obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'esteroâ€. Nel caso di specie, relativamente all'immobile detenuto in Croazia da parte della società di persone italiana non è richiesta la compilazione del quadro RW del modello REDDITI 2018 SP / PF né ai fini del monitoraggio fiscale né ai fini della liquidazione dell’IVIE, che risulta non dovuta.