Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1019 faq

    Pubblicata il: 03-07-2018

    Oggetto

    Acquisto di GPL e utilizzo mezzi di pagamento tracciabili

    Domanda

    Gli acquisti di GPL e metano sono esclusi dall'utilizzo, a decorrere dall’1.7.2018, della fattura elettronica. A tale esclusione si associa anche la possibilità di pagare il rifornimento ancora in contanti?

    Risposta

    La Finanziaria 2018, dall’1.7.2018 obbliga all'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In merito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha precisato che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono pertanto escluse dall'obbligo di fattura elettronica, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Come specificato dalla stessa Agenzia, per le “cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione” l’obbligo della fattura elettronica decorrerà comunque dall’1.1.2019. Tali spese potranno essere documentate, al fine di consentirne la detrazione dell’IVA / deduzione del costo, “con le modalità finora in uso”, ossia tramite la carta carburante nonché facoltativamente mediante fattura elettronica. La Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati gli strumenti “tracciabili” individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2018. Ne consegue che gli acquisti di GPL e metano, pur essendo esclusi dall’utilizzo della fattura elettronica, non potranno essere pagati in contanti. Va evidenziato che con il recente DL n. 79/2018 è stata disposta la proroga all’1.1.2019 dell’obbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è possibile continuare ad utilizzare la carta carburante nel rispetto dell’obbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dall’1.7.2018.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    DeducibilitĂ  previdenza complementare del coniuge

    Domanda

    Un pensionato, con il coniuge a carico, continua ad esercitare la propria attività professionale e, dal 2018, ha adottato il regime forfetario. Lo stesso può continuare a dedurre la polizza di previdenza complementare stipulata dalla moglie?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Il contribuente può dedurre i contributi relativi alla polizza di previdenza complementare del coniuge a carico dal proprio reddito complessivo (nel caso di specie, dalla pensione / altri redditi), previa indicazione nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF, entro il limite di € 5.164,57 come previsto dagli artt. 10, lett. e-bis), TUIR e 8, D.Lgs. n. 252/2005.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Detrazione IRPEF 19% e spese palestra

    Domanda

    Le spese di iscrizione ad una palestra, su prescrizione del medico di base, per la cura di una specifica patologia è detraibile nel mod. REDDITI 2018?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, la spesa per l’iscrizione ad una palestra non è riconducibile tra le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, ancorché accompagnata da un certificato medico di prescrizione di una specifica attività motoria. Infatti, tale attività, “anche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, rientra in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a un trattamento sanitario qualificato”.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Figlio a carico non studente (convivente)

    Domanda

    Un figlio di 27 anni, non studente, convivente con i genitori, che nel 2017 ha un reddito di circa € 2.500 (prestazione occasionale di € 500 + lavoro dipendente a tempo determinato da dicembre per circa € 2.000 lordi) deve essere considerato come un “altro” familiare a carico?

    Risposta

    Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i soggetti in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 PF, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Questi ultimi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.

    Pubblicata il: 19-06-2018

    Oggetto

    Bonus mobili e manutenzione straordinaria pertinenza

    Domanda

    È possibile usufruire del bonus mobili anche se l’intervento di recupero edilizio è effettuato su una pertinenza dell’abitazione principale?

    Risposta

    Il c.d. “bonus mobili”, introdotto dal DL n. 63/2013, consente al contribuente che usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di beneficiare di un’ulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. In merito all'agevolazione in esame va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, specifica che la stessa “spetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dell’immobile stesso, anche se autonomamente accatastate”.