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Pubblicata il: 03-07-2018
Acquisto di GPL e utilizzo mezzi di pagamento tracciabili
Gli acquisti di GPL e metano sono esclusi dall'utilizzo, a decorrere dallâ1.7.2018, della fattura elettronica. A tale esclusione si associa anche la possibilitĂ di pagare il rifornimento ancora in contanti?
La Finanziaria 2018, dallâ1.7.2018 obbliga all'utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In merito lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha precisato che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. Sono pertanto escluse dall'obbligo di fattura elettronica, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio. Come specificato dalla stessa Agenzia, per le âcessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazioneâ lâobbligo della fattura elettronica decorrerĂ comunque dallâ1.1.2019. Tali spese potranno essere documentate, al fine di consentirne la detrazione dellâIVA / deduzione del costo, âcon le modalitĂ finora in usoâ, ossia tramite la carta carburante nonchĂŠ facoltativamente mediante fattura elettronica. La Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della detrazione dellâIVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante devono essere utilizzati gli strumenti âtracciabiliâ individuati dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.4.2018. Ne consegue che gli acquisti di GPL e metano, pur essendo esclusi dallâutilizzo della fattura elettronica, non potranno essere pagati in contanti. Va evidenziato che con il recente DL n. 79/2018 è stata disposta la proroga allâ1.1.2019 dellâobbligo di fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione. Fino al 31.12.2018 è possibile continuare ad utilizzare la carta carburante nel rispetto dellâobbligo di effettuare i pagamenti con mezzi tracciabili dallâ1.7.2018.
Pubblicata il: 19-06-2018DeducibilitĂ previdenza complementare del coniuge
Un pensionato, con il coniuge a carico, continua ad esercitare la propria attività professionale e, dal 2018, ha adottato il regime forfetario. Lo stesso può continuare a dedurre la polizza di previdenza complementare stipulata dalla moglie?
La risposta è affermativa. Il contribuente può dedurre i contributi relativi alla polizza di previdenza complementare del coniuge a carico dal proprio reddito complessivo (nel caso di specie, dalla pensione / altri redditi), previa indicazione nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF, entro il limite di ⏠5.164,57 come previsto dagli artt. 10, lett. e-bis), TUIR e 8, D.Lgs. n. 252/2005.
Pubblicata il: 19-06-2018Detrazione IRPEF 19% e spese palestra
Le spese di iscrizione ad una palestra, su prescrizione del medico di base, per la cura di una specifica patologia è detraibile nel mod. REDDITI 2018?
La risposta è negativa. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E, la spesa per lâiscrizione ad una palestra non è riconducibile tra le spese sanitarie di cui allâart. 15, comma 1, lett. c), TUIR, per le quali è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, ancorchĂŠ accompagnata da un certificato medico di prescrizione di una specifica attivitĂ motoria. Infatti, tale attivitĂ , âanche se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, rientra in un generico ambito salutistico di cura del corpo, non riconducibile a un trattamento sanitario qualificatoâ.
Pubblicata il: 19-06-2018Figlio a carico non studente (convivente)
Un figlio di 27 anni, non studente, convivente con i genitori, che nel 2017 ha un reddito di circa ⏠2.500 (prestazione occasionale di ⏠500 + lavoro dipendente a tempo determinato da dicembre per circa ⏠2.000 lordi) deve essere considerato come un âaltroâ familiare a carico?
Possono essere considerati familiari fiscalmente a carico i soggetti in possesso di un reddito complessivo pari o inferiore a ⏠2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 PF, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti allâestero, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di etĂ e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. Questi ultimi, pertanto, ai fini dellâattribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria âaltri familiariâ.
Pubblicata il: 19-06-2018Bonus mobili e manutenzione straordinaria pertinenza
Ă possibile usufruire del bonus mobili anche se lâintervento di recupero edilizio è effettuato su una pertinenza dellâabitazione principale?
Il c.d. âbonus mobiliâ, introdotto dal DL n. 63/2013, consente al contribuente che usufruisce della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di beneficiare di unâulteriore detrazione, pari al 50% delle spese sostenute per lâacquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) destinati all'arredo dellâimmobile oggetto di ristrutturazione. In merito all'agevolazione in esame va evidenziato che lâAgenzia delle Entrate, nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, specifica che la stessa âspetta anche qualora i mobili e i grandi elettrodomestici siano destinati ad arredare lâimmobile ma lâintervento cui è collegato tale acquisto sia effettuato sulle pertinenze dellâimmobile stesso, anche se autonomamente accatastateâ.