Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Rateizzazione spese mediche

    Domanda

    Avendo sostenuto nel 2017 spese sanitarie per circa € 20.000, nel quadro RP del mod. REDDITI 2018 PF è possibile portare l’intera somma in detrazione in un’unica soluzione oppure bisogna ripartirla in 4 rate?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR e specificato nelle istruzioni del mod. REDDITI 2018 PF, la detrazione IRPEF del 19% relativa alle spese sanitarie indicate nei righi RP1, RP2 e RP3 può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo, se l’ammontare delle spese sostenute è superiore complessivamente a € 15.493,71. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, il superamento del predetto limite va verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute “e prescindendo … dalla considerazione della soglia di franchigia” pari a € 129,11. Merita evidenziare che la scelta per la rateizzazione (irrevocabile) va operata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi barrando l’apposita casella, comune ai predetti righi RP1, RP2 e RP3, presente a campo 1 di rigo RP15. In tal caso nel campo 2 del predetto rigo RP15 va riportato l’ammontare della rata da imputare al periodo d’imposta di riferimento (nel caso di specie, la rata deducibile nel 2017).

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Trasformazione srl in snc e imputazione quote plusvalenze

    Domanda

    A fine novembre 2017 una srl si è trasformata in snc. Nel mod. UNICO 2016 SC la srl aveva rateizzato in 5 quote una plusvalenza patrimoniale realizzata nel 2015 (non di rilevante importo). La quota relativa al 2017 va imputata in parte alla srl e in parte alla snc in base alla durata
    dell’esercizio?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 86, comma 4, TUIR le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni possono essere rateizzate in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Dalla data di efficacia della trasformazione si verifica l’individuazione di 2 (autonomi) periodi d’imposta: - il periodo ante-trasformazione e - il periodo post-trasformazione. Come specificato nelle istruzioni al mod. REDDITI 2018 “le plusvalenze concorrono a formare reddito per l’intero ammontare nel periodo d’imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni … a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d’imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto”. Inoltre, con riferimento alla compilazione di rigo RF7 le stesse istruzioni evidenziano che “va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell’esercizio, delle plusvalenze realizzate … oggetto di rateazione in precedenti periodi d’imposta.” Considerato quanto sopra è possibile concludere che la società deve imputare in ogni periodo d’imposta infrannuale una distinta quota della plusvalenza realizzata e rateizzata dal 2015 (nel periodo ante-trasformazione, quale srl, la terza quota, nel periodo post-trasformazione, quale snc, la quarta quota).

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Acquisto carburante dall’1.7.2018 con pagamenti tracciati

    Domanda

    A seguito del differimento al 31.12.2018 dell’utilizzo della carta carburante è possibile, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97, non provvedere alla compilazione della carta effettuando gli acquisti con mezzi tracciabili?

    Risposta

    Come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, DPR n. 444/97 “i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari … non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”. Nell'ambito della Circolare 9.11.2012, n. 42/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la citata disposizione “esonera dall'obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta”. Nella Circolare 15.2.2013, n. 1/E la stessa Agenzia ha riconosciuto la possibilità di adottare la predetta modalità in corso d’anno, evidenziando che “l’esclusività nelle modalità di certificazione di tali operazioni – che deve ritenersi comunque necessaria – non pregiudica la possibilità, per il contribuente, di passare in corso d’anno dal vecchio al nuovo sistema di certificazione. Ciò, purché, a partire da tale momento – verosimilmente coincidente con la conclusione delle operazioni per la liquidazione dell’Iva –, le operazioni di acquisto di carburante vengano documentate «esclusivamente» mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate.” Considerato quanto sopra si ritiene possibile alla luce della necessità di utilizzare mezzi tracciati per l’acquisto di carburante, non compilare la carta carburante dall'1.7.2018, ancorchè in precedenza i rifornimenti siano stati effettuati anche in contante. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire se l’esonero dalla tenuta della carta carburante possa essere esteso anche in caso di utilizzo degli ulteriori mezzi di pagamento tracciati riconosciuti dalla stessa nel Provvedimento 4.4.2018 (ad esempio, bonifico bancario).

    Pubblicata il: 18-07-2018

    Oggetto

    Mancata opzione semplificata per cassa e mod. IVA 2018 integrativo

    Domanda

    Per alcune ditte in contabilità semplificata è stato riscontrato che il mod. IVA 2018 è stato spedito senza l’opzione di rigo VO26. È possibile inviare una dichiarazione integrativa beneficiando del ravvedimento operoso?

    Risposta

    La risposta è positiva. Come chiarito dal Ministero delle Finanze nella Circolare 27.8.98, n. 209/E la comunicazione dell’opzione tramite la dichiarazione annuale IVA (quadro VO) “riveste carattere esclusivamente formale, senza rilevare ai fini sostanziali della scelta operata” dal contribuente. In caso di mancata comunicazione nel mod. IVA dell’opzione esercitata, per la quale va fatto riferimento al comportamento concludente adottato dal contribuente, è applicabile la sanzione ex art. 8, D.Lgs. n. 471/97 riguardante le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione della dichiarazione, in quanto … omettendo la comunicazione, non verrebbe fornito un elemento prescritto per il compimento dei controlli”. La sanzione di riferimento di cui al comma 1 del citato art. 8, risulta pari a € 250. Posto che il mod. IVA 2018 doveva essere presentato entro il 30.4.2018, nel caso di specie è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni beneficiando della riduzione della sanzione ad 1/9 ex art. 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/97, versando quindi € 27,78 (codice tributo “8911”).

    Pubblicata il: 03-07-2018

    Oggetto

    Compensazione IRPEF e visto di conformitĂ 

    Domanda

    Una ditta individuale dispone di un credito IRPEF scaturente dal modello REDDITI 2018 PF superiore a € 5.000 per il cui utilizzo in compensazione è richiesto il visto di conformità. Il contribuente intende utilizzare detto credito per il versamento dell’IVA del mese di luglio. A tal fine il contribuente è tenuto, analogamente a quanto richiesto ai fini IVA, a presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi?

    Risposta

    Per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti tributari di importo superiore a € 5.000 è richiesta l’apposizione del visto di conformitĂ  alla dichiarazione annuale dai quali scaturiscono. Per effetto di quanto previsto dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) per importi superiori a € 5.000 è possibile soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (istanza trimestrale). Tale previsione non trova applicazione per i crediti derivanti dal modello REDDITI (credito IRPEF / IRES / addizionali, ecc.) che possono essere utilizzati dall'1.1 dell’anno successivo a quello di maturazione, anche prima della presentazione della dichiarazione sulla quale è apposto il visto. Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2014, n. 10/E, “a differenza di quanto previsto per i crediti iva di importo superiore ai 5.000 euro - per i quali la disposizione prevede che la compensazione ÂŤpuò essere effettuata a partire dal giorno dieci del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emergeÂť – la norma … art. 1, comma 574, Finanziaria 2014 non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo in compensazione”. Pertanto, nel caso di specie, il contribuente può utilizzare il credito IRPEF 2017 per il versamento dell’IVA della liquidazione del mese di luglio ancorchĂŠ il mod. REDDITI 2018 PF sarĂ  presentato entro il 31.10.2018.