Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-12-2018

    Oggetto

    Fatturazione elettronica e rilascio ricevuta fiscale

    Domanda

    Considerando la tempistica concessa per l’emissione della fattura elettronica, cosa dovrà / potrà rilasciare dall'1.1.2019 un ristorante / esercizio al dettaglio ai clienti che richiedono la fattura?

    Risposta

    Merita innanzitutto evidenziare che in base al comma 2 dell’art. 3, DPR n. 696/96 non è obbligatoria l’emissione / rilascio dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale qualora sia emessa la fattura di cui all’art. 21, comma 1, DPR n. 633/72. Come specificato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 4.4.97, n. 97/E “dall'interpretazione sistematica sia della norma di delega che di quella delegata e da preminenti valutazioni di cautela fiscale consegue che è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell'ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all'ultimazione della prestazione”. Appare chiaro che quanto sopra esposto può risultare di difficile attuazione a seguito delle nuove disposizioni in vigore dall'1.1.2019 in materia di fatturazione elettronica. Non si ritiene possibile che il cliente esca dal locale senza alcun documento. In tale contesto è quindi opportuno che intervenga l’Agenzia delle Entrate a chiarire cosa rilasciare al cliente (che richiede la fattura), anche al fine di “superare” i controlli / verifiche (eventuali) all'esterno del locale. A tal fine potrebbe essere proposto il rilascio di uno scontrino / ricevuta “di cortesia” sul quale riportare l’annotazione che per l’operazione ivi indicata la fattura è emessa in formato elettronico. Nel caso in cui il cliente sia non titolare di partita IVA, l’esercente dovrà rilasciare un documento analogico (carta / pdf) in cui va espressamente indicato “Copia della fattura elettronica disponibile nell'area riservata dell’Agenzia delle Entrate”.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Fattura elettronica differita e conservazione ddt

    Domanda

    Appurato che anche dall'1.1.2019 è possibile continuare ad emettere le fatture differite, i ddt di riferimento “richiamati” nella fattura elettronica devono essere conservati elettronicamente come la relativa fattura?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture non si estende anche ai ddt (cartacei / analogici) riportati nel file xml. È quindi possibile continuare a conservare gli stessi in formato cartaceo / analogico.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Agenti di assicurazione e fattura elettronica

    Domanda

    Un agente di assicurazione ad oggi non emette alcuna fattura alla compagnia assicurativa per le provvigioni (esenti) di sua spettanza, a seguito dell’opzione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 633/72. Dall'1.1.2019 deve emettere fattura elettronica ancorché esente IVA?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non determina nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Quindi, se fino al 31.12.2018 l’agente di assicurazione non ha emesso fatture (cartacee) a seguito dell’opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis, DPR n. 633/72, anche successivamente a tale data continuerà a non emettere fatture (elettroniche).

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Detrazione IVA fatture 2018 ricevute a gennaio 2019

    Domanda

    Relativamente alle fatture (cartacee) datate dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019 la relativa IVA potrĂ  essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2018, con le opportune annotazioni nel registro IVA degli acquisti?

    Risposta

    L’art. 14, DL n. 119/2018 consente, a decorrere dal 24.10.2018, di detrarre entro il termine della liquidazione periodica l’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale possibilità è preclusa per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la detrazione è ancorata al mese di ricevimento. Così, con riferimento al caso di specie, l’IVA delle fatture datate dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019 potrà essere detratta, previa annotazione, nella liquidazione di gennaio.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Manutenzione apparecchi domestici e fattura elettronica dall’1.1.2019

    Domanda

    Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni di apparecchi domestici ora emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati. Dall'1.1.2019 può continuare ad emettere la ricevuta fiscale o dovrà compilare la fattura elettronica ai privati?

    Risposta

    Merita rammentare che, con riferimento alle attività di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell’ultimazione dell’operazione / incasso del corrispettivo. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza l’artigiano in esame potrà continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea). Si evidenzia che, a decorrere dall'1.7.2019 / 1.1.2020, a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.