Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Imprese di pompe funebri e fatturazione elettronica

    Domanda

    È possibile beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche da parte delle imprese di pompe funebri, considerando che, come i medici, sono obbligate all'invio dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata?

    Risposta

    L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019â€, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, dispone che, limitatamente al 2019, i soggetti (farmacie / parafarmacie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, medici, odontoiatri, ecc.) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Come disposto dall'art. 2, DM 13.1.2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le spese funebri devono essere comunicate, direttamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software “Comunicazione Spese funebriâ€. Di conseguenza, poiché le imprese di pompe funebri inviano i dati direttamente all'Agenzia delle Entrate e non tramite il Sistema Tessera Sanitaria, le stesse non possono beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fatturazione elettronica e registrazione Codice destinatario

    Domanda

    È possibile abbinare più Codici destinatario allo stesso contribuente?

    Risposta

    La risposta è negativa. Per ogni contribuente, ossia in abbinamento a ciascuna partita IVA, è possibile registrare presso l’Agenzia delle Entrate un solo “indirizzo telematico†(Codice destinatario / indirizzo PEC).

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fattura differita ed attenuazione regime sanzionatorio

    Domanda

    La possibilità di emettere fattura entro la liquidazione IVA del periodo è prevista anche nel caso di una fattura differita o solo nel caso di fattura immediata?

    Risposta

    La previsione normativa contenuta nell'art. 10, DL n. 119/2018 relativamente all'attenuazione delle sanzioni (in particolare, non sanzionabilità dell’emissione della fattura elettronica entro il termine della liquidazione IVA periodica), non fa riferimento ad uno specifico tipo di fattura. Pertanto la stessa trova applicazione sia per fatture immediate che per quelle differite.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Passaggio al regime forfetario da parte di un soggetto con IVA “per cassaâ€

    Domanda

    Un soggetto in contabilità semplificata che applica il regime dell’IVA esigibile “per cassa†può passare al regime forfettario? In caso di risposta positiva, come vanno gestite ai fini IVA le fatture emesse / ricevute che saranno incassate / pagate dopo tale passaggio?

    Risposta

    Va evidenziato innanzitutto che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.11.2012, n. 44/E, l’opzione per il regime IVA “per cassa†ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari con la conseguente cessazione dello stesso. Inoltre, come disposto dall'art. 1, comma 62, Finanziaria 2015 e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in caso di passaggio dal regime IVA ordinario al regime forfetario, per le operazioni con IVA ad esigibilità differita effettuate in anni precedenti nei confronti dello Stato e degli altri enti ex art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, i soggetti forfetari devono tener conto dell’imposta relativa a tali operazioni nella dichiarazione relativa all'ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari anche se non si è ancora verificata l’esigibilità. Ciò interessa anche le fatture emesse in applicazione dell’IVA “per cassa†di cui al citato art. 32-bis. È altresì riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati durante tale regime ancorché gli stessi non siano stati pagati. Di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente, sussistendone i presupposti, può passare al regime forfetario qualora sia decorso il vincolo minimo triennale. L’adozione del regime forfetario dal 2019 richiede di considerare nella dichiarazione relativa al 2018 (ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari), ossia nel modello IVA 2019: − l’IVA a debito delle citate fatture ancorché non si sia verificata l’esigibilità (pagamento del cliente); − l’IVA a credito degli acquisti ancorché non ancora pagati.

    Pubblicata il: 03-01-2019

    Oggetto

    Fattura emessa nel 2018 e passaggio al regime forfetario nel 2019

    Domanda

    Un ingegnere “passa†al regime forfetario dal 2019, avendo percepito nel 2018 compensi per € 58.000 e non avendo altre ipotesi di incompatibilità. In data 20.12.2018 ha emesso ad Alfa srl una parcella per prestazioni per € 5.000 + IVA (€ 1.144) con indicazione della ritenuta alla fonte (€ 1.000) per un importo netto da corrispondere pari a € 5.144. Tale somma non è stata incassata entro il 31.12.2018. Quale comportamento deve tenere il professionista in relazione a tale parcella a seguito del passaggio al regime forfetario?

    Risposta

    La fattispecie prospettata, che risulta frequente considerato l’innalzamento del limite dei compensi a seguito delle modifiche alla disciplina del regime forfetario, va esaminata distinguendo il comportamento ai fini IVA e ai fini della ritenuta alla fonte. Ai fini IVA il momento impositivo si verifica alla data di emissione della parcella e pertanto la parcella non va modificata, ancorché incassata nel 2019. L’IVA risulta esigibile per il professionista / detraibile per il committente nel 2018. Ai fini della ritenuta alla fonte invece, considerato che in base all’art. 1, comma 67, Finanziaria 2015 i contribuenti forfetari non subiscono la ritenuta d’acconto, l’importo da incassare da parte del professionista non va decurtato della ritenuta e pertanto risulta pari a € 6.144. Per consentire al committente di non operare la ritenuta, è necessario che l’ingegnere comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall'1.1.2019 del regime forfetario e che pertanto la ritenuta non deve essere operata.