Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    Fatture emesse fino al 14.7.2018 e applicazione split payment

    Domanda

    Un architetto ha emesso in data 2.7.2018 ad un Comune una fattura per il primo acconto che gli spetta per un progetto con l’IVA a carico dell’ente pubblico in applicazione dello split payment. Poiché la fattura non è stata ancora incassata, è necessario emettere una nuova fattura con
    applicazione dell’IVA a seguito della soppressione dello split payment, ad opera del c.d. “Decreto Dignità”, a decorrere dal 14.7.2018?

    Risposta

    La risposta è negativa. Con l’introduzione del nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 ad opera del DL n. 87/2018, c.d. “Decreto Dignità” è stato “ripristinato” l’esonero dall'applicazione dello split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto / d’imposta ex art. 25, DPR n. 600/73. Considerato che tale novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018, per le fatture emesse fino al 14.7.2018 lo split payment continua a trovare applicazione ancorché a tale data non sia stato ancora effettuato il relativo pagamento.

    Pubblicata il: 03-09-2018

    Oggetto

    C/c esteri e compilazione quadro RW

    Domanda

    Due coniugi (il primo di nazionalità italiana, il secondo francese) dispongono di due distinti c/c presso una banca francese. Il saldo al 31.12.2017 dei due c/c è modesto (circa € 4.000 il primo, circa € 3.000 il secondo). È necessario compilare il quadro RW del modello REDDITI 2018 PF e versare l’IVAFE in quanto la somma dei c/c supera € 5.000?

    Risposta

    In base all'art. 4, DL n. 167/90 le persone fisiche residenti in Italia che possiedono investimenti all'estero devono compilare il quadro RW contenuto nel modello REDDITI. La compilazione di tale quadro è richiesta ai fini: - dell’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale, che comunque, come disposto dal comma 3 del citato art. 4 e precisato nelle istruzioni al quadro RW del modello REDDITI 2018 PF, “non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; - della liquidazione dell’IVIE / IVAFE. Quest’ultima risulta dovuta nel caso in cui il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) sia superiore a € 5.000. Di conseguenza, l’obbligo o meno di compilazione del quadro RW non è collegato al valore del c/c al 31.12 bensì, con riferimento all'obbligo di monitoraggio fiscale, al “picco” di disponibilità raggiunto durante l’anno e con riferimento all'IVAFE, al valore medio di giacenza. Così, ad esempio, la presenza di più c/c e/o depositi bancari: - di valore masssimo complessivo non superiore alla “soglia” di € 15.000; - con un valore medio di giacenza complessivo (pro quota) superiore a € 5.000; non è rilevante ai fini del monitoraggio fiscale ma richiede il versamento dell’IVAFE e determina quindi l’obbligo di compilazione del quadro RW. Con riferimento al caso di specie: - l’assolvimento dell’obbligo di monitoraggio fiscale richiede la verifica del “picco” raggiunto dai due c/c nel corso del 2017; - il versamento dell’IVAFE richiede la verifica della giacenza media dei due c/c nel 2017.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Spese trasporto / montaggio e “bonus mobili”

    Domanda

    Per la determinazione del “bonus mobili” di rigo RP57 del mod. REDDITI 2018 PF è possibile conteggiare anche le spese di trasporto / montaggio indicate in fattura?

    Risposta

    L’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 ha introdotto una specifica detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Circolare 18.9.2013, n. 29/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare la spesa agevolabile per l’acquisto di detti beni (nel limite massimo di € 10.000, a prescindere dalla spesa sostenuta per gli interventi edilizi “propedeutici”) assumono rilevanza anche le relative spese di trasporto / montaggio. Si rammenta che per fruire del “bonus mobili” in esame: - per le spese di arredo sostenute dal 2017 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2016; - le spese devono essere pagate nel rispetto delle consuete regole previste per la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, ossia con bonifico bancario / postale contenente causale, codice fiscale del beneficiario, partita IVA / codice fiscale del fornitore, ovvero mediante l’utilizzo di carte di credito / debito.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Detrazione contributo riconoscimento laurea estera

    Domanda

    Nell'ambito delle spese universitarie per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% può essere ricompreso il contributo pagato ad un’Università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all'estero?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nella Circolare 1.7.2010, n. 39/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano tra le “spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, per le quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19% ex art. 15, comma 1, lett. e), TUIR, i contributi versati ad un’Università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero.

    Pubblicata il: 31-07-2018

    Oggetto

    Detrazione acquisto addolcitore d’acqua

    Domanda

    È possibile considerare l’installazione di un addolcitore d’acqua quale intervento di manutenzione straordinaria ed usufruire della relativa detrazione IRPEF del 50%?

    Risposta

    La risposta è positiva. In considerazione del fatto che, per gli interventi di manutenzione, la detrazione IRPEF del 50% è riconosciuta: - sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie, se interessano le parti comuni; - soltanto per le manutenzioni straordinarie, se riguardano le singole unità abitative; nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di installazione di “addolcitori per abbattere il calcare degli impianti idrici delle abitazioni”, è possibile usufruire della detrazione in esame soltanto nel caso in cui “l’installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell’abitazione e/o degli impianti relativi”.