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Pubblicata il: 30-07-2024
Proposta Concordato Preventivo Biennale per contribuente forfetario 2023, ordinario 2024
Un contribuente forfetario 2023 può richiedere la proposta di concordato per il 2024 essendo uscito dal 2024 da tale regime avendo superato il limite di € 85.000?
L’art. 6, D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, la possibilità di accedere al CPB da parte dei contribuenti di minori dimensioni, ossia soggetti ISA e contribuenti forfetari.
In base all’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024 nei confronti dei contribuenti forfetari, per il 2024, l’applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
Come disposto dall’art. 2, comma 1, DM 15.7.2024 (contenente la Metodologia relativa al concordato preventivo destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario) l’elaborazione della proposta di concordato è riservata ai contribuenti forfetari che, nel 2023, non hanno superato il limite di ricavi / compensi di cui all’art. 1, comma 54, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015). In applicazione di tale ultima disposizione, il contribuente in esame non può richiedere la proposta di concordato per il 2024.
Detrazione spese mediche (dentista) sostenute all’estero
Nel 2023 una persona fisica ha sostenuto spese mediche per cure dentali all’estero per circa € 15.000. Al fine della detrazione nel quadro RP del modello REDDITI 2024 va rispettato un tetto massimo della spesa detraibile? Le spese devono essere state pagate con modalità tracciabili?
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, “le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia; anche per queste spese è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia”. A tal fine va evidenziato che:
– non è previsto un massimale di spesa detraibile e trova applicazione la franchigia di € 129,11;
– non sono detraibili le spese relative al trasferimento / soggiorno all’estero, anche se dovuto a motivi di salute;
– è possibile ripartire la detrazione in 4 quote annuali in presenza di spese superiori a € 15.493,71;
– la spesa deve essere sostenuta utilizzando sistemi di pagamento “tracciabili”;
– è necessaria adeguata documentazione comprovante la prestazione resa da cui emerga il professionista abilitato, la struttura sanitaria ovvero le medesime indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia.
Nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera è necessaria la traduzione (in caso di documentazione in lingue diverse da inglese, francese, tedesco e spagnolo è richiesta una traduzione giurata). Non è richiesta la traduzione della documentazione presentata in lingua tedesca per i contribuenti residenti nella Provincia di Bolzano / in lingua francese per i contribuenti residenti in Valle d’Aosta / in lingua slovena per i contribuenti residenti in Friuli Venezia Giulia e appartenenti alla minoranza slovena.
Detrazione acquisto parrucca
Una persona fisica nel 2023 si è dovuta sottoporre ad un ciclo di chemioterapia. Al fine di sopperire alla perdita di capelli ha acquistato una parrucca (a tal fine la signora dispone di una specifica prescrizione medica). Quanto sostenuto può essere considerato come detraibile nel modello REDDITI 2024 in quanto equiparato alle spese mediche / sanitarie?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.2.2010, n. 9/E, quanto sostenuto per l’acquisto di una parrucca rientra tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione IRPEF del 19% se la stessa è volta a sopperire ad un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenta un supporto in una condizione di grave disagio della paziente. Inoltre, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 2. Spese sanitarie” disponibile sul proprio sito Internet, le spese in esame sono detraibili in presenza di una prescrizione del medico specialista e se la parrucca:
– non è su misura, deve essere immessa in commercio con la destinazione d’uso di “dispositivo medico” secondo i principi di cui al Regolamento UE n. 2017/745, quindi con marcatura CE;
– è su misura, non è obbligatoria la marcatura CE, ma è necessaria l’attestazione della conformità del prodotto al citato Regolamento UE n. 2017/745.
Si rammenta che per usufruire della detrazione dei dispositivi medici non è necessario effettuare il pagamento mediante sistemi di pagamento “tracciabili” ed è necessario essere in possesso:
– della documentazione comprovante l’acquisto del dispositivo medico (documento commerciale / fattura) riportante il codice fiscale del contribuente;
– della documentazione da cui si evince la marcatura CE / conformità del prodotto acquistato;
– della certificazione medica / autocertificazione attestante il possesso di certificazione medica.
Concordato preventivo biennale e variazione regime contabile
Con riferimento al concordato preventivo biennale, la variazione del regime contabile adottato dal contribuente come incide sulla possibilità di aderire alla proposta? Si pensi alla seguente situazione: 2022 regime forfetario; 2023 contabilità semplificata; 2024 regime forfetario e 2025 contabilità semplificata.
Nell’ambito della disciplina del concordato preventivo biennale non è prevista alcuna disposizione utile per verificare i riflessi della fattispecie in esame sull’accettazione della proposta concordataria.
Tuttavia, va considerato che in data 20.6.2024 è stato approvato, in via preliminare, un Decreto contenente una serie di correttivi alla Riforma fiscale ed in particolare al CPB. Il Legislatore aggiunge una nuova causa di esclusione dal concordato, applicabile in caso di adesione, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato (2024), al regime forfetario ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2024. Non solo, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale il contribuente aderisce al regime forfetario.
Tenendo presente le predette novità di prossima emanazione, nel caso di specie, il contribuente essendo passato nel 2024 al regime forfetario è escluso dal CPB per il 2024-2025.
Applicazione “Flat tax incrementale” ditta individuale con partita IVA aperta nel 2021 e inizio attività nel 2022
Una ditta individuale in data 29.11.2021 ha aperto la partita IVA iscrivendosi il giorno stesso al Registro Imprese come “inattiva”. In data 11.1.2022 ha acquistato un’azienda iniziando ad effettuare operazioni attive. Non avendo maturato le 3 annualità richieste, può usufruire comunque della c.d. “Flat tax incrementale” per il 2023?
La Finanziaria 2023 ha previsto, a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo, un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”. Si tratta di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.6.2023, n. 18/E, possono accedere al beneficio fiscale della “Flat tax incrementale” anche i contribuenti per i quali sia possibile rilevare l’incremento reddituale rispetto almeno ad un periodo d’imposta nel triennio 2020 - 2022. Secondo
l’Agenzia è necessario che l’attività d’impresa sia stata svolta per almeno un’intera annualità tra quelle di riferimento.
Si rammenta, inoltre, che per l’Agenzia ha rilevanza la data di richiesta / attribuzione della partita IVA per determinare l’inizio dell’attività d’impresa.
Ne consegue che, nel caso in esame, il contribuente, avendo aperto la partita IVA nel 2021 soddisfa il requisito della piena annualità relativamente all’attivià d’impresa esercitata nel 2022, potendo applicare la “Flat tax incrementale” per il 2023.