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Pubblicata il: 29-01-2019
Inizio attivitĂ nel 2017 e applicazione regime forfetario dal 2019
Un medico dipendente ASL è andato in pensione il 10.8.2017. A fine agosto ha aperto la partita IVA senza adottare il regime forfetario per esercitare l’attività prevalentemente a favore di una clinica privata. I compensi 2017, ragguagliati ad anno, risultavano inferiori al limite di € 30.000. Nel 2018 ha continuato ad applicare il regime ordinario percependo compensi per circa € 26.000. Dal 2019 può applicare il regime forfetario come previsto dalla Finanziaria 2019 in quanto i compensi 2018 non eccedono il nuovo limite di € 65.000? Il fatto di aver applicato il regime ordinario nel 2018 vincola il medico all'applicazione dello stesso fino al 2020?
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall'art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell'art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall'esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).
Pubblicata il: 29-01-2019Plusvalenze rateizzate e adozione regime forfetario dal 2019
Un soggetto in contabilitĂ ordinaria intende applicare il regime forfetario a decorrere dal 2019. Come vanno gestite le plusvalenze residue per le quali era stata scelta la tassazione rateizzata in piĂą esercizi?
L’art. 1, comma 66, Finanziaria 2015 prevede che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico … che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime”. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E ha evidenziato che tra i componenti positivi richiamati dalla citata disposizione rientrano, ad esempio, le plusvalenze ex art. 86, TUIR che il contribuente può decidere di imputare nell'esercizio di realizzo, o in quote costanti in tale esercizio e nei 4 successivi. Di conseguenza, nel caso di specie, la plusvalenza riferita ad esercizi precedenti e rateizzata in osservanza del TUIR, concorre a formare il reddito, per le quote residue, dell’ultimo esercizio di applicazione del regime ordinario, ossia del 2018 (modello REDDITI 2019).
Pubblicata il: 15-01-2019Ammontare soglia di ricavi / compensi per accedere al regime forfetario 2019
La Finanziaria 2019 ha disposto l’incremento del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario con entrata in vigore dall'1.1.2019. Si chiede se, ai fini dell’ingresso nel regime nel 2019,
si applichi già il nuovo limite di € 65.000 o i vecchi limiti differenziati per settore di attività .
La modifica che innalza il limite di ricavi / compensi a € 65.000 è entrata in vigore l’1.1.2019. Tuttavia l’art. 1, comma 54, Finanziaria 2015, come modificato dalla Finanziaria 2019 prevede che la verifica della soglia dei ricavi / compensi va effettuata con riferimento all'anno precedente. Pertanto il nuovo limite si applica già con riferimento al 2018 per verificare l’accesso al regime nel 2019. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E con riferimento alla modifica dei limiti nel 2016.
Pubblicata il: 15-01-2019Ditta individuale con collaboratore familiare e adozione regime forfetario
Una ditta individuale con collaboratore familiare, che rispetta i requisiti previsti dalla Finanziaria 2019, può applicare dal 2019 il regime forfetario?
La risposta è positiva. In particolare, per tale fattispecie come precisato dall'art. 1, comma 64, Finanziaria 2015 e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in presenza di imprese familiari ex art. 5, comma 4, TUIR l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori / familiari, è dovuta dell’imprenditore individuale.
Pubblicata il: 15-01-2019Condominio e ricezione fatture elettroniche
Un condominio, in possesso del solo codice fiscale, deve comunicare ai propri fornitori il codice destinatario per poter ricevere le fatture elettroniche?
Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: − indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale dell’acquirente / committente; − riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”; − inviare la fattura tramite SdI; − consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa. Il condominio può “rifiutare” la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, considerate le modifiche apportate dall'Agenzia al Provvedimento che fissa le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …” per il rispetto della Normativa Privacy: fino - al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); successivamente, - i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019). I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualitĂ e quantitĂ dei beni / servizi fatturati. Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore.