Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Contribuente forfetario e fatture elettroniche per prestazioni alla P.A.

    Domanda

    Un geometra dal 2019 adotta il regime forfetario. Lo stesso deve fatturare una prestazione effettuata nei confronti di un Comune. Posto che tale documento è emesso nei confronti di un soggetto P.A., è consentito emettere un documento cartaceo oppure va obbligatoriamente utilizzato il formato elettronico?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, il contribuente forfetario: − non ha l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei rapporti B2B / B2C; − per gli acquisti / prestazioni ricevute richiede una copia cartacea della fattura elettronica, analogamente a quanto previsto per gli acquirenti / committenti “privati”. A tal fine è opportuno che il contribuente forfetario comunichi al proprio fornitore l’applicazione del relativo regime affinchĂ© quest’ultimo rilasci copia cartacea della stessa. Tale soggetto può comunque scegliere di emettere / ricevere fatture elettroniche. In tal caso in capo allo stesso scatta anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture emesse / ricevute in formato elettronico. Tuttavia, qualora il contribuente forfetario effettui una prestazione nei confronti di una Pubblica amministrazione, deve emettere la fattura elettronica PA nella quale indicare obbligatoriamente il codice IPA (Codice univoco) e a procedere alla conservazione sostitutiva della stessa.

    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Partecipazione in srl e adozione regime forfetario

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività nel 2018 applicando il regime forfetario usufruendo dell’imposta sostitutiva ridotta del 5%. A fine 2018 ha “dovuto” acquisire una partecipazione del 5% in una nuova srl che svolge un’attività nel medesimo settore. Può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019 e provvedendo a cedere la partecipazione entro il 31.12.2019?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario ad opera della Finanziaria 2019, è stata rivista la causa di esclusione di cui alla lett. d) del comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015, in base alla quale tale regime non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo. Sul punto, nell'ambito dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile adottare il regime forfetario solo nel caso in cui il soggetto, nell'anno precedente a quello di applicazione di tale regime, provveda a rimuovere la citata causa ostativa. Nel caso di specie, a seguito dell’acquisto della quota il soggetto non controlla direttamente / indirettamente la srl e può quindi continuare ad adottare nel 2019 il regime forfetario ancorché la srl eserciti un’attività economica riconducibile a quella del contribuente.

    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Applicazione regime sanzionatorio attenuato primo semestre 2019

    Domanda

    Si chiede se, nel periodo transitorio (primo semestre 2019), un contribuente trimestrale può emettere una fattura differita datata fine mese e trasmetterla al SdI, senza sanzioni, entro i termini di liquazione dell’IVA. Così, ad esempio, una fattura differita datata 31.1.2019 (ddt
    15.1.2019 e 25.1.2019) può essere trasmessa al SdI entro il 16.5.2019?

    Risposta

    Il DL n. 119/2018 ha previsto, limitatamente al primo semestre 2019 / fino al mese di settembre 2019, la non sanzionabilità delle fatture emesse oltre il termine ordinario (10 giorni per le fatture immediate ed il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture differite) ma entro il termine della relativa liquidazione periodica. Nell'ambito del recente incontro organizzato dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale disposizione trova applicazione non solo per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile ma anche a favore dei soggetti che liquidano con periodicità trimestrale.

    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Utilizzo credito IVA 2018 in compensazione

    Domanda

    Avendo già presentato il modello IVA 2019 è possibile utilizzare il credito superiore a € 5.000 in compensazione il prossimo 18.2.2019?

    Risposta

    L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA 2018 di importo superiore a € 5.000 è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2019. Pertanto, per utilizzare il credito il 18.2.2019 è necessario che il modello IVA 2019 sia stato presentato entro l’8.2.2019.

    Pubblicata il: 29-01-2019

    Oggetto

    Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo

    Domanda

    Con riferimento all'obbligo di emissione della fattura elettronica si chiede se per le operazioni senza indicazione dell’IVA in quanto assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 deve essere assolta l’imposta di bollo (€ 2 per importi superiori a € 77,47).

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti come disposto dall'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E ha precisato che le fatture emesse (senza indicazione dell’IVA) con applicazione del reverse charge, “essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività”.