Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Termini accertamento imposta di registro locazione immobiliare

    Domanda

    Nel mese di luglio 2012 è stato registrato un contratto di locazione immobiliare (con decorrenza 1.7.2012) per un locale ad uso diverso da abitazione. Il contribuente non ha mai pagato l’imposta di registro dovuta per ogni annualità. Non avendo ricevuto l’accertamento dell’Ufficio relativo al 2013, entro l’1.7.2018 tale annualità può ritenersi prescritta?

    Risposta

    La risposta è negativa. Come disposto dall'art. 76, comma 2-bis, DPR n. 131/86 l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, gli interessi e la sanzione “sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamentoâ€. Nel caso di specie, pertanto, l’annualità 2013 risulterà prescritta se l’Ufficio non notificherà l’avviso di liquidazione dell’imposta entro il 31.12.2018.

    Pubblicata il: 23-10-2018

    Oggetto

    Pagamento tardivo spese interventi su parti comuni condominiali

    Domanda

    L’amministratore di un condominio nel 2017 ha effettuato, con apposito bonifico, il pagamento relativo ad un intervento di manutenzione sulle parti comuni condominiali per il quale è possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%. Uno dei condomini ha provveduto al versamento della propria quota, imputata in base ai relativi millesimi, soltanto a maggio 2018. Conseguentemente, nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore, per detto condomino la spesa risulta interamente non corrisposta al 31.12.2017. Alla luce di tali tempistiche, è corretto inserire la spesa nel modello REDDITI 2018 PF (relativo al 2017) del condomino, persona fisica, o si deve “attendere†il modello REDDITI 2019 PF (relativo al 2018, anno di effettivo sostenimento della spesa)?

    Risposta

    In linea generale, le spese sostenute dalle persone fisiche per le quali sono previste detrazioni ai fini IRPEF vanno considerate applicando il principio di cassa e quindi in base alla data di effettivo sostenimento delle stesse. Tuttavia, con specifico riferimento alle spese per interventi sulle parti comuni condominiali, pagate dall'amministratore e suddivise tra i condomini, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.99, n. 122/E ha specificato che “la detrazione compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico bancario da parte dell’amministratore e nel limite delle rispettive quote, dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonificoâ€. Da quanto sopra consegue che, nel caso di specie, poiché l’amministratore ha pagato i lavori con bonifico nel 2017 ed il condomino ha provveduto al pagamento della quota di sua competenza prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2017, quest’ultimo può inserire la spesa e fruire della relativa detrazione già nel modello REDDITI 2018 PF relativo al 2017, da presentare entro il prossimo 31.10.2018.

    Pubblicata il: 23-10-2018

    Oggetto

    Fabbricati non locati di società semplice

    Domanda

    Una società semplice possiede dei fabbricati abitativi non locati. Considerato che gli stessi sono assoggettati ad IMU, il relativo reddito risulta non imponibile IRPEF in applicazione dell’effetto sostitutivo IMU / IRPEF. In considerazione di ciò la società non deve imputare alcun reddito ai soci che, pertanto, non sono tenuti ad esporlo nel quadro RH del proprio modello REDDITI 2018 PF. È corretto tale comportamento?

    Risposta

    La risposta è negativa. In merito, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 11.3.2013, n. 5/E, ha specificato che nel caso in cui l’effetto sostitutivo IMU / IRPEF riguardi immobili di una società semplice, la stessa è tenuta a ricomprendere nel prospetto di riparto da consegnare ai soci anche i redditi che per detto effetto risultano non imponibili ai fini IRPEF. Ciò in considerazione del fatto che la non imponibilità è subordinata alla circostanza che i soci detengano la partecipazione nella società semplice non in regime d’impresa (in qualità di persone fisiche “privatiâ€). Conseguentemente, così come desumibile dalle istruzioni del modello REDDITI 2018 PF / SP, la società è tenuta a ricomprendere anche i redditi dei fabbricati non imponibili IRPEF in modo tale che il singolo socio li esponga nel quadro RH della propria dichiarazione. In particolare, con riferimento ad un socio persona fisica “privatoâ€, i redditi in esame devono essere riportati nel campo “Quota reddito non imponibile†(righi da RH1 a RH4) nonché a rigo RH18 “Totale reddito di partecipazione in società sempliceâ€, campo 2 “Non imponibile†del modello REDDITI 2018 PF.

    Pubblicata il: 09-10-2018

    Oggetto

    Immobile all’estero di società di persone e compilazione quadro RW

    Domanda

    Una società di persone, costituita da 4 soci al 25%, ha acquistato, nel 2017, un immobile abitativo sito in Croazia, non locato. È necessaria la compilazione del quadro RW del modello REDDITI SP ovvero del modello REDDITI PF dei soci? Va corrisposta l’IVIE?

    Risposta

    La compilazione del quadro RW presente nel modello REDDITI è collegata all'assolvimento di 2 specifici obblighi: - il primo in relazione al c.d. “monitoraggio fiscale†degli investimenti / disponibilità detenuti all'estero. Detto obbligo interessa le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5, TUIR residenti fiscalmente in Italia; - il secondo finalizzato alla liquidazione dell'IVIE / IVAFE dovute sugli immobili / attività finanziarie estere. In particolare l’IVIE è dovuta sui terreni / fabbricati a qualsiasi uso destinati, detenuti all'estero da persone fisiche residenti a titolo di proprietà o altro diritto reale. L’obbligo del monitoraggio fiscale interessa anche i c.d. “titolari effettivi†individuati in base alla definizione rilevante nell'ambito della disciplina antiriciclaggio. Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2013, n. 38/E e ribadito nelle istruzioni del modello REDDITI 2018 PF “l’obbligo dichiarativo in capo al «titolare effettivo» sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l’ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'esteroâ€. Nel caso di specie, relativamente all'immobile detenuto in Croazia da parte della società di persone italiana non è richiesta la compilazione del quadro RW del modello REDDITI 2018 SP / PF né ai fini del monitoraggio fiscale né ai fini della liquidazione dell’IVIE, che risulta non dovuta.

    Pubblicata il: 09-10-2018

    Oggetto

    Adempimenti fiscali per la società in liquidazione

    Domanda

    Una S.r.l. è stata posta in liquidazione con effetto dal 14.9.2018. È possibile riepilogare i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento delle imposte?

    Risposta

    In presenza di operazioni straordinarie si determina la suddivisione dell’esercizio in 2 periodi d’imposta. In particolare, in caso di liquidazione di una società sono individuabili 2 periodi d’imposta: - il periodo ante liquidazione (nel caso di specie, 1.1.2018 – 13.9.2018); - il periodo post liquidazione (nel caso di specie, 14.9.2018 – 31.12.2018). In base all’art. 5, comma 1, DPR n. 322/98, la dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione va presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento ex artt. 2484 e 2485, C.c.. In generale, i 9 mesi decorrono dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi di liquidazione deliberata dai soci ex n. 6 del citato art. 2484, dalla data di iscrizione della relativa delibera. Per il periodo post liquidazione la dichiarazione va presentata ai sensi dell’art. 2, comma 3, DPR n. 322/98, entro i termini ordinari ossia entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Relativamente al modello REDDITI utilizzabile va considerato che il modello “nuovo†va utilizzato dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nonché per la dichiarazione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 31.12. Nel caso di specie, pertanto la dichiarazione: - del periodo ante liquidazione va presentata entro il 30.6.2019 con il modello REDDITI 2018 SC; - del periodo post liquidazione va presentata entro il 30.9.2019 con il modello REDDITI 2019 SC. Per quando riguarda il versamento delle imposte (IRES / IRAP) l’art. 17, DPR n. 435/2001 prevede che lo stesso va effettuato, da parte dei soggetti IRES, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Ne consegue che il versamento a saldo delle imposte relativo: - al periodo ante liquidazione va effettuato entro il 31.3.2019; - al periodo post liquidazione va effettuato entro il 30.6.2019.