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Pubblicata il: 12-03-2019
Verifica obbligo nomina organo di controllo srl
Una srl, per il 2017 e 2018, non supera i nuovi limiti di ricavi / attivo di Stato patrimoniale stabiliti dal nuovo D.Lgs. n. 14/2019. La stessa, tuttavia, presenta un numero di dipendenti pari a 10, di cui 3 part-time. È tenuta alla nomina dell’organo di controllo?
Il D.Lgs. n. 14/2019 contenente il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza†ha modificato, tra l’altro, l’art. 2477, C.c., prevedendo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo / revisore in capo alle srl nel caso in cui la società : - è tenuta a redigere il bilancio consolidato; - controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; - ha superato per due esercizi consecutivi, almeno 1 dei seguenti limiti: - totale attivo Stato patrimoniale € 2.000.000 - ricavi vendite / prestazioni € 2.000.000 - dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità Oltre a limiti più elevati, la previgente disposizione richiedeva la nomina dell’organo di controllo in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti. Come specificato nella Relazione accompagnatoria al D.Lgs. n. 127/91, il numero dei dipendenti va determinato calcolando la media giornaliera degli occupati durante l’esercizio. In presenza di lavoratori part time si ritiene applicabile l’art. 9, D.Lgs. n. 81/2015 in base al quale “ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pienoâ€. Nel caso di specie, poiché il numero di dipendenti (peraltro compresi i part-time, che “rilevano†in misura inferiore a “1†unità per ciascuno di essi) è pari a 10, non risulta superato il limite e pertanto la srl non è tenuta alla nomina dell’organo di controllo.
Pubblicata il: 12-03-2019Dividendi spettanti a società di capitali
Una srl ha deliberato la distribuzione nel 2018 di € 200.000 a titolo di dividendo a favore di un socio società di capitali. Nel 2018 sono stati corrisposti € 120.000; i restanti € 80.000 saranno corrisposti nel 2019. La società beneficiaria, che ha rilevato il dividendo spettante per
competenza nel 2018, in quale periodo d’imposta deve assoggettare a tassazione il dividendo?
Ai sensi dell’art. 89, TUIR, i dividendi derivanti dalla partecipazione in srl concorrono, per la società (socio) beneficiaria, alla formazione del reddito “dell’esercizio in cui sono percepitiâ€, nella misura del 5%. Di conseguenza gli stessi sono assoggettati a tassazione in base al principio di cassa. A tal fine, avendo rilevato nel bilancio 2018 (per competenza) l’intero ammontare del dividendo spettante, nel modello REDDITI 2019 SC la società dovrà effettuare: - una variazione in diminuzione a rigo RF55 (codice “1â€) pari a € 80.000, ossia all'importo non percepito nel 2018; - una variazione in diminuzione a rigo RF47, pari al 95% di € 120.000 (ossia € 114.000), ossia all'importo percepito nel 2018. Nel modello REDDITI 2020 SC dovrà essere effettuata una variazione in aumento pari al 5% dell’importo percepito nel 2019 (80.000 x 5%).
Pubblicata il: 27-02-2019Rimborso e compensazione credito IVA
Un’azienda presenta un credito IVA a fine 2018 pari a € 15.874. Si chiede se sia possibile chiedere a rimborso € 10.000 e compensare con altri tributi € 5.000.
Il credito IVA annuale risultante dalla Dichiarazione IVA può essere utilizzato in compensazione verticale / orizzontale o chiesto a rimborso. In particolare si rammenta che il modello IVA va presentato munito del visto di conformità rilasciato da parte di un soggetto abilitato in caso di: - utilizzo in compensazione orizzontale di importo superiore a € 5.000 annui; - rimborso di importo superiore a € 30.000 annui da parte di un soggetto “non a rischio†che non presta l’apposita garanzia. Si evidenzia che le predette possibilità (compensazione / rimborso) possono coesistere e pertanto il credito IVA annuale può in parte essere destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24 (o riportato all'anno successivo) e in parte essere richiesto a rimborso. La verifica dei citati limiti va effettuata separatamente per la compensazione e per il rimborso. Con riferimento al quesito posto, quindi, il contribuente potrà utilizzare in compensazione € 5.000 e chiedere a rimborso € 10.000 senza necessità di apporre il visto di conformità al modello IVA 2019.
Pubblicata il: 27-02-2019Utilizzo credito IVA nella Comunicazione liquidazioni periodiche
Un’impresa edile (mensile) ha presentato il modello IVA TR del terzo trimestre 2018. Il credito IVA risultante (€ 15.300) è stato utilizzato in compensazione nel mese di novembre per il versamento delle ritenute / contributi previdenziali dei dipendenti. In quale rigo del quadro VP del modello della Comunicazione liquidazioni periodiche IVA va esposto il credito IVA trimestrale utilizzato in compensazione a novembre?
E' previsto, a decorrere dal 2017, l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali). Il relativo modello di Comunicazione si compone di 2 quadri, il Frontespizio ed il quadro VP nel quale vanno riportati i dati della liquidazione periodica IVA. In merito al quesito posto si evidenzia che le istruzioni della Comunicazione in esame specificano espressamente che a rigo VP8 “Credito periodo precedente†va indicato “l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare (senza considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR)â€. Si evidenzia che nelle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate relative alla Comunicazione in esame si riscontra che “il rigo VP8 va compilato indicando l’intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazioneâ€. Di conseguenza, ipotizzando che il credito IVA del mese di settembre sia pari a € 18.000, a rigo VP8 della liquidazione periodica del mese di ottobre va riportato, quale credito IVA del mese precedente, € 2.700.
Pubblicata il: 27-02-2019Calcolo acconto IVA 2018 metodo previsionale e rigo VP13
Ad un contribuente mensile non è stato fatto versare l’acconto IVA 2018 in quanto dalla liquidazione di dicembre 2018 si prevedeva (e così è avvenuto) un credito. Nel modello IVA 2019 come va esposta tale informazione a rigo VP13 del quadro VP di tale mese?
Nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche (quadro VP) è richiesta, tra l’altro, l’indicazione dell’ammontare dell’acconto IVA dovuto e del metodo utilizzato. In particolare se l’acconto è determinato con il metodo storico va indicato il codice “1†mentre se determinato utilizzando il metodo “previsionale†va indicato il codice “2â€. Nel caso di specie il contribuente prevedendo di chiudere la liquidazione IVA del mese di dicembre 2018 a credito non ha versato l’acconto che risultava dovuto utilizzando il metodo storico (liquidazione IVA mese di dicembre 2017). Tale situazione dovrebbe essere evidenziata a rigo VP13 “Acconto dovutoâ€: - indicando a campo 1 “Metodo†il codice “2†(previsionale); - lasciando in bianco (zero) il campo 2. Dalle specifiche tecniche del quadro VP, disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, si può desumere che l’indicazione del codice relativo al metodo utilizzato è obbligatoria se è stato compilato il campo 2. Quindi non dovendo / potendo indicare alcun importo a titolo di acconto dovuto, non è possibile evidenziare il metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto e pertanto il rigo VP13 nel caso in esame non va compilato.