Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Cedolino ASL e fatturazione elettronica

    Domanda

    Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per l’attività svolta in regime di convenzione con il SSN. Dall'1.1.2019 tale documento dovrà essere redatto dal medico in formato elettronico?

    Risposta

    Per la soluzione del quesito posto è possibile fare riferimento alla Risoluzione 25.11.2015, n.98/E con la quale, in occasione dell’introduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura «ordinaria», con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione … le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore”. In particolare, nel caso di specie, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato l’art. 2, DM 31.10.74 ai sensi del quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”. In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica. Resta fermo che, in presenza di “altre” prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo a decorrere dall'1.1.2019 di emissione della fattura elettronica.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Emissione fattura elettronica a soggetti non residenti

    Domanda

    Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. È possibile, al fine di evitare tale adempimento, emettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti, provvedendo comunque ad
    inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf?

    Risposta

    L’utilizzo della fattura elettronica a decorrere dall'1.1.2019, dopo le modifiche apportate dal DL n. 119/2018, interessa le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia. Contestualmente è stato soppresso l’obbligo di invio del c.d. “spesometro”. Tuttavia, il comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce l’obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. “spesometro estero”). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche. A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il codice convenzionale “XXXXXXX”. Con riferimento al quesito posto, quindi, l’emissione della fattura elettronica come sopra accennato e l’invio della stessa al SdI consente all'emittente di evitare l’invio della predetta comunicazione all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarà inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.

    Pubblicata il: 21-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione–ter e versamento somme dovute

    Domanda

    Un soggetto, relativamente ad un carico affidato all'Agente della riscossione nel mese di novembre 2017, intendendo aderire alla rottamazione–ter prevista dal DL n. 119/2018, ha già provveduto ad inviare la relativa richiesta con il modello DA-2018. Non avendo specificato la modalità di versamento (unica soluzione / rateale), con quale
    periodicitĂ  dovrĂ  corrispondere le somme dovute per la definizione agevolata?

    Risposta

    Al fine di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 (c.d. “rottamazione-ter”) prevista dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, il soggetto interessato deve: - presentare il modello DA-2018 entro il 30.4.2019; - effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione ovvero in un massimo di 10 rate di pari importo, scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dall’1.8.2019. Il versamento dell’intero importo / prima rata va effettuato entro il 31.7.2019. La periodicità di versamento (unica soluzione / rateale) va comunicata nel modello DA-2018: - barrando la specifica casella (“Unica soluzione” o “Nel numero massimo di rate previste …”); - indicando il numero di rate scelto qualora si intenda versare quanto dovuto in un numero di rate inferiore a 10 (da 2 a 9). Come specificato nel modello, la mancata indicazione comporta che “il pagamento si intende richiesto in 10 rate (5 anni), ferma restando la facoltà di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019”. Va evidenziato che tale previsione differisce da quella della c.d. “rottamazione-bis” ex DL n. 148/2017 (modello DA-2017) per la quale, in caso di mancata scelta, il pagamento si intendeva richiesto in unica soluzione.

    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione-ter carichi 2000 – 2016

    Domanda

    Può usufruire della “rottamazione-ter” prevista dal Collegato alla Finanziaria 2019 un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 ha beneficiato della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017 e avendo una rateizzazione in essere al 24.10.2016 non ha provveduto, entro il 31.7.2018, al pagamento delle rate scadute entro il 31.12.2016?

    Risposta

    I contribuenti ammessi alla “rottamazione-bis” di cui al DL n. 148/2017 relativamente alle somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere al 24.10.2016, con rate non pagate al 31.12.2016, dovevano effettuare il relativo versamento, in unica soluzione, entro il 31.7.2018. L’art. 3, comma 25, lett. b), DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, riconosce la possibilità di usufruire della “rottamazione-ter”, con pagamento di quanto dovuto entro il 31.7.2019 ovvero in 10 rate di pari importo entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019, anche ai soggetti in esame che non hanno perfezionato la precedente definizione (“rottamazione-bis”) in quanto non hanno effettuato, entro lo scorso 31.7.2018, il pagamento delle rate scadute e non pagate al 31.12.2016. Per tali soggetti dette rate confluiscono nel debito complessivo che potrà essere versato in 10 rate biennali a decorrere dal 2019.

    Pubblicata il: 06-11-2018

    Oggetto

    Rottamazione-ter carichi 2000 – 2016

    Domanda

    Un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 non aveva aderito alla prima versione della definizione agevolata (presentazione della domanda entro il 21.4.2017), ha usufruito della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017, presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018. Il pagamento delle somme dovute va effettuato in 3 rate entro i mesi di ottobre – novembre 2018 e febbraio 2019. Detto soggetto, ritenendo di poter usufruire della “rottamazione-ter” prevista dal Collegato alla
    Finanziaria 2019, non ha versato la rata in scadenza il 31.10, che sarà pagata entro il 7.12. È corretta tale interpretazione?

    Risposta

    I soggetti che, per le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione 2000 – 2016, non hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6, DL n. 193/2006 presentando la domanda entro il 21.4.2017 potevano essere ammessi alla “rottamazione-bis” prevista dal DL n. 148/2017: - presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018; - effettuando il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e somme maturate a favore dell’Agente della riscossione in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate. Il DL n. 119/2018, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter”), alla quale sono ammessi, tra l’altro, coloro che hanno aderito alla rottamazione-bis”. Nei confronti di tali soggetti è previsto che, qualora venga effettuato, entro il termine differito al 7.12.2018, l’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, si determini il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Tale possibilità interessa sia i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna), sia i soggetti che hanno usufruito della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, per la quale il versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 o in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%). Pertanto, il contribuente in esame può effettuare entro il 7.12.2018 il versamento della prima rata della “rottamazione-bis” scaduta il 31.10.2018, usufruendo della nuova “rottamazione-ter”.