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Pubblicata il: 21-11-2018
Cedolino ASL e fatturazione elettronica
Un medico di famiglia, in possesso di partita IVA, riceve mensilmente dall'ASL un cedolino relativo alle proprie competenze per lâattivitĂ svolta in regime di convenzione con il SSN. Dall'1.1.2019 tale documento dovrĂ essere redatto dal medico in formato elettronico?
Per la soluzione del quesito posto è possibile fare riferimento alla Risoluzione 25.11.2015, n.98/E con la quale, in occasione dellâintroduzione della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A., lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che âla disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura ÂŤordinariaÂť, con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilitĂ con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione ⌠le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settoreâ. In particolare, nel caso di specie, con lâintroduzione dellâobbligo della fatturazione elettronica non è stato abrogato lâart. 2, DM 31.10.74 ai sensi del quale ânei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fatturaâ. In altre parole, i compensi a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente dalla ASL e per tali operazioni non sussiste lâobbligo di emettere la fattura elettronica. Resta fermo che, in presenza di âaltreâ prestazioni poste in essere dal medico, va rispettato il nuovo obbligo a decorrere dall'1.1.2019 di emissione della fattura elettronica.
Pubblicata il: 21-11-2018Emissione fattura elettronica a soggetti non residenti
Dal 2019 è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate mensilmente i dati delle fatture emesse / ricevute da operatori non residenti. à possibile, al fine di evitare tale adempimento, emettere la fattura in formato elettronico anche nei confronti di tali soggetti, provvedendo comunque ad
inviare a questi ultimi la fattura cartacea / in formato pdf?
Lâutilizzo della fattura elettronica a decorrere dall'1.1.2019, dopo le modifiche apportate dal DL n. 119/2018, interessa le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi residenti / stabiliti in Italia. Contestualmente è stato soppresso lâobbligo di invio del c.d. âspesometroâ. Tuttavia, il comma 3-bis dellâart. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce lâobbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti (c.d. âspesometro esteroâ). Il predetto obbligo non sussiste per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero sono state emesse / ricevute fatture elettroniche. A tal fine nel Provvedimento 30.4.2018 lâAgenzia delle Entrate ha specificato che quale Codice destinatario va indicato il codice convenzionale âXXXXXXXâ. Con riferimento al quesito posto, quindi, lâemissione della fattura elettronica come sopra accennato e lâinvio della stessa al SdI consente all'emittente di evitare lâinvio della predetta comunicazione all'Agenzia. Al cliente estero la fattura sarĂ inviata, come di consueto, in formato cartaceo / pdf.
Pubblicata il: 21-11-2018Rottamazioneâter e versamento somme dovute
Un soggetto, relativamente ad un carico affidato all'Agente della riscossione nel mese di novembre 2017, intendendo aderire alla rottamazioneâter prevista dal DL n. 119/2018, ha giĂ provveduto ad inviare la relativa richiesta con il modello DA-2018. Non avendo specificato la modalitĂ di versamento (unica soluzione / rateale), con quale
periodicitĂ dovrĂ corrispondere le somme dovute per la definizione agevolata?
Al fine di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 â 2017 (c.d. ârottamazione-terâ) prevista dal DL n. 119/2018, c.d. âCollegato alla Finanziaria 2019â, il soggetto interessato deve: - presentare il modello DA-2018 entro il 30.4.2019; - effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione ovvero in un massimo di 10 rate di pari importo, scadenti il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dallâ1.8.2019. Il versamento dellâintero importo / prima rata va effettuato entro il 31.7.2019. La periodicitĂ di versamento (unica soluzione / rateale) va comunicata nel modello DA-2018: - barrando la specifica casella (âUnica soluzioneâ o âNel numero massimo di rate previste âŚâ); - indicando il numero di rate scelto qualora si intenda versare quanto dovuto in un numero di rate inferiore a 10 (da 2 a 9). Come specificato nel modello, la mancata indicazione comporta che âil pagamento si intende richiesto in 10 rate (5 anni), ferma restando la facoltĂ di eseguire il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2019â. Va evidenziato che tale previsione differisce da quella della c.d. ârottamazione-bisâ ex DL n. 148/2017 (modello DA-2017) per la quale, in caso di mancata scelta, il pagamento si intendeva richiesto in unica soluzione.
Pubblicata il: 06-11-2018Rottamazione-ter carichi 2000 â 2016
Può usufruire della ârottamazione-terâ prevista dal Collegato alla Finanziaria 2019 un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 ha beneficiato della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017 e avendo una rateizzazione in essere al 24.10.2016 non ha provveduto, entro il 31.7.2018, al pagamento delle rate scadute entro il 31.12.2016?
I contribuenti ammessi alla ârottamazione-bisâ di cui al DL n. 148/2017 relativamente alle somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 compresi in piani di dilazione in essere al 24.10.2016, con rate non pagate al 31.12.2016, dovevano effettuare il relativo versamento, in unica soluzione, entro il 31.7.2018. Lâart. 3, comma 25, lett. b), DL n. 119/2018, Decreto c.d. âCollegato alla Finanziaria 2019â, riconosce la possibilitĂ di usufruire della ârottamazione-terâ, con pagamento di quanto dovuto entro il 31.7.2019 ovvero in 10 rate di pari importo entro il 31.7 e 30.11 di ogni anno a partire dal 2019, anche ai soggetti in esame che non hanno perfezionato la precedente definizione (ârottamazione-bisâ) in quanto non hanno effettuato, entro lo scorso 31.7.2018, il pagamento delle rate scadute e non pagate al 31.12.2016. Per tali soggetti dette rate confluiscono nel debito complessivo che potrĂ essere versato in 10 rate biennali a decorrere dal 2019.
Pubblicata il: 06-11-2018Rottamazione-ter carichi 2000 â 2016
Un contribuente che per le somme iscritte in carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016 non aveva aderito alla prima versione della definizione agevolata (presentazione della domanda entro il 21.4.2017), ha usufruito della (ri)ammissione alla definizione prevista dal DL n. 148/2017, presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018. Il pagamento delle somme dovute va effettuato in 3 rate entro i mesi di ottobre â novembre 2018 e febbraio 2019. Detto soggetto, ritenendo di poter usufruire della ârottamazione-terâ prevista dal Collegato alla
Finanziaria 2019, non ha versato la rata in scadenza il 31.10, che sarĂ pagata entro il 7.12. Ă corretta tale interpretazione?
I soggetti che, per le somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione 2000 â 2016, non hanno aderito alla definizione agevolata ex art. 6, DL n. 193/2006 presentando la domanda entro il 21.4.2017 potevano essere ammessi alla ârottamazione-bisâ prevista dal DL n. 148/2017: - presentando la relativa domanda entro il 15.5.2018; - effettuando il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e somme maturate a favore dellâAgente della riscossione in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate. Il DL n. 119/2018, Decreto c.d. âCollegato alla Finanziaria 2019â, ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 (ârottamazione-terâ), alla quale sono ammessi, tra lâaltro, coloro che hanno aderito alla rottamazione-bisâ. Nei confronti di tali soggetti è previsto che, qualora venga effettuato, entro il termine differito al 7.12.2018, lâintegrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, si determini il differimento automatico dellâimporto residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019. Tale possibilitĂ interessa sia i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1 al 30.9.2017, per la quale era disposto il versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna), sia i soggetti che hanno usufruito della (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2016, per la quale il versamento di quanto dovuto doveva essere effettuato in unica soluzione entro il 31.10.2018 o in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%). Pertanto, il contribuente in esame può effettuare entro il 7.12.2018 il versamento della prima rata della ârottamazione-bisâ scaduta il 31.10.2018, usufruendo della nuova ârottamazione-terâ.