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Pubblicata il: 23-04-2019
Trattamento IVA noleggio con conducente
Una srl (codice attività 49.32.20) esercita l’attività di noleggio con conducente. Si chiede il trattamento IVA applicabile ai servizi svolti in Italia nei confronti di soggetti non residenti (UE / extra UE).
Preme evidenziare che, per individuare la territorialità ai fini IVA dei servizi di trasporto di persone va fatto riferimento alla deroga contenuta nell'art. 7-quater, comma 1, lett. b), DPR n. 633/72, in base alla quale assume rilevanza la distanza percorsa nel territorio dello Stato. Per i trasporti interamente effettuati in Italia quindi l’applicazione dell’IVA segue le regole nazionali. Nell'ambito della Risoluzione 5.7.2018, n. 50/E, avente ad oggetto il “regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni-noleggio con conducente” l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che “le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”. Nel caso di specie la srl per i servizi svolti in Italia a favore di soggetti non residenti (UE / extra UE), sia soggetti IVA che soggetti privati, deve applicare l’IVA ridotta del 10%.
Pubblicata il: 05-04-2019Contribuente forfetario e detrazione per lavori di ristrutturazione edilizia
Un avvocato, che adotta il regime forfetario dal 2019, intende sostenere delle spese di
ristrutturazione edilizia per un appartamento di proprietà . Lo stesso dal modello REDDITI dispone ancora di alcune rate relative a lavori effettuati in anni precedenti. Potrà compensare nel prossimo modello REDDITI 2020 il credito corrispondente alla detrazione per la ristrutturazione nonché quello delle residue rate?
La risposta è negativa. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014 i soggetti forfetari “determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività … diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive… pari al 15 per cento”. Il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva (15%), determinato nell'ambito del quadro LM del modello REDDITI, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente risultante dal quadro RN. Di conseguenza, in assenza di altri redditi, ai soggetti che adottano il regime forfetario è preclusa la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF connessa con il sostenimento delle spese di ristrutturazione edilizia.
Pubblicata il: 05-04-2019Omessi versamenti periodici e “riduzione” credito IVA 2018
Una srl ha chiuso la liquidazione IVA di dicembre 2018 con un credito di circa € 17.000. Nel modello
IVA 2019, a seguito dell’omesso versamento del saldo di 2 liquidazioni mensili (maggio e luglio),
per un importo complessivo di circa € 25.000, il credito IVA annuale è stato azzerato. La società ha concordato con l’Agenzia delle Entrate la regolarizzazione degli omessi versamenti periodici con pagamenti rateizzati trimestrali. Considerato che, per la compilazione di rigo VL30, è possibile tener conto solo dei versamenti effettuati fino al 30.4.2019, i rimanenti versamenti dove / come saranno recuperati?
Come specificato nelle istruzioni del modello IVA 2019, in presenza di una differenza positiva tra i seguenti righi (VL4 + VL11, campo 1 + da VL24 a VL31) – (VL3 + da VL20 a VL23) a rigo VL33 va riportato il credito ottenuto considerando l’importo di campo 3 di rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo. Ai fini del calcolo del credito IVA annuale “effettivo” è infatti necessario considerare esclusivamente i versamenti effettuati (in presenza di un importo negativo il rigo VL33 non va compilato). A seguito della nuova modalità di determinazione del saldo IVA annuale (a credito) è possibile riscontrare (come nel caso di specie) che il credito IVA del mese di dicembre 2018 non sia “confermato” in dichiarazione annuale. A campo 3 di rigo VL30 va ricompreso anche l’ammontare dell’IVA periodica versata dal contribuente a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità inviati dall'Agenzia delle Entrate riguardanti le liquidazioni periodiche IVA 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il 30.4.2019. Nel caso in esame, la società potrà considerare quale credito IVA 2018 soltanto l’ammontare risultante a rigo VL33 dopo aver evidenziato a campo 3 di rigo VL30 i versamenti periodici (imposta versata tramite il codice tributo “9001”) regolarizzati entro il 30.4.2019. L’ammontare dell’IVA periodica regolarizzata (versata) dall'1.5.2019 fino al 31.12.2019 concorrerà a formare il saldo IVA 2019 nel modello. IVA 2020.
Pubblicata il: 02-04-2019Comunicazione dati liquidazioni IVA periodiche errate e ravvedimento operoso
Per un contribuente trimestrale è stata inviata la comunicazione della liquidazione periodica del quarto trimestre in data 25.2.2019. Ora sono stati riscontrati alcuni errori per i quali si intende rispedire una nuova comunicazione. In particolare è stata riscontrata l’omessa indicazione nel quadro VP di alcuni acquisti con IVA indetraibile. A seguito della recente proroga del termine di
invio al 10.4.2019 è possibile inviare una nuova comunicazione senza sanzioni?
La risposta è positiva. Come disposto dall’art. 2, DPCM 27.2.2019, il termine di invio delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni IVA periodiche relative al “quarto trimestre 2018” (quarto trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali, ordinari / speciali, mesi di ottobre / novembre / dicembre 2018 per i contribuenti mensili), in scadenza il 28.2.2019, è stato differito al 10.4.2019. Quindi, considerato il nuovo termine per l’adempimento in esame e che, come desumibile dalle istruzioni del modello VP, “se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti”, entro il 10.4.2019 è possibile presentare una nuova Comunicazione relativa al quarto trimestre 2018. La presentazione della nuova Comunicazione, essendo considerata “nei termini”, non è soggetta all'applicazione di sanzioni.
Pubblicata il: 12-03-2019Estromissione immobile imprenditore individuale all’1.1.2019 ex socio di snc
In data 1.8.2018 il socio A di una snc è receduto dalla società . Il socio rimanente B ha proseguito l’attività della società provvedendo a fine 2018 alla trasformazione della stessa in ditta individuale con effetto dall’1.1.2019. Considerando che l’ex socio risulta imprenditore individuale all'1.1.2019 (data di effetto della trasformazione della snc in ditta individuale) può beneficiare dell’estromissione dell’immobile
prevista dalla Finanziaria 2019?
La Finanziaria 2019 ha riproposto l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa individuale dell’immobile strumentale, relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2018, con effetto dall'1.1.2019. L’estromissione può essere effettuata dai soggetti che al 31.10.2018 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all’1.1.2019 (data di effetto dell’estromissione). In base a quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare 1.6.2016, n. 26/E, non può avvalersi dell’estromissione, tra l’altro, l’unico socio di una società di persone che, non avendo provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci, non ha “trasformato” la società in ditta individuale entro il 31.10.2018. Nel caso di specie, quindi, l’ex socio (B) non può usufruire dell’estromissione, posto che ha assunto la qualifica di imprenditore individuale all'1.1.2019, successivamente al 31.10.2018.