Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Fattura elettronica differita e conservazione ddt

    Domanda

    Appurato che anche dall'1.1.2019 è possibile continuare ad emettere le fatture differite, i ddt di riferimento “richiamati” nella fattura elettronica devono essere conservati elettronicamente come la relativa fattura?

    Risposta

    La risposta è negativa. Nell’ambito delle FAQ disponibili sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture non si estende anche ai ddt (cartacei / analogici) riportati nel file xml. È quindi possibile continuare a conservare gli stessi in formato cartaceo / analogico.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Agenti di assicurazione e fattura elettronica

    Domanda

    Un agente di assicurazione ad oggi non emette alcuna fattura alla compagnia assicurativa per le provvigioni (esenti) di sua spettanza, a seguito dell’opzione prevista dall'art. 36-bis, DPR n. 633/72. Dall'1.1.2019 deve emettere fattura elettronica ancorché esente IVA?

    Risposta

    La risposta è negativa. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non determina nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Quindi, se fino al 31.12.2018 l’agente di assicurazione non ha emesso fatture (cartacee) a seguito dell’opzione per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis, DPR n. 633/72, anche successivamente a tale data continuerà a non emettere fatture (elettroniche).

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Detrazione IVA fatture 2018 ricevute a gennaio 2019

    Domanda

    Relativamente alle fatture (cartacee) datate dicembre 2018 ricevute a gennaio 2019 la relativa IVA potrĂ  essere detratta nella liquidazione IVA di dicembre 2018, con le opportune annotazioni nel registro IVA degli acquisti?

    Risposta

    L’art. 14, DL n. 119/2018 consente, a decorrere dal 24.10.2018, di detrarre entro il termine della liquidazione periodica l’IVA relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. Tale possibilità è preclusa per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, per le quali la detrazione è ancorata al mese di ricevimento. Così, con riferimento al caso di specie, l’IVA delle fatture datate dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019 potrà essere detratta, previa annotazione, nella liquidazione di gennaio.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    Manutenzione apparecchi domestici e fattura elettronica dall’1.1.2019

    Domanda

    Un artigiano che fa manutenzioni / riparazioni di apparecchi domestici ora emette la ricevuta fiscale ai propri clienti privati. Dall'1.1.2019 può continuare ad emettere la ricevuta fiscale o dovrà compilare la fattura elettronica ai privati?

    Risposta

    Merita rammentare che, con riferimento alle attività di commercio al minuto / assimilate di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, l’obbligo di emissione della fattura è subordinata alla richiesta da parte del cliente all'atto dell’ultimazione dell’operazione / incasso del corrispettivo. L’introduzione, a decorrere dall'1.1.2019, dell’emissione della fattura in modalità elettronica non fa sorgere nuovi e ulteriori obblighi in capo ai soggetti passivi. Di conseguenza l’artigiano in esame potrà continuare a rilasciare ai propri clienti privati la ricevuta fiscale (cartacea). Si evidenzia che, a decorrere dall'1.7.2019 / 1.1.2020, a carico dei soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

    Pubblicata il: 05-12-2018

    Oggetto

    “Bonus pubblicità” e pagamento spese con permuta

    Domanda

    Un’impresa ha effettuato una campagna pubblicitaria tramite un’emittente locale pagando la spesa non in denaro bensì tramite la cessione di beni oggetto della propria attività (sussistendo, di fatto, un contratto di permuta ex art. 1552, C.c). Tale particolare modalità di pagamento della
    spesa può pregiudicare l’accesso al c.d. “bonus pubblicità”?

    Risposta

    Relativamente al c.d. “bonus pubblicità”, ossia al credito d’imposta riconosciuto dall'art. 57-bis, DL n. 50/2017 e connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo, il DPCM n. 90/2018, contenente le relative disposizioni attuative, non fa alcun riferimento alla modalità di pagamento degli investimenti pubblicitari al fine di beneficiare dell’agevolazione. Pertanto, al sussistere dei requisiti previsti dalla specifica disciplina, non essendo richiesto che gli investimenti debbano essere pagati in denaro, si ritiene possibile usufruire del “bonus pubblicità” anche in caso di pagamento della spesa tramite permuta.