Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Mancanza di operazioni nel periodo e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

    Domanda

    Una società immobiliare (contribuente mensile) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo non ha emesso alcuna fattura e non ha effettuato alcun acquisto. Nel mese di marzo è stato (soltanto) riportato il credito IVA 2018. Ciò comporta che all’Agenzia delle Entrate va inviata la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA con la sola liquidazione IVA di marzo?

    Risposta

    Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, “l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente”. Da quanto sopra deriva quindi che, nel caso di specie, la Comunicazione liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre va inviata all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sola liquidazione IVA del mese di marzo. Va tuttavia evidenziato che, qualora si provvedesse all’annotazione del credito IVA 2018 nel mese di aprile, l’obbligo di inviare la Comunicazione del primo trimestre verrebbe meno.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Modalità di utilizzo dell’agevolazione “Caro petrolio”

    Domanda

    Per un autotrasportatore è stata presentata l’istanza relativa ai consumi di gasolio del quarto trimestre 2018 nella quale è stato scelto l’utilizzo in compensazione (modello F24) del credito c.d. “Caro petrolio”. Si chiede se l’utilizzo di tale credito deve essere effettuato entro un determinato periodo ovvero se lo stesso non ha limitazioni temporali.

    Risposta

    Agli autotrasportatori di merci, sia in c/proprio che per c/terzi, è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso / utilizzazione in compensazione del c.d. “Caro petrolio”, previa presentazione, in via telematica, all’Agenzia delle Dogane di un’apposita istanza entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. In particolare, in caso di scelta per la compensazione, l’utilizzo tramite il mod. F24 (codice tributo “6740”) deve avvenire: - entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito (per i primi 3 trimestri); - entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il credito (per il quarto trimestre). Si evidenzia che il credito non utilizzato in compensazione entro il predetto termine può essere oggetto di una specifica istanza di rimborso da presentare all’Agenzia delle Dogane. Pertanto, nel caso di specie, l’utilizzo in compensazione del credito relativo al quarto trimestre 2018 deve essere effettuato entro il 31.12.2020 e quanto non compensato entro tale termine può essere chiesto a rimborso entro il 30.6.2021.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Utilizzo perdita sas in contabilitĂ  semplificata

    Domanda

    Un socio accomandatario di una sas in contabilità semplificata esercita anche un’attività di lavoro autonomo. Per il 2018 la società ha conseguito una perdita. La perdita derivante dalla partecipazione nella sas (in contabilità semplificata) maturata nel 2018 può compensare il reddito derivante dall’attività professionale?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 alla disciplina applicabile al riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, alle perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata / ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata / ordinaria, sono applicabili le regole analoghe a quelle previste per le società di capitali. Di conseguenza, per le perdite derivanti da tali soggetti è prevista la compensazione esclusivamente con redditi d’impresa (e non anche con altri redditi di categoria diversa) e per l’eccedenza il riporto ai periodi successivi senza limiti temporali in misura non superiore all’80% del reddito conseguito nel periodo in cui la perdita è compensata. Si evidenzia che in deroga alla nuova regola di compensazione, è previsto un regime transitorio in base al quale le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di tale anno e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di tale anno. Nel caso di specie, quindi, la perdita derivante dalla sas in contabilità semplificata conseguita nel 2018 non può essere compensata (dal socio) con il reddito di lavoro autonomo prodotto nello stesso anno e potrà essere riportata ai periodi successivi senza limiti di tempo in misura non superiore al 40% del reddito 2019 ??" 60% del reddito 2020 e 80% del reddito 2021 e successivi.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Fattura ricevuta nel mese successivo e “retrodetrazione” dell’IVA

    Domanda

    Un contribuente ha ricevuto il 3.5.2019 la fattura emessa da un fornitore con data 30.4.2019. Poiché l’importo della fattura e della relativa IVA è modesto, è possibile annotare la stessa nel mese di maggio facendola confluire nella liquidazione di tale mese oppure è necessario detrarre l’IVA nel mese di aprile?

    Risposta

    L’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, come modificato dall’art. 14, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, prevede che l’IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione può essere detratta nell’ambito della liquidazione IVA del mese di effettuazione dell’operazione. Tale previsione rappresenta una facoltà per il contribuente e non un obbligo. Conseguentemente, nel caso in esame, il contribuente può scegliere di detrarre l’IVA nell’ambito della liquidazione IVA del mese di maggio da effettuare entro il 16 giugno.

    Pubblicata il: 20-09-2019

    Oggetto

    Decesso in corso d’anno e versamento IMU da parte degli eredi

    Domanda

    Il proprietario di un immobile è deceduto il 20.2.2019. Ad oggi i 2 figli (unici eredi) non hanno ancora provveduto alla presentazione della dichiarazione di successione. Si chiede chi ed in quale misura deve versare l’acconto IMU in scadenza il prossimo 17.6.2019.

    Risposta

    A prescindere dalla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi devono provvedere al versamento dell’IMU relativa all’immobile, considerando: - per i primi 2 mesi dell’anno, la condizione esistente in capo al de cuius rispetto all’immobile in esame; - per i successivi mesi dell’anno quella degli eredi (figli). Conseguentemente, se per il de cuius l’immobile costituiva l’abitazione principale non è dovuto alcun importo a titolo di IMU, mentre se l’immobile era a disposizione / locato, gli eredi devono provvedere a versare, a nome del de cuius, quanto sarebbe risultato dovuto da quest’ultimo. Inoltre ciascun erede, per la propria quota, è tenuto a versare entro il 17.6.2019 il 50% di quanto risulta dovuto a titolo di IMU in capo agli stessi per i restanti 10 mesi dell’anno, in base al titolo vantato sull’immobile a seguito della successione ereditaria.