Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 29-01-2019

    Oggetto

    Plusvalenze rateizzate e adozione regime forfetario dal 2019

    Domanda

    Un soggetto in contabilità ordinaria intende applicare il regime forfetario a decorrere dal 2019. Come vanno gestite le plusvalenze residue per le quali era stata scelta la tassazione rateizzata in più esercizi?

    Risposta

    L’art. 1, comma 66, Finanziaria 2015 prevede che “i componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico … che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regimeâ€. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E ha evidenziato che tra i componenti positivi richiamati dalla citata disposizione rientrano, ad esempio, le plusvalenze ex art. 86, TUIR che il contribuente può decidere di imputare nell'esercizio di realizzo, o in quote costanti in tale esercizio e nei 4 successivi. Di conseguenza, nel caso di specie, la plusvalenza riferita ad esercizi precedenti e rateizzata in osservanza del TUIR, concorre a formare il reddito, per le quote residue, dell’ultimo esercizio di applicazione del regime ordinario, ossia del 2018 (modello REDDITI 2019).

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Ammontare soglia di ricavi / compensi per accedere al regime forfetario 2019

    Domanda

    La Finanziaria 2019 ha disposto l’incremento del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario con entrata in vigore dall'1.1.2019. Si chiede se, ai fini dell’ingresso nel regime nel 2019,
    si applichi già il nuovo limite di € 65.000 o i vecchi limiti differenziati per settore di attività.

    Risposta

    La modifica che innalza il limite di ricavi / compensi a € 65.000 è entrata in vigore l’1.1.2019. Tuttavia l’art. 1, comma 54, Finanziaria 2015, come modificato dalla Finanziaria 2019 prevede che la verifica della soglia dei ricavi / compensi va effettuata con riferimento all'anno precedente. Pertanto il nuovo limite si applica già con riferimento al 2018 per verificare l’accesso al regime nel 2019. In tal senso si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E con riferimento alla modifica dei limiti nel 2016.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Ditta individuale con collaboratore familiare e adozione regime forfetario

    Domanda

    Una ditta individuale con collaboratore familiare, che rispetta i requisiti previsti dalla Finanziaria 2019, può applicare dal 2019 il regime forfetario?

    Risposta

    La risposta è positiva. In particolare, per tale fattispecie come precisato dall'art. 1, comma 64, Finanziaria 2015 e confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, in presenza di imprese familiari ex art. 5, comma 4, TUIR l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori / familiari, è dovuta dell’imprenditore individuale.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Condominio e ricezione fatture elettroniche

    Domanda

    Un condominio, in possesso del solo codice fiscale, deve comunicare ai propri fornitori il codice destinatario per poter ricevere le fatture elettroniche?

    Risposta

    Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato†e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: − indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all'identificativo fiscale dell’acquirente / committente; − riportare quale “Codice destinatario†il codice convenzionale “0000000â€; − inviare la fattura tramite SdI; − consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa. Il condominio può “rifiutare†la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. In tal caso, considerate le modifiche apportate dall'Agenzia al Provvedimento che fissa le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …†per il rispetto della Normativa Privacy: fino - al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); successivamente, - i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall'area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici†tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019). I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni / servizi fatturati. Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore.

    Pubblicata il: 15-01-2019

    Oggetto

    Imprese di pompe funebri e fatturazione elettronica

    Domanda

    È possibile beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione delle fatture elettroniche da parte delle imprese di pompe funebri, considerando che, come i medici, sono obbligate all'invio dei dati per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata?

    Risposta

    L’art. 10-bis, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019â€, modificato dall’art. 1, comma 53, Finanziaria 2019, dispone che, limitatamente al 2019, i soggetti (farmacie / parafarmacie, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, medici, odontoiatri, ecc.) tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS. Come disposto dall'art. 2, DM 13.1.2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le spese funebri devono essere comunicate, direttamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito software “Comunicazione Spese funebriâ€. Di conseguenza, poiché le imprese di pompe funebri inviano i dati direttamente all'Agenzia delle Entrate e non tramite il Sistema Tessera Sanitaria, le stesse non possono beneficiare dell’esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica.