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Pubblicata il: 24-09-2019
Trasferimento cedibilità detrazione IRPEF acquisto di mobili
Un contribuente, proprietario di un immobile sul quale ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a marzo 2016, ha acquistato alcuni mobili per l’arredo a maggio 2017. A luglio 2018 ha ceduto l’immobile. Le detrazioni IRPEF relative agli interventi di ristrutturazione / acquisto di mobili si trasferiscono all’acquirente?
In merito alla detrazione IRPEF relativa alle ristrutturazioni edilizie, come previsto dall’art. 16-bis, TUIR, in caso di cessione di un immobile oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, le parti possono convenire il trasferimento dal beneficiario (cedente) all’acquirente della quote di detrazione non utilizzate (in tutto / in parte). In mancanza di diversa indicazione nel rogito, la detrazione residua si considera trasferita all’acquirente. Con riferimento al c.d. “bonus mobili†merita evidenziare che, ancorché correlato alla detrazione per il recupero edilizio, la stessa risulta un’agevolazione autonoma. Nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione in esame non si trasferisce con il relativo immobile né in caso di vendita né in caso di trasferimento mortis causa. Pertanto, soltanto il beneficiario della detrazione può usufruire della stessa, anche in caso di cessione dell’immobile prima della conclusione dell’intero periodo di fruizione.
Pubblicata il: 20-09-2019Invio telematico corrispettivi e più punti cassa
Una srl gestisce un albergo che alla reception utilizza un programma per l’emissione delle fatture / ricevute fiscali per i pernottamenti dei clienti. All’interno dell’albergo è attivo un bar con un registratore di cassa. Dovendo gestire 2 nuovi Registratori Telematici (albergo e bar) per l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate è necessario installare un Server-RT per effettuare un unico invio dei dati?
Come previsto dalle “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri†di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 gli esercenti che operano con almeno 3 punti cassa per singolo punto vendita possono effettuare la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa tramite un unico “punto di raccolta†(Registratore Telematico quale “Server di consolidamento ??" Registratore Telematico†ovvero Server-RT). Da quanto sopra deriva quindi che: - l’adozione del Server-RT non è mai obbligatoria ma rappresenta sempre una facoltà per il contribuente; - nel caso di specie non è possibile scegliere l’invio “centralizzato†tramite un Server-RT, in quanto è espressamente richiesto che siano presenti almeno 3 Registratori Telematici.
Pubblicata il: 20-09-2019Progettazione arredamento immobile in Stato extraUE
Un architetto deve fatturare ad una società slovacca la progettazione dell’arredamento per un ufficio presente in un edificio situato in Austria. È corretto non assoggettare ad IVA il compenso?
A seguito della revisione delle disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA dal 2010, l’art. 7- quater, DPR n. 633/72 contiene specifiche deroghe all’applicazione della c.d. “regola generale†prevista dall’art. 7-ter. In particolare la lett. a) del citato art. 7-quater prevede una deroga nell’ambito del settore immobiliare in base alla quale “le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, … le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari†sono considerate effettuate in Italia quando l’immobile è ivi situato. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.6.2011, n. 29/E, “tra queste ultime, si intendono ricomprese, in particolare, le prestazioni ??" rese da ingegneri, architetti o altri professionisti abilitati ??" relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari di uno specifico immobile, nonché quelle relative alla progettazione degli interni e degli arredamentiâ€. Pertanto il servizio in oggetto, essendo riferito ad un immobile sito all’estero non è territorialmente rilevante in Italia e pertanto il compenso risulta non soggetto ad IVA. Quanto sopra è stato confermato dalla stessa Agenzia anche nell’ambito della Circolare 29.7.2011, n. 37/E.
Pubblicata il: 20-09-2019Prestazioni di servizi generici e imposta di bollo
Una srl deve fatturare un servizio ad una società francese senza IVA ai sensi dell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 per la quale emette la fattura elettronica al fine di evitare lo spesometro estero. Deve essere applicata l’imposta di bollo pari a € 2?
Al fine di determinare l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo va fatto riferimento all’art. 6 della Tabella di cui all’Allegato B al DPR n. 642/72, in base al quale sono esenti da tale imposta le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, ossia quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributoâ€, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione. Di conseguenza l’imposta di bollo, nella misura di € 2, va applicata alle fatture (cartacee / elettroniche) riguardanti operazioni che non scontano l’IVA, in quanto esenti ex art. 10, DPR n. 633/72, non imponibili (ad eccezione delle esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a e b, DPR n. 633/72, cessioni intra UE ex art. 41, DL n. 331/93) / escluse IVA ex art. 15, DPR n. 633/72. Tra le operazioni per le quali va assolta l’imposta di bollo rientrano anche quelle fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7-bis a 7-septies, DPR n. 633/72, sempreché di importo superiore a € 77,47.
Pubblicata il: 20-09-2019Contribuente forfetario e presentazione CU / mod. 770
Un contribuente forfetario è tenuto alla presentazione della CU / modello 770 avendo corrisposto un compenso ad un professionista in regime ordinario senza operare la ritenuta d’acconto?
I contribuenti forfetari “non sono tenuti a operare le ritenute alla fonteâ€; gli stessi indicano nel proprio modello REDDITI “il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all`atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l`ammontare dei redditi stessiâ€. Con riferimento al 2018, un contribuente forfetario: - non avendo operato le ritenute alla fonte non è tenuto all’invio della CU 2019 e alla presentazione del modello 770/2019; - nel modello REDDITI 2019 PF (quadro RS, righi da RS371 a RS373) deve indicare: - il codice fiscale del percettore delle somme (non assoggettate a ritenuta); - l’ammontare dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi erogati.