Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    IndennitĂ  di maternitĂ  e contribuente forfetario

    Domanda

    Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS l’indennità di maternità sulla quale l’Istituto ha effettuato la ritenuta d’acconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? È possibile recuperare la ritenuta subìta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Alla luce di quanto sopra, l’indennità di maternità percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del modello REDDITI 2019 PF. Ancorché i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto d’imposta (come nel caso di specie, dall’INPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dall’imposta sostitutiva, a condizione che: ??` non sia già stata rimborsata dal sostituto d’imposta; ??` non sia stato chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    “Bonus mobili” e comunicazione ENEA

    Domanda

    Nel 2018 sono state sostenute spese di ristrutturazione di un immobile abitativo entro il limite previsto di € 96.000. A fine dicembre, per lo stesso immobile, sono stati acquistati alcuni elettrodomestici per un importo totale di circa € 3.000. Per tale ulteriore spesa deve (doveva) essere inviata all’ENEA l’apposita comunicazione?

    Risposta

    Considerato che nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, il contribuente può usufruire del c.d. “bonus mobili e grandi elettrodomestici” consistente nella detrazione IRPEF pari al 50% delle spese (massimo € 10.000) relative all’acquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni) da destinare all’arredo dell’immobile ristrutturato. Come previsto dalla Finanziaria 2018, in caso di fruizione della citata detrazione per l’acquisto dei predetti elettrodomestici, a decorrere dal 2018 è richiesto l’invio telematico all’ENEA delle informazioni relative agli stessi (“nuova” comunicazione ENEA). Considerata la data di messa a disposizione del relativo portale sul sito Internet dell’ENEA, per le spese 2018 tale comunicazione doveva essere trasmessa entro l’1.4.2019. Va tuttavia evidenziato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E, successivamente ribadito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, “la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione”.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Spese di ristrutturazione sostenute da societĂ  di persone

    Domanda

    La Alfa snc nel 2018 ha sostenuto spese per la ristrutturazione di due appartamenti (immobili patrimonio). Come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi della societĂ  e dei soci al fine di beneficiare della detrazione spettante?

    Risposta

    Nel caso in cui le spese di ristrutturazione sull’immobile ad uso abitativo siano sostenute da una società di persone, la detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis, TUIR spetta ai singoli soci, in proporzione alle quote di partecipazione, a condizione che l’unità abitativa rappresenti, per la società, un immobile patrimonio. Al fine di beneficiare della detrazione: la società deve: - esporre le spese nel quadro RP della propria dichiarazione dei redditi (righi da RP1 a RP30, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP), utilizzando un rigo per ciascuna unità immobiliare, e conseguentemente nel quadro RN (rigo RN17, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP); - indicare nel Prospetto di riparto la quota di competenza di ciascun socio; il singolo socio, nella propria dichiarazione dei redditi deve indicare la spesa allo stesso imputata: - nel quadro RH (colonna 12 dei righi da RH1 a RH6 del modello REDDITI 2019 PF); - nel quadro RP, Sezione III A. In particolare, per la compilazione di tale Sezione si evidenzia che nel campo “Codice fiscale” va indicato il codice fiscale della società. Come di consueto, se si tratta del primo anno di fruizione della detrazione va compilata anche la Sezione III B nella quale vanno indicati i dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Tardiva emissione fattura elettronica

    Domanda

    Un contribuente mensile ha emesso una fattura elettronica datata 31.5.2019, in data 8.7.2019. Considerate le disposizioni contenute nel DL n. 119/2018 al contribuente è applicabile la riduzione dell’80% della sanzione prevista. È corretto quindi concludere che la violazione può essere regolarizzata con il versamento della sanzione ridotta del 2%?

    Risposta

    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E per il primo semestre 2019 le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ossia quelle di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97: - non trovano applicazione nel caso in cui la fattura elettronica risulta emessa entro il termine della liquidazione IVA periodica relativa all’operazione; - sono ridotte al 20%, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo. A favore dei contribuenti mensili quest’ultima previsione opera fino al 30.9.2019. Sul punto la stessa Agenzia ha evidenziato che “secondo la previsione letterale della norma, la disapplicazione/ riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle del citato articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997”. In particolare, “fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso”, rimangono interamente applicabili le sanzioni relative all’omesso versamento dell’IVA (30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97). Tenendo presente quanto sopra: - trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura elettronica risulta pari al 2% (90% x 20% x 1/9); - è necessario provvedere al ravvedimento anche del tardivo versamento della liquidazione IVA del mese di maggio 2019 (così, ad esempio, provvedendo al versamento della maggior imposta entro 30 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,5%, mentre entro 90 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,67%).

    Pubblicata il: 24-09-2019

    Oggetto

    Tassazione credito d’imposta commissioni benzinai

    Domanda

    È possibile sostenere la non tassazione del credito d’imposta spettante ai distributori di carburante collegato alle commissioni bancarie relative alle transazioni tramite carte di credito? In caso di risposta negativa, qual è la modalità di tassazione per un distributore di carburante in contabilità semplificata?

    Risposta

    La Finanziaria 2018 ha introdotto un credito d’imposta, a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito a partire dall’1.7.2018. Si rammenta che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6896) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Con riferimento al trattamento fiscale di tale credito, i citati commi 924 e 925 non forniscono alcuna indicazione e, pertanto, deve ritenersi tassabile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP. In merito alla natura del credito d’imposta in esame, si evidenzia che, essendo finalizzato alla riduzione di specifici costi di esercizio (le commissioni bancarie sui pagamenti elettronici) può essere qualificato quale contributo in c/esercizio ex art. 85, TUIR. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E per i soggetti in contabilità semplificata i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa secondo il principio di cassa non rilevanti ai fini IVA devono essere annotati “entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l’operazione, ossia dalla data dell’avvenuto incasso”. Tale momento, nel caso in esame, si ritiene debba coincidere con il momento di utilizzo in compensazione del credito d’imposta nel modello F24. Ne consegue che il distributore di carburante in contabilità semplificata “per cassa” deve imputare il componente positivo in esame nel periodo in cui lo stesso è incassato, ossia alla data di utilizzo del credito d’imposta nel modello F24.