Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Partecipazione in srl e adozione regime forfetario

    Domanda

    Un soggetto ha iniziato l’attività nel 2018 applicando il regime forfetario usufruendo dell’imposta sostitutiva ridotta del 5%. A fine 2018 ha “dovuto” acquisire una partecipazione del 5% in una nuova srl che svolge un’attività nel medesimo settore. Può continuare ad applicare il regime forfetario nel 2019 e provvedendo a cedere la partecipazione entro il 31.12.2019?

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del regime forfetario ad opera della Finanziaria 2019, è stata rivista la causa di esclusione di cui alla lett. d) del comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015, in base alla quale tale regime non può essere adottato dai soggetti che contemporaneamente all'esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo. Sul punto, nell'ambito dei consueti incontri di inizio anno, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile adottare il regime forfetario solo nel caso in cui il soggetto, nell'anno precedente a quello di applicazione di tale regime, provveda a rimuovere la citata causa ostativa. Nel caso di specie, a seguito dell’acquisto della quota il soggetto non controlla direttamente / indirettamente la srl e può quindi continuare ad adottare nel 2019 il regime forfetario ancorché la srl eserciti un’attività economica riconducibile a quella del contribuente.

    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Applicazione regime sanzionatorio attenuato primo semestre 2019

    Domanda

    Si chiede se, nel periodo transitorio (primo semestre 2019), un contribuente trimestrale può emettere una fattura differita datata fine mese e trasmetterla al SdI, senza sanzioni, entro i termini di liquazione dell’IVA. Così, ad esempio, una fattura differita datata 31.1.2019 (ddt
    15.1.2019 e 25.1.2019) può essere trasmessa al SdI entro il 16.5.2019?

    Risposta

    Il DL n. 119/2018 ha previsto, limitatamente al primo semestre 2019 / fino al mese di settembre 2019, la non sanzionabilità delle fatture emesse oltre il termine ordinario (10 giorni per le fatture immediate ed il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le fatture differite) ma entro il termine della relativa liquidazione periodica. Nell'ambito del recente incontro organizzato dal CNDCEC, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale disposizione trova applicazione non solo per i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità mensile ma anche a favore dei soggetti che liquidano con periodicità trimestrale.

    Pubblicata il: 12-02-2019

    Oggetto

    Utilizzo credito IVA 2018 in compensazione

    Domanda

    Avendo già presentato il modello IVA 2019 è possibile utilizzare il credito superiore a € 5.000 in compensazione il prossimo 18.2.2019?

    Risposta

    L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA 2018 di importo superiore a € 5.000 è possibile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2019. Pertanto, per utilizzare il credito il 18.2.2019 è necessario che il modello IVA 2019 sia stato presentato entro l’8.2.2019.

    Pubblicata il: 29-01-2019

    Oggetto

    Fattura elettronica con reverse charge e applicazione imposta di bollo

    Domanda

    Con riferimento all'obbligo di emissione della fattura elettronica si chiede se per le operazioni senza indicazione dell’IVA in quanto assoggettate a reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 deve essere assolta l’imposta di bollo (€ 2 per importi superiori a € 77,47).

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti come disposto dall'art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72, l’IVA e l’imposta di bollo sono tra loro alternative. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E ha precisato che le fatture emesse (senza indicazione dell’IVA) con applicazione del reverse charge, “essendo riferite ad operazioni soggette ad imposta, anche se con il particolare meccanismo della inversione contabile, sono esenti dall'imposta di bollo, in applicazione del criterio di alternatività”.

    Pubblicata il: 29-01-2019

    Oggetto

    Inizio attivitĂ  nel 2017 e applicazione regime forfetario dal 2019

    Domanda

    Un medico dipendente ASL è andato in pensione il 10.8.2017. A fine agosto ha aperto la partita IVA senza adottare il regime forfetario per esercitare l’attività prevalentemente a favore di una clinica privata. I compensi 2017, ragguagliati ad anno, risultavano inferiori al limite di € 30.000. Nel 2018 ha continuato ad applicare il regime ordinario percependo compensi per circa € 26.000. Dal 2019 può applicare il regime forfetario come previsto dalla Finanziaria 2019 in quanto i compensi 2018 non eccedono il nuovo limite di € 65.000? Il fatto di aver applicato il regime ordinario nel 2018 vincola il medico all'applicazione dello stesso fino al 2020?

    Risposta

    Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall'art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all'Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell'art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall'esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).

    Risposta

    Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).

    Risposta

    Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).

    Risposta

    Dal 2019 la verifica del limite di ricavi / compensi per l’accesso al regime forfetario, per i soggetti già in attività nel 2018, va effettuato avendo riguardo al nuovo limite di € 65.000 introdotto dalla Finanziaria 2019. I soggetti in possesso dei requisiti per poter accedere al regime forfetario, qualora non intendano adottare tale regime, possono optare per il regime ordinario, con applicazione dell’IVA (nel caso di specie risulta applicabile l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, DPR n. 633/72) e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Ai sensi dell’art. 1, comma 70, Finanziaria 2015 l’opzione avviene tramite comportamento concludente ed è valida per almeno un triennio, estendendosi successivamente di anno in anno, fino a revoca. La stessa va comunicata all’Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro VO del mod. IVA. Con riferimento alle modifiche introdotte nel 2016, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “tenuto conto delle significative modifiche” apportate al regime forfetario ad opera della Finanziaria 2016, risulta applicabile la specifica deroga contenuta nell’art. 1, DPR n. 442/97. Ritenendo applicabile il predetto chiarimento, i soggetti che nel 2018 hanno applicato per il regime ordinario (per opzione) possono revocare tale scelta e adottare dal 2019 il regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, il medico può accedere al regime forfetario dal 2019 poiché i compensi 2018 non sono superiori a € 65.000 (dall’esposizione del caso non risulta operativa la causa ostativa della nuova lett. d-bis).