Hai cercato: - trovate: 1050 faq
-
Pubblicata il: 30-09-2019
Impresa multiattivitĂ e compilazione modello ISA
Un istituto di bellezza (ISA AG33U, codice attivitĂ 96.02.02) svolge anche lâattivitĂ di parrucchiere (ISA AG34U, codice attivitĂ 96.02.01) come attivitĂ secondaria. Con riferimento ai ricavi complessivi, il 60% deriva dallâattivitĂ di estetista (attivitĂ prevalente) e il 40% dal salone di parrucchiere. In tale situazione deve essere compilato il modello ISA?
Gli esercenti che svolgono piĂš attivitĂ dâimpresa sono tenuti a compilare soltanto lâISA relativo allâattivitĂ prevalente ed a compilare il prospetto âImpresa MultiattivitĂ â per evidenziare i ricavi derivanti dalle diverse attivitĂ esercitate se le stesse rientrano in ISA diversi e se i relativi ricavi risultano superiori al 30% dei ricavi complessivi. Per la fattispecie in esame: - è prevista una specifica causa di esclusione dallâapplicazione degli ISA da evidenziare con il codice â7â nel rigo RF1 / RG1 del modello REDDITI; - va compilato il modello ISA AG33U (comprensivo del prospetto multiattivitĂ ), ossia quello relativo allâattivitĂ prevalente, posto che lâattivitĂ secondaria (non rientrante nel medesimo ISA) supera il 30% dei ricavi complessivi.
Pubblicata il: 30-09-2019Utilizzo perdita 2017 da snc in contabilitĂ semplificata
Nel 2017 una S.n.c., per effetto del passaggio alla contabilitĂ semplificata, ha conseguito una perdita che è stata attribuita ai soci. Questi ultimi, in considerazione dellâimporto consistente, non hanno potuto recuperarla interamente nel modello REDDITI 2018 mediante la compensazione con altri redditi. Ora, con le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2019, il residuo importo può essere utilizzato. A tal fine lâutilizzo è effettuato direttamente dalla societĂ oppure ogni socio deve provvedere nel proprio quadro RH?
Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 ai commi 1 e 3 dellâart. 8, TUIR in materia di perdite dâimpresa, è previsto che per le imprese in contabilitĂ semplificata / ordinaria e per i soci di societĂ di persone in contabilitĂ semplificata / ordinaria si applica la medesima disciplina prevista per le perdite derivanti da societĂ di capitali. In particolare, la compensazione di tali perdite è prevista soltanto con redditi della stessa natura e, in caso di eccedenza, il riporto è illimitato nei periodi successivi, ma in misura non superiore allâ80% del reddito conseguito. Tuttavia, per le perdite maturate nel 2017 dalle imprese / societĂ in contabilitĂ semplificata è prevista una disposizione transitoria in base alla quale tali perdite sono compensabili: - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito conseguito in tali anni; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito conseguito. Pertanto, nel caso di specie, ciascun socio deve indicare la perdita conseguita nel quadro RH del modello REDDITI PF e potrĂ compensarla secondo le percentuali sopra riportate. Le eventuali perdite non compensate entro il 2020 saranno compensabili negli esercizi successivi nel limite dellâ80% del reddito.
Pubblicata il: 25-09-2019Acquisto immobile da locare: deduzione e detrazione non cumulabili
Un contribuente a settembre 2017 ha acquistato un appartamento da unâimpresa costruttrice. A dicembre 2017 lâappartamento è stato concesso in locazione a canone âconcordatoâ beneficiando della deduzione del 20% del prezzo di acquisto dellâimmobile. Si chiede se il contribuente possa beneficiare anche della possibilitĂ di detrarre dallâIRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dellâIVA relativa allâacquisto di unitĂ immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.
La risposta è negativa. Infatti come disposto dallâart. 21, comma 5, DL n. 133/2014, lâagevolazione collegata agli acquisti di unitĂ immobiliari, effettuati dallâ1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attivitĂ commerciali (privati), ossia la deduzione (ripartita in 8 quote annuali): ¡ pari al 20% del prezzo di acquisto dellâimmobile, come risultante dallâatto di compravendita, ovvero dellâammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dallâimpresa che ha eseguito i lavori; ¡ fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di ⏠300.000; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Sul punto lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, come giĂ nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, conferma che la deduzione in esame preclude la possibilitĂ di fruire della detrazione del 50% dellâIVA pagata per lâacquisto di unitĂ immobiliari residenziali, di classe energetica A / B prevista dallâart. 1, comma 56, Legge n. 208/2015.
Pubblicata il: 25-09-2019Contribuente forfetario e deducibilitĂ riscatto laurea
Un professionista in regime forfetario dal 2016 intende riscattare il periodo di laurea. La somma richiesta verrĂ pagata a rate. Ă possibile dedurre tali contributi nel quadro LM sommandoli al contributo soggettivo pagato nellâanno.
Ai sensi dellâart. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, dal reddito forfetario sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (âobbligatoriâ). Pertanto, i contribuenti che adottano il regime forfetario possono includere, quali âcomponenti negativiâ di reddito, quanto pagato a titolo di contributi previdenziali obbligatori. A tal fine nel quadro LM del modello REDDITI è previsto uno specifico rigo nel quale indicare le predette somme (rigo LM7). Nel caso di specie, il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea è effettuato su base volontaria (non sono âobbligatoriâ). Di conseguenza, non possono essere dedotti.
Pubblicata il: 25-09-2019Acquisizione ulteriori dati ISA per impresa senza dati di riscontro 2017
Un contribuente nel 2018 è in regime di contabilitĂ semplificata (nel 2017 adottava il regime forfetario). Per il 2018 è quindi soggetto ai nuovi ISA. Come è possibile acquisire gli ulteriori dati dallâAgenzia delle Entrate considerato che per il 2017 non sono presenti i dati di riscontro (dichiarazione IVA e modello studi di settore)?
Come previsto dallâAgenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 la modalitĂ di richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per lâapplicazione degli ISA 2018, differisce a seconda che lâintermediario sia delegato o meno dal contribuente alla consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nel primo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica delegato alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per i quali richiede i dati. Nel secondo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica privo della delega per la consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, deve acquisire una specifica delega unitamente alla copia di un documento dâidentitĂ in corso di validitĂ del contribuente, in formato cartaceo / elettronico, finalizzata allâacquisizione massiva degli ulteriori dati ISA. Successivamente il soggetto incaricato trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per cui risulta delegato alla richiesta dei dati. Nella richiesta (telematica) da inviare allâAgenzia delle Entrate vanno inseriti anche gli elementi di riscontro contenuti nel modello IVA 2018 relativo al 2017 (volume dâaffari, imposta dovuta / a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 relativo al 2017 (ricavi / compensi, reddito dâimpresa / di lavoro autonomo). Nel caso di specie, considerato che tale ultima modalitĂ non risulta possibile, si prospettano le seguenti alternative: - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale e procede allâaccesso diretto per âprelevareâ gli ulteriori dati ISA 2018; - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale delegando alla consultazione dello stesso lâintermediario abilitato. Dopo aver acquisito la delega, lâintermediario può: - accedere direttamente al Cassetto fiscale del contribuente e âprelevareâ il file contenente gli ulteriori dati ISA 2018; - richiedere allâAgenzia la disponibilitĂ degli ulteriori dati ISA 2018 utilizzando la modalitĂ sopra descritta. Il file messo a disposizione dallâAgenzia dovrĂ essere âapertoâ utilizzando âEntratel ??" Desktop Telematicoâ.