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Pubblicata il: 10-09-2024
Presenza di debiti tributari / contributivi superiori a € 5.000 e accesso al Concordato Preventivo Biennale
Una snc intenderebbe accettare la proposta di CPB 2024 - 2025 elaborata dall’Agenzia delle Entrate nel quadro P del mod. ISA. Un socio (con una partecipazione del 55%) ha un debito tributario / contributivo superiore a € 5.000. La società può comunque accettare la proposta o sussiste la specifica causa di esclusione?
Con il D.Lgs n. 13/2024, emanato in attuazione della Riforma fiscale, il Legislatore ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB), riservato ai soggetti ISA e ai contribuenti forfetari. Tra i requisiti necessari per accedere al Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, prevede l’assenza di debiti tributari / contributivi con riferimento al 2023. Tali debiti rilevano, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 108/2024, c.d. “Decreto correttivo”, se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.
Il citato comma 2, consente comunque di accedere al concordato ai soggetti che, entro il termine di accettazione della proposta (31.10.2024), hanno estinto i debiti tributari / contributivi se l’ammontare complessivo del debito residuo è inferiore a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione / rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.
Dal tenore letterale della disposizione in esame si potrebbe desumere che l’assenza di debiti va verificata con riferimento al “soggetto” destinatario della proposta di concordato. Quindi, nel caso di specie, la società può accedere al Concordato Preventivo B 2024 - 2025 in quanto per il 2023 non ha debiti tributariiennale / contributivi. Sul punto, è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia.
Passaggio da contabilità ordinaria a semplificata e rateizzazione plusvalenze
Una snc, in contabilità ordinaria, nel 2023 ha conseguito una plusvalenza che ha deciso di rateizzare in 5 quote.
Nel 2024 la società è passata in contabilità semplificata “per cassa”. Dal 2024 potrà continuare a rateizzare la plusvalenza imputando la relativa quota nel quadro RG del modello REDDITI?
Le plusvalenze realizzate dall’impresa concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo ovvero, per i beni posseduti da almeno 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E dedicata all’esame del regime di contabilità semplificata “per cassa”, in vigore dal 2017, disciplinato dall’art. 66, TUIR e dall’art. 18, DPR n. 600/73, alcuni componenti positivi, tra cui le plusvalenze di cui al citato art. 86, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.
Dalle citate disposizioni / chiarimenti è possibile desumere che il trattamento riservato alle plusvalenze non è influenzato dal tipo di contabilità adottata dall’impresa.
Nel caso di specie, pertanto, la società dal 2024 continuerà ad imputare ogni anno (nel quadro RG del modello REDDITI) la quota di competenza della plusvalenza realizzata nel 2023 per la quale ha scelto la rateizzazione.
Servizio generico da San Marino documentato da fattura cartacea
Una srl ha ricevuto una fattura cartacea (senza IVA) per un servizio generico ricevuto da un operatore di San Marino. È possibile predisporre un’autofattura cartacea? È necessario presentare comunque l’esterometro / mod. Intra?
Con riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese da un operatore di San Marino nei confronti di un soggetto IVA italiano, il prestatore sammarinese emette una fattura senza IVA (in formato cartaceo / elettronico). Il committente italiano deve assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72. Come desumibile dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro ver. 1.9, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di servizi extraUE il committente deve emettere un’autofattura per indicare l’IVA dovuta che dovrà confluire nella propria liquidazione. A tal fine, l’operatore italiano può:
– emettere un’autofattura in formato cartaceo;
– emettere un’autofattura elettronica utilizzando il Tipo documento TD17.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di invio dei dati delle operazioni con soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, in caso di ricevimento di una fattura cartacea e:
– emissione dell’autofattura in formato cartaceo, l’operatore italiano è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate un Tipo documento TD17 per assolvere l’invio dell’esterometro;
– emissione dell’autofattura in formato elettronico, l’utilizzo del TD17 consente il contestuale adempimento dell’invio dell’esterometro.
Va evidenziato, infine, che per le operazioni in esame non sussiste alcun obbligo di presentazione dei mod. Intra all’Agenzia delle Dogane.
Accettazione proposta Concordato Preventivo Biennale e rilevanza delle plusvalenze rateizzate
Una srl intende accettare la proposta di CPB per il 2024 - 2025 risultante dal quadro P. Nel 2023 la società ha conseguito una plusvalenza patrimoniale rateizzata in 5 quote nel modello REDDITI 2024.
Il reddito 2023 è stato indicato a rigo P04 al netto della (prima) rata relativa al 2023. Al reddito concordato per il 2024 e il 2025 dovrà essere aggiunta la rispettiva quota (seconda e terza) della plusvalenza rateizzata nel 2023. È corretto tale comportamento?
Come previsto dalle istruzioni del rigo P04 “Reddito rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale” del mod. ISA 2024, con riferimento ai soggetti IRES, il reddito d’impresa rilevante ai fini del concordato è individuato in base all’art. 56, TUIR, senza considerare:
– le plusvalenze di cui agli artt. 58, 86 e 87, TUIR;
– le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIR;
– le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR;
– i redditi / quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone / associazioni professionali di cui all’art. 5, TUIR ovvero in società / enti di cui all’art. 73, comma 1, TUIR.
Il Decreto correttivo della Riforma fiscale approvato in via definitiva il 26.7.2024 preve che ai fini della determinazione del reddito d’impresa proposto non vanno considerate anche le perdite su crediti. Ai sensi del comma 2 del citato art. 16, il saldo netto tra le plusvalenze / sopravvenienze
attive, le minusvalenze / sopravvenienze passive nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato per il 2024 - 2025.
Di conseguenza, nel caso di specie, a rigo P04 va indicato il reddito d’impresa 2023 dichiarato nel quadro RF del modello REDDITI 2024, al netto della quota di plusvalenza rateizzata (1/5). Il reddito “accettato” per il 2024 - 2025 (indicato rispettivamente a rigo P06 e P07 del quadro P) andrà rettificato sommando l’importo della seconda e terza quota della plusvalenza rateizzata.
Presentazione modello REDDITI 2024 per utilizzo credito IRPEF in compensazione e successiva adesione al Concordato Preventivo Biennale
Un professionista ha presentato nei primi giorni di luglio il mod. REDDITI 2024 al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF 2023. Non avendo valutato la proposta di adesione al Concordato Preventivo Biennale per il 2024-2025 non ha compilato / inviato il quadro P del mod. ISA. È possibile, se ritiene di accettare la proposta, presentare entro il 31.10.2024 una dichiarazione “correttiva” con il quadro P?
I soggetti ISA che intendono accettare la proposta di Concordato Preventivo Bienaale 2024-2025 formulata dall’Agenzia delle Entrate devono compilare ed inviare il quadro P, parte integrante del modello ISA, entro il 31.10.2024 (nuovo termine previsto nell’ambito del Decreto correttivo della Riforma fiscale).
L’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024 esclude l’applicazione della c.d. “remissione in bonis” al Concordato Preventivo Biennale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 13/2024 “tenuto conto dell’estrema importanza che assume la tempestività nell’accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma, occorre necessariamente escludere che il beneficio possa essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero dell’adempimento di natura formale rappresenti un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità”.
Nel caso di specie si ritiene possibile presentare entro il 31.10.2024 un modello REDDITI 2024 “correttivo nei termini” al fine di aderire al Concoirdato Preventivo Biennale, in quanto il comportamento tenuto dal contribuente non può essere equiparato ad un “ripensamento” (l’invio del modello REDDITI 2024 è collegato alla necessità di utilizzare il credito IRPEF 2023 in compensazione nel mod. F24 - situazione questa verificabile da parte dell’Agenzia).
Scaduto il termine ordinario di presentazione del modello REDDITI 2024 (e quindi dall’1.11.2024) tale soluzione non troverà più applicazione considerato il venir meno della possibilità di presentare una dichiarazione “correttiva nei termini”. Si ritiene opportuno che l’Agenzia fornisca il proprio orientamento in merito alla fattispecie prospettata.