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Pubblicata il: 08-10-2019
Leasing autovettura strumentale
Un’impresa esercente l’attività di autoscuola intende stipulare un contratto di leasing avente ad oggetto un’autovettura da utilizzare nell’esercizio dell’attività, avente la durata di 24 mesi. Ai fini della deducibilità dei canoni è richiesta una durata minima del contratto di leasing?
A decorrere dai contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012, per effetto delle modifiche apportate all’art. 102, TUIR dal DL n. 16/2012, la deducibilità dei canoni: - non è più ancorata alla durata minima del contratto e pertanto la stessa è riconosciuta anche in presenza di un contratto di breve durata; - è consentita in un lasso di tempo non inferiore a quello specificatamente individuato. Quest’ultimo, è collegato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali ex DM 31.12.88. A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2014 il periodo minimo di deducibilità: - per i beni mobili è pari a 1/2 del periodo d’ammortamento ovvero all’intero periodo d’ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR; - per i beni immobili non può essere inferiore a 12 anni. Per i veicoli strumentali all’esercizio dell’attività di cui alla lett. a) del citato art. 164 è applicabile la regola generale prevista per i beni mobili e pertanto, a prescindere dalla durata del contratto, i canoni sono deducibili in un periodo che non può essere inferiore alla metà del periodo d’ammortamento. Così, ad esempio, qualora il coefficiente d’ammortamento sia del 25%, il periodo d’ammortamento risulta pari a 4 anni (48 mesi). I canoni possono essere dedotti in un periodo non inferiore a 2 anni (24 mesi). In tal caso, posto che la durata contrattuale corrisponde al periodo minimo di deducibilità, i canoni sono deducibili per l’ammontare imputato a Conto economico.
Pubblicata il: 08-10-2019Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
Un contribuente trimestrale che, pur non avendo sospeso la propria partita IVA, non ha effettuato alcuna operazione (né attiva, né passiva) nel periodo luglio / settembre, è comunque tenuto all’invio della Comunicazione della liquidazione IVA entro il 15.11.2019?
L’obbligo di invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA non sussiste, come precisato nelle istruzioni del modello VP, in assenza, per il trimestre di riferimento, di: - operazioni effettuate (attive / passive); - IVA esigibile / detratta. Si evidenzia che, in presenza di un credito IVA relativo al mese / trimestre precedente, la Comunicazione va inviata anche in assenza di operazioni effettuate. Nel caso di specie, se dal trimestre precedente non emerge un credito da riportare, in mancanza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione IVA del terzo trimestre.
Pubblicata il: 08-10-2019
Trasferimento detrazione IRPEF ristrutturazioni edilizie all’acquirente
Un contribuente intende acquistare una casa ristrutturata nel 2014 e sulla quale i proprietari beneficiano della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nel modello REDDITI 2020, l’acquirente potrà detrarre le rate rimanenti?
In caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, la detrazione non utilizzata (in tutto / in parte) si trasferisce dal beneficiario (cedente) all’acquirente per i periodi d’imposta rimanenti. Si evidenzia che le parti possono derogare a tale previsione specificando nel rogito tale accordo. In assenza di tale indicazione, le rate residue della detrazione si trasferiscono automaticamente all’acquirente. Quindi, nel caso in esame, l’acquirente potrà detrarre le rate residue della detrazione nel modello REDDITI 2020.
Pubblicata il: 01-10-2019Detrazione IRPEF acquisto appartamento ristrutturato
Un contribuente ha intenzione di acquistare da un’impresa di costruzione un appartamento facente parte di un edificio in ristrutturazione. Considerato che i lavori di ristrutturazione dell’edificio sono ancora in corso (la conclusione è prevista per fine gennaio / inizio febbraio 2020) il contribuente può beneficiare della specifica detrazione del 50% sul prezzo di acquisto?
Si rammenta innanzitutto che la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR, è applicabile anche nel caso in cui imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie: - eseguono su interi fabbricati, interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001; - provvedono, entro i successivi 18 mesi, alla cessione / assegnazione dell’immobile. In particolare, la detrazione spetta all’acquirente / assegnatario nella misura del 50% su un importo pari al 25% del prezzo d’acquisto nel limite massimo di € 96.000. Come specificato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, in caso di acquisto di immobili ristrutturati, a campo 1 di rigo RP41, va indicato l’anno di fine lavori relativi all’intero fabbricato e non l’anno di sostenimento della spesa. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, sia nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E che nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E ha chiarito che “è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori”. Alla luce di quanto sopra, considerato che la spesa è stata sostenuta nel 2019 ma la fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio si verificherà nel 2020, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF in esame nel modello REDDITI 2021 PF.
Pubblicata il: 01-10-2019Modifica attivitĂ prevalente e applicazione ISA
Nel 2017 una società ha svolto le seguenti attività : - vendita al dettaglio di frutta e verdura (codice attività 47.2101 - attività prevalente); - commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (codice attività 46.31.10 - attività secondaria). Nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso (ISA AM21U) ha superato l’attività di commercio al dettaglio (ISA AM01U) in termini di ricavi. In particolare, dall’attività di commercio all’ingrosso deriva il 75% dei ricavi complessivi e dal commercio al dettaglio ne deriva il 25%. La modifica della prevalenza può costituire motivo per non applicare gli ISA?
La risposta è negativa. Gli esercenti che svolgono più attività d’impresa sono tenuti a compilare soltanto l’ISA relativo all’attività prevalente (attività dalla quale deriva, per il periodo d’imposta, il maggior ammontare di ricavi). Nel caso di specie, nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso è divenuta l’attività prevalente poiché ha sostituito l’attività di vendita al dettaglio in termini di prevalenza dei ricavi. Di conseguenza il soggetto deve compilare il modello ISA relativo al commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (ISA AM21U). Posto che l’attività secondaria non supera il 30% dell’ammontare totale dei ricavi: - non va compilato il prospetto “Impresa Multiattività ”; - non è prevista una specifica causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Va evidenziato che nel caso di specie non può trovare applicazione nemmeno la causa di esclusione dagli ISA relativa alla modifica in corso d’anno dell’attività esercitata poiché non è stata “aggiunta” una nuova attività a quella già esistente, posto che entrambe le attività (vendita al dettaglio / commercio all’ingrosso) erano esercitate anche nel 2017.