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Pubblicata il: 19-11-2019
Rinnovo opzione trasparenza triennio 2019 - 2021
Una srl ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2016 - 2018 e intende continuare con tale regime anche per il triennio 2019 - 2021. Ai fini del rinnovo non è richiesto alcun adempimento da parte della società. La stessa è comunque tenuta a raccogliere le adesioni da parte dei soci
entro il prossimo 2.12.2019?
Al sussistere dei requisiti richiesti dall’art. 116, TUIR, l’opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata sia dalla società (srl) che da tutti i soci. In particolare la società deve:
– preventivamente “raccogliere” le comunicazioni di adesione di tutti i soci, rilasciate mediante raccomandata A/R;
– comunicare l’opzione con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale intende applicare tale regime, utilizzando il quadro OP.
Per il triennio 2019 - 2021 tali adempimenti vanno posti in essere entro il 2.12.2019 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2019). Posto che l’opzione si rinnova tacitamente di triennio in triennio, salvo revoca, qualora la stessa sia già stata esercitata per il triennio 2016 - 2018, la società non è tenuta ad alcun adempimento per poter proseguire con tale regime anche per il triennio 2019 - 2021.
Con riguardo ai soci si ritiene necessario che gli stessi provvedano all’invio alla società della raccomandata A/R entro il 2.12.2019 al fine di comunicare l’intenzione di proseguire con l’“opzione”. Se nella comunicazione inviata in occasione dell’opzione originaria è stata già prevista l’intenzione dei soci di proseguire anche per il triennio successivo, salvo revoca, non risulta necessaria una nuova comunicazione.
Riscatto anticipato immobile in leasing
Una società ha stipulato in passato un contratto di leasing avente ad oggetto un immobile, la cui scadenza è fissata al 2025. Nel 2020 intende riscattare (anticipatamente) il bene. Considerato che la società alla stipula del contratto ha versato un maxi-canone, all’atto del riscatto anticipato come dovrà essere contabilizzato il residuo risconto attivo? È possibile dedurlo integralmente nel 2020?
In caso di contabilizzazione del contratto di leasing con il metodo patrimoniale, l’utilizzatore del bene rileva i canoni di locazione alla voce B.8 di Conto economico, quali costi per il “godimento di beni di terzi”. Qualora il contratto preveda il pagamento di un maxi-canone iniziale, la parte di costo di competenza degli esercizi successivi è rinviata mediante l’iscrizione nello Stato patrimoniale di un risconto attivo. Al riscatto il bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali.
Qualora il bene sia riscattato anticipatamente rispetto alla scadenza prevista, il Principio contabile OIC n. 12 stabilisce che “l’ammontare del risconto attivo relativo al maxicanone è capitalizzato nel valore del cespite; tale valore si aggiunge al costo sostenuto per riscattare il bene”.
Di conseguenza, nel caso di specie, la società a seguito del riscatto provvede a capitalizzare l’ammontare residuo del risconto attivo, incrementando il prezzo di riscatto. Lo stesso concorrerà, pertanto, al risultato dell’esercizio sotto forma di quota di ammortamento dell’immobile.
Soggetto forfetario e cessione credito detrazione risparmio energetico
Un lavoratore autonomo (avvocato) in regime forfetario (in possesso anche di redditi da locazione assoggettati a cedolare secca) deve sostenere entro la fine del 2019 delle spese di ristrutturazione del proprio appartamento. Tra gli interventi effettuati sono ricompresi anche interventi finalizzati al
risparmio energetico dell’immobile.
Considerato che, di fatto, il contribuente non potrà beneficiare della detrazione IRPEF nel modello REDDITI, lo stesso può cedere l’agevolazione al prestatore dei lavori?
L’art. 14, DL n. 63/2013 prevede la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione IRPEF spettante relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (la stessa spetta anche per gli interventi su parti comuni di edifici). La possibilità
riguarda le spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2019 (salvo ulteriore proroga). Sul punto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2018, n. 11/E e ribadito dalla stessa nella Risposta 24.7.2019, n. 309, il credito d’imposta in esame può essere oggetto di cessione da parte di “tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta”.
Considerato quanto sopra, è possibile sostenere che anche il contribuente in esame (soggetto forfetario) può cedere il credito collegabile alla detrazione IRPEF relativa alle spese sostenute nel 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore che ha effettuato i lavori / soggetto “terzo” collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Si rammenta che il DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha previsto la possibilità connessa agli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico, di fruire di un contributo / sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante.
Contribuente ex minimo 2019 e adozione regime forfetario dal 2020
Per un contribuente in regime dei minimi il 2019 rappresenta l’ultimo anno di adozione di tale regime agevolato (in tale anno compie infatti 35 anni). Dal 2020 può applicare il regime forfetario prevedendo di conseguire un ammontare di compensi superiore a € 30.000 ma non a € 65.000 (limite previsto per l’adozione del regime forfetario)? Inoltre per il superamento del limite di € 30.000 sono applicabili delle specifiche sanzioni?
Il regime forfetario può essere applicato nel 2020 anche dai contribuenti già in attività che per il 2019 hanno conseguito un ammontare di compensi non superiore a € 65.000 e sempreché non si verifichi una delle cause di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, Finanziaria 2015. Pertanto il contribuente in esame potrà applicare nel 2020 il regime forfetario, considerato che le cause di esclusione previste per il regime forfetario sono simili a quelle stabilite per il regime dei minimi e dunque si presuppongono rispettate.
Il conseguimento nel 2019 di un ammontare di compensi (incassati) superiore a € 30.000 ma non a € 45.000 non è sanzionato, ma comporta la decadenza dal regime dei minimi dall’anno successivo (peraltro, nel caso di specie la fuoriuscita dal regime si verifica comunque per il raggiungimento del limite di età). Il superamento del limite di € 45.000 comporta la decadenza dal regime dei minimi già dal 2019.
Tuttavia si dovrebbe ritenere che per il 2019 il contribuente possa comunque applicare il regime forfetario, ancorché l’art. 1, comma 111, Finanziaria 2008 preveda che la cessazione a causa del superamento del limite dei compensi di oltre il 50% comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi 3 anni.
Detrazione IRPEF alimenti ai fini medici acquistati nel 2019
Un contribuente ha acquistato nel corso del 2019 alcuni prodotti alimentari qualificabili come alimenti ai fini medici speciali. Si chiede se le spese afferenti gli stessi possano essere detratte nel mod. REDDITI 2020 PF.
Con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR ad opera dell’art. 5-quinquies, comma 1, DL n. 148/2017, è stata introdotta la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti ai fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7, DM 8.6.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti. Posto che il citato art. 5-quinquies prevede espressamente che la suddetta disposizione è applicabile limitatamente al 2017 e 2018 e che la stessa non è stata oggetto di proroga, dal 2019 le spese in esame non possono usufruire della detrazione in esame.