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Pubblicata il: 25-09-2019
âBonus mobiliâ e comunicazione ENEA
Nel 2018 sono state sostenute spese di ristrutturazione di un immobile abitativo entro il limite previsto di ⏠96.000. A fine dicembre, per lo stesso immobile, sono stati acquistati alcuni elettrodomestici per un importo totale di circa ⏠3.000. Per tale ulteriore spesa deve (doveva) essere inviata allâENEA lâapposita comunicazione?
Considerato che nel corso del 2018 sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione, il contribuente può usufruire del c.d. âbonus mobili e grandi elettrodomesticiâ consistente nella detrazione IRPEF pari al 50% delle spese (massimo ⏠10.000) relative allâacquisto di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni) da destinare allâarredo dellâimmobile ristrutturato. Come previsto dalla Finanziaria 2018, in caso di fruizione della citata detrazione per lâacquisto dei predetti elettrodomestici, a decorrere dal 2018 è richiesto lâinvio telematico allâENEA delle informazioni relative agli stessi (ânuovaâ comunicazione ENEA). Considerata la data di messa a disposizione del relativo portale sul sito Internet dellâENEA, per le spese 2018 tale comunicazione doveva essere trasmessa entro lâ1.4.2019. Va tuttavia evidenziato che, come precisato dallâAgenzia delle Entrate nella Risoluzione 18.4.2019, n. 46/E, successivamente ribadito nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, âla mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazioneâ.
Pubblicata il: 25-09-2019Spese di ristrutturazione sostenute da societĂ di persone
La Alfa snc nel 2018 ha sostenuto spese per la ristrutturazione di due appartamenti (immobili patrimonio). Come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi della societĂ e dei soci al fine di beneficiare della detrazione spettante?
Nel caso in cui le spese di ristrutturazione sullâimmobile ad uso abitativo siano sostenute da una societĂ di persone, la detrazione IRPEF di cui allâart. 16-bis, TUIR spetta ai singoli soci, in proporzione alle quote di partecipazione, a condizione che lâunitĂ abitativa rappresenti, per la societĂ , un immobile patrimonio. Al fine di beneficiare della detrazione: la societĂ deve: - esporre le spese nel quadro RP della propria dichiarazione dei redditi (righi da RP1 a RP30, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP), utilizzando un rigo per ciascuna unitĂ immobiliare, e conseguentemente nel quadro RN (rigo RN17, colonna 2 del modello REDDITI 2019 SP); - indicare nel Prospetto di riparto la quota di competenza di ciascun socio; il singolo socio, nella propria dichiarazione dei redditi deve indicare la spesa allo stesso imputata: - nel quadro RH (colonna 12 dei righi da RH1 a RH6 del modello REDDITI 2019 PF); - nel quadro RP, Sezione III A. In particolare, per la compilazione di tale Sezione si evidenzia che nel campo âCodice fiscaleâ va indicato il codice fiscale della societĂ . Come di consueto, se si tratta del primo anno di fruizione della detrazione va compilata anche la Sezione III B nella quale vanno indicati i dati identificativi dellâimmobile oggetto dei lavori.
Pubblicata il: 25-09-2019Tardiva emissione fattura elettronica
Un contribuente mensile ha emesso una fattura elettronica datata 31.5.2019, in data 8.7.2019. Considerate le disposizioni contenute nel DL n. 119/2018 al contribuente è applicabile la riduzione dellâ80% della sanzione prevista. Ă corretto quindi concludere che la violazione può essere regolarizzata con il versamento della sanzione ridotta del 2%?
Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E per il primo semestre 2019 le sanzioni individuate nellâart. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ossia quelle di cui allâart. 6, D.Lgs. n. 471/97: - non trovano applicazione nel caso in cui la fattura elettronica risulta emessa entro il termine della liquidazione IVA periodica relativa allâoperazione; - sono ridotte al 20%, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo. A favore dei contribuenti mensili questâultima previsione opera fino al 30.9.2019. Sul punto la stessa Agenzia ha evidenziato che âsecondo la previsione letterale della norma, la disapplicazione/ riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle del citato articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997â. In particolare, âfermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operosoâ, rimangono interamente applicabili le sanzioni relative allâomesso versamento dellâIVA (30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97). Tenendo presente quanto sopra: - trovando applicazione la lett. a-bis) del comma 1 dellâart. 13, D.Lgs. n. 472/97, la sanzione ridotta per la tardiva emissione della fattura elettronica risulta pari al 2% (90% x 20% x 1/9); - è necessario provvedere al ravvedimento anche del tardivo versamento della liquidazione IVA del mese di maggio 2019 (cosĂŹ, ad esempio, provvedendo al versamento della maggior imposta entro 30 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,5%, mentre entro 90 giorni dal 16.6 la sanzione ridotta è pari al 1,67%).
Pubblicata il: 24-09-2019Tassazione credito dâimposta commissioni benzinai
Ă possibile sostenere la non tassazione del credito dâimposta spettante ai distributori di carburante collegato alle commissioni bancarie relative alle transazioni tramite carte di credito? In caso di risposta negativa, qual è la modalitĂ di tassazione per un distributore di carburante in contabilitĂ semplificata?
La Finanziaria 2018 ha introdotto un credito dâimposta, a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito a partire dallâ1.7.2018. Si rammenta che tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (codice tributo 6896) a decorrere dal periodo dâimposta successivo a quello di maturazione. Con riferimento al trattamento fiscale di tale credito, i citati commi 924 e 925 non forniscono alcuna indicazione e, pertanto, deve ritenersi tassabile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP. In merito alla natura del credito dâimposta in esame, si evidenzia che, essendo finalizzato alla riduzione di specifici costi di esercizio (le commissioni bancarie sui pagamenti elettronici) può essere qualificato quale contributo in c/esercizio ex art. 85, TUIR. Come specificato dallâAgenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E per i soggetti in contabilitĂ semplificata i componenti positivi che concorrono alla determinazione del reddito dâimpresa secondo il principio di cassa non rilevanti ai fini IVA devono essere annotati âentro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante lâoperazione, ossia dalla data dellâavvenuto incassoâ. Tale momento, nel caso in esame, si ritiene debba coincidere con il momento di utilizzo in compensazione del credito dâimposta nel modello F24. Ne consegue che il distributore di carburante in contabilitĂ semplificata âper cassaâ deve imputare il componente positivo in esame nel periodo in cui lo stesso è incassato, ossia alla data di utilizzo del credito dâimposta nel modello F24.
Pubblicata il: 24-09-2019Trasferimento cedibilitĂ detrazione IRPEF acquisto di mobili
Un contribuente, proprietario di un immobile sul quale ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a marzo 2016, ha acquistato alcuni mobili per lâarredo a maggio 2017. A luglio 2018 ha ceduto lâimmobile. Le detrazioni IRPEF relative agli interventi di ristrutturazione / acquisto di mobili si trasferiscono allâacquirente?
In merito alla detrazione IRPEF relativa alle ristrutturazioni edilizie, come previsto dallâart. 16-bis, TUIR, in caso di cessione di un immobile oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, le parti possono convenire il trasferimento dal beneficiario (cedente) allâacquirente della quote di detrazione non utilizzate (in tutto / in parte). In mancanza di diversa indicazione nel rogito, la detrazione residua si considera trasferita allâacquirente. Con riferimento al c.d. âbonus mobiliâ merita evidenziare che, ancorchĂŠ correlato alla detrazione per il recupero edilizio, la stessa risulta unâagevolazione autonoma. Nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E lâAgenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione in esame non si trasferisce con il relativo immobile nĂŠ in caso di vendita nĂŠ in caso di trasferimento mortis causa. Pertanto, soltanto il beneficiario della detrazione può usufruire della stessa, anche in caso di cessione dellâimmobile prima della conclusione dellâintero periodo di fruizione.