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Pubblicata il: 17-12-2019
Credito d’imposta acquisto registratore telematico (RT)
Ad un esercente l’attività di commercio al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, è stato proposto l’acquisto di un registratore telematico “usato”. Si chiede di confermare se gli spetta comunque il credito d’imposta pari a € 250.
Come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati (ex art. 22, DPR n. 633/72) devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. A tal fine, per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un credito d’imposta per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
Per ogni strumento, l’agevolazione consiste in un contributo pari, al massimo, a € 250 (in caso di acquisto) e € 50 (in caso di adattamento).
Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità
tracciabili. La disposizione in esame non fa alcun riferimento alla qualità (nuovo / usato) che il registratore deve possedere per poter beneficiare del credito d’imposta. Pertanto, si conferma che anche nel caso in esame l’esercente può usufruire del bonus previsto (max € 250).
Prestazione (con IVA) a operatore UE e emissione fattura elettronica
Un albergo (srl) deve fatturare il soggiorno all’amministratore di una società ungherese. La fattura va emessa con IVA (10%). È possibile predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica e consegnare al cliente la fattura in formato cartaceo, in modo da evitare la presentazione dell’esterometro?
Dall’1.1.2019 è stato introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica per tutti gli operatori, con esclusione di contribuenti minimi / forfetari e delle operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
Inoltre, il comma 3-bis nel citato art. 1 dispone che “i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato [c.d. “spesometro estero”], salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
Nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E l’Agenzia ha precisato che in assenza dell’obbligo di emettere la fattura elettronica, resta la facoltà per il contribuente scegliere di adottare comunque tale modalità. La stessa Agenzia nella FAQ 19.7.2019, n. 63 ha confermato che l’operatore IVA italiano può scegliere di emettere nei confronti di un cliente estero (UE / extraUE) una fattura elettronica. In tal caso non è necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite lo spesometro estero.
In particolare, la fattura elettronica deve riportare:
– nel campo “Codice destinatario” i 7 caratteri “XXXXXXX”;
– nella sezione “IdFiscaleIVA” del blocco “Cessionario/Committente”, rispettivamente:
– a campo “IdPaese” il codice Stato estero (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
– a campo “IdCodice” un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità).
Al fine di indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente va indicata la nazione di appartenenza (non è necessario compilare la Provincia) ed il campo CAP va compilato con il valore generico “00000” (l’eventuale CAP estero può essere indicato nel campo riservato all’indirizzo).
Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, il soggetto può predisporre / inviare al SdI una fattura elettronica evitando così la presentazione dello spesometro estero, ferma restando la necessità di consegnare al cilente non residente una copia cartacea della fattura.
Lavorazione effettuata in Italia su beni in esportazione
Una società italiana (ITA1) vende dei beni ad un cliente extraUE (CH) consegnando gli stessi, su incarico del cliente, ad una ditta italiana (ITA2) per effettuare una lavorazione prima dell’esportazione.
La fattura per la lavorazione al cliente extraUE può essere emessa non imponibile ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9, DPR n. 633/72?
La risposta è negativa. Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori non residenti rientrano nell’art. 7-ter, DPR n. 633/72 a prescindere dal luogo di effettuazione delle stesse, di conseguenza le stesse risultano non soggette ad IVA in Italia.
Pubblicata il: 03-12-2019
Assegno di mantenimento del figlio corrisposto alla ex convivente
A seguito della “separazione” dalla convivente il padre condivide la potestà genitoriale al 50% del figlio minorenne. In base ad un accordo vidimato dal Tribunale dei minori il padre corrisponde mensilmente alla ex convivente € 300 per il mantenimento del figlio. Si chiede se tale somma può essere considerata quale onere deducibile nella dichiarazione dei redditi.
Costituiscono onere deducibile dal reddito complessivo del contribuente “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli”. Nella Circolare 13.5.2011, n. 20/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il trattamento fiscale (non deducibilità) previsto per gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli legittimi trova applicazione anche per gli assegni periodici di mantenimento dei figli naturali.
Conseguentemente, nel caso in esame, il padre non può dedurre le somme corrisposte per il mantenimento del figlio nel proprio modello REDDITI / 730, fermo restando che lo stesso può beneficiare della deducibilità / detrazione degli oneri di cui agli artt. 10 e 15, TUIR per le spese sostenute a favore del figlio a carico (dal 2019 tale condizione, per i figli di età non superiore a 24 anni, è soddisfatta in presenza di un reddito non superiore a € 4.000).
Cessione credito “sconto ecobonus” da parte del fornitore dei lavori
A seguito delle nuove disposizioni il contribuente che sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica può chiedere al fornitore uno sconto in fattura pari alla detrazione spettante. A sua volta quest’ultimo può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni / servizi. Quali implicazioni sorgono ai fini IVA in relazione a quest’ultima cessione?
In base agli artt. 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, DL n. 63/2013 per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche il soggetto avente diritto alle detrazione può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della stessa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, tramite il mod. F24. Per ottenere tale “sconto” il contribuente deve rispettare le condizioni / modalità operative previste dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito del Provvedimento 31.7.2019.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi, in alternativa all’utilizzo diretto (in compensazione), ha la facoltà di cedere il credito d’imposta (pari allo “sconto” praticato) ai propri fornitori di beni / servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (è esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari).
Per la cessione del credito d’imposta in esame le parti possono redigere una scrittura privata / scambio di corrispondenza (proposta / accettazione) ed il cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve comunicare all’Agenzia
la cessione del credito spettante con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Detta cessione del credito non rileva ai fini IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.