Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 30-09-2019

    Oggetto

    Utilizzo perdita 2017 da snc in contabilitĂ  semplificata

    Domanda

    Nel 2017 una S.n.c., per effetto del passaggio alla contabilità semplificata, ha conseguito una perdita che è stata attribuita ai soci. Questi ultimi, in considerazione dell’importo consistente, non hanno potuto recuperarla interamente nel modello REDDITI 2018 mediante la compensazione con altri redditi. Ora, con le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2019, il residuo importo può essere utilizzato. A tal fine l’utilizzo è effettuato direttamente dalla società oppure ogni socio deve provvedere nel proprio quadro RH?

    Risposta

    Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 ai commi 1 e 3 dell’art. 8, TUIR in materia di perdite d’impresa, è previsto che per le imprese in contabilità semplificata / ordinaria e per i soci di società di persone in contabilità semplificata / ordinaria si applica la medesima disciplina prevista per le perdite derivanti da società di capitali. In particolare, la compensazione di tali perdite è prevista soltanto con redditi della stessa natura e, in caso di eccedenza, il riporto è illimitato nei periodi successivi, ma in misura non superiore all’80% del reddito conseguito. Tuttavia, per le perdite maturate nel 2017 dalle imprese / società in contabilità semplificata è prevista una disposizione transitoria in base alla quale tali perdite sono compensabili: - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito conseguito in tali anni; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito conseguito. Pertanto, nel caso di specie, ciascun socio deve indicare la perdita conseguita nel quadro RH del modello REDDITI PF e potrà compensarla secondo le percentuali sopra riportate. Le eventuali perdite non compensate entro il 2020 saranno compensabili negli esercizi successivi nel limite dell’80% del reddito.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Acquisto immobile da locare: deduzione e detrazione non cumulabili

    Domanda

    Un contribuente a settembre 2017 ha acquistato un appartamento da un’impresa costruttrice. A dicembre 2017 l’appartamento è stato concesso in locazione a canone “concordato” beneficiando della deduzione del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile. Si chiede se il contribuente possa beneficiare anche della possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.

    Risposta

    La risposta è negativa. Infatti come disposto dall’art. 21, comma 5, DL n. 133/2014, l’agevolazione collegata agli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall’1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), ossia la deduzione (ripartita in 8 quote annuali): · pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile, come risultante dall’atto di compravendita, ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori; · fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, come già nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, conferma che la deduzione in esame preclude la possibilità di fruire della detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B prevista dall’art. 1, comma 56, Legge n. 208/2015.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Contribuente forfetario e deducibilitĂ  riscatto laurea

    Domanda

    Un professionista in regime forfetario dal 2016 intende riscattare il periodo di laurea. La somma richiesta verrà pagata a rate. È possibile dedurre tali contributi nel quadro LM sommandoli al contributo soggettivo pagato nell’anno.

    Risposta

    Ai sensi dell’art. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, dal reddito forfetario sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (“obbligatori”). Pertanto, i contribuenti che adottano il regime forfetario possono includere, quali “componenti negativi” di reddito, quanto pagato a titolo di contributi previdenziali obbligatori. A tal fine nel quadro LM del modello REDDITI è previsto uno specifico rigo nel quale indicare le predette somme (rigo LM7). Nel caso di specie, il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea è effettuato su base volontaria (non sono “obbligatori”). Di conseguenza, non possono essere dedotti.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    Acquisizione ulteriori dati ISA per impresa senza dati di riscontro 2017

    Domanda

    Un contribuente nel 2018 è in regime di contabilità semplificata (nel 2017 adottava il regime forfetario). Per il 2018 è quindi soggetto ai nuovi ISA. Come è possibile acquisire gli ulteriori dati dall’Agenzia delle Entrate considerato che per il 2017 non sono presenti i dati di riscontro (dichiarazione IVA e modello studi di settore)?

    Risposta

    Come previsto dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 la modalità di richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli ISA 2018, differisce a seconda che l’intermediario sia delegato o meno dal contribuente alla consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nel primo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica delegato alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, trasmette telematicamente all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiede i dati. Nel secondo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica privo della delega per la consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, deve acquisire una specifica delega unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di validità del contribuente, in formato cartaceo / elettronico, finalizzata all’acquisizione massiva degli ulteriori dati ISA. Successivamente il soggetto incaricato trasmette telematicamente all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risulta delegato alla richiesta dei dati. Nella richiesta (telematica) da inviare all’Agenzia delle Entrate vanno inseriti anche gli elementi di riscontro contenuti nel modello IVA 2018 relativo al 2017 (volume d’affari, imposta dovuta / a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 relativo al 2017 (ricavi / compensi, reddito d’impresa / di lavoro autonomo). Nel caso di specie, considerato che tale ultima modalità non risulta possibile, si prospettano le seguenti alternative: - il contribuente richiede l’abilitazione al proprio Cassetto fiscale e procede all’accesso diretto per “prelevare” gli ulteriori dati ISA 2018; - il contribuente richiede l’abilitazione al proprio Cassetto fiscale delegando alla consultazione dello stesso l’intermediario abilitato. Dopo aver acquisito la delega, l’intermediario può: - accedere direttamente al Cassetto fiscale del contribuente e “prelevare” il file contenente gli ulteriori dati ISA 2018; - richiedere all’Agenzia la disponibilità degli ulteriori dati ISA 2018 utilizzando la modalità sopra descritta. Il file messo a disposizione dall’Agenzia dovrà essere “aperto” utilizzando “Entratel ??" Desktop Telematico”.

    Pubblicata il: 25-09-2019

    Oggetto

    IndennitĂ  di maternitĂ  e contribuente forfetario

    Domanda

    Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS l’indennità di maternità sulla quale l’Istituto ha effettuato la ritenuta d’acconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? È possibile recuperare la ritenuta subìta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 6, comma 2, TUIR “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. Alla luce di quanto sopra, l’indennità di maternità percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del modello REDDITI 2019 PF. Ancorché i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto d’imposta (come nel caso di specie, dall’INPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dall’imposta sostitutiva, a condizione che: ??` non sia già stata rimborsata dal sostituto d’imposta; ??` non sia stato chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. L’ammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4.