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Pubblicata il: 14-01-2020
Ristrutturazione immobile e detrazione “Bonus mobili”
Una persona fisica ha iniziato a fine 2018 la ristrutturazione di un appartamento. I lavori sono ultimati nel mese di dicembre 2019. Nel 2020 il soggetto vorrebbe acquistare alcuni nuovi mobili / elettrodomestici per arredare l’appartamento sostenendo una spesa di circa € 9.000. Può ancora beneficiare del “Bonus mobili”?
La risposta è negativa. La detrazione IRPEF del 50% (su una spesa massima di € 10.000), c.d. “Bonus mobili” è stata recentemente prorogata anche per il 2020 ad opera della Finanziaria 2020. Tuttavia, il Legislatore ha condizionato l’agevolazione al fatto che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2019.
Pubblicata il: 14-01-2020
Omessa registrazione fattura emessa 3 trimestre 2019
Non è stata registrata, per errore, l’ultima fattura emessa del 3 trimestre 2019 da parte di un lavoratore autonomo. Per regolarizzare la violazione con il ravvedimento, a quanto ammonta la sanzione? É necessario ritrasmettere anche il quadro VP?
Al fine di sanare l’errore commesso e le conseguenti violazioni tramite il ravvedimento va preliminamente considerato che:
- come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, “restano … dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
- non è possibile applicare quanto previsto per la regolarizzazione della dichiarazione infedele in quanto la presentazione delle liquidazioni periodiche assume la veste di “comunicazione” e non quella di “dichiarazione”.
Pertanto, nel caso in esame, il contribuente, dopo aver provveduto all’annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse, è tenuto a:
– versare la sanzione relativa all’omessa annotazione del documento (90% dell’IVA), ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 15.10 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
– qualora dalla (nuova) liquidazione del 3 trimestre derivi un maggior saldo a debito, versare la maggior imposta dovuta (comprensiva degli interessi dell’1%), gli interessi di mora (0,80% fino al 31.12.2019, 0,05% dall’1.1.2020), nonchè la sanzione per il ritardato versamento dell’IVA (30%)
ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 18.11.2019 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
– inviare la comunicazione dei dati della liquidazione del 3 trimestre corretta (comprendente la fattura originariamente non registrata). È possibile non inviare la comunicazione corretta provvedendo a compilare il quadro VH del mod. IVA 2020;
– versare la sanzione prevista per l’errata comunicazione (€ 500) ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 2.12.2019). La sanzione ridotta è comunque dovuta nel caso di scelta di compilazione del quadro VH del mod. IVA 2020.
Contabilità semplificata “per cassa”: fatture 2019 annotate nel 2020
Un’impresa in contabilità semplificata, con opzione per la presunzione “registrato = pagato”, a dicembre 2019 ha ricevuto tramite SdI una serie di fatture d’acquisto. È intenzione del titolare annotare alcune fatture datate dicembre 2019 nel mese di gennaio al fine di dedurre il relativo costo nel 2020. È possibile tale comportamento?
Ai fini IVA le fatture d’acquisto vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Risulta quindi possibile “posticipare” ai mesi successivi, rispetto a quello di ricevimento, l’annotazione delle fatture d’acquisto.
Nel particolare caso in cui il “differimento” dell’annotazione comporta la registrazione nel 2020 di fatture relative ad operazioni 2019 ricevute entro il 31.12.2019, è necessario provvedere, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, alla predisposizione di un apposito sezionale.
Ai fini delle imposte sui redditi, per un’impresa in contabilità semplificata con l’opzione per la presunzione “registrato = pagato”, l’annotazione della fattura nel mese di gennaio 2020 determina l’imputazione del relativo costo in tale anno (come voluto, nel caso di specie, dal contribuente).
Credito d’imposta registratore telematico (RT) acquistato a rate
Un commerciante al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, ha acquistato un registratore telematico con pagamento rateale.
Per poter utilizzare il credito d’imposta spettante (€ 250) deve aver pagato l’intero debito e quindi aspettare il pagamento dell’ultima rata?
Per il 2019 e 2020, è previsto un credito d’imposta a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
Per ogni strumento, l’agevolazione non può comunque eccedere € 250 (in caso di acquisto) / € 50 (in caso di adattamento).
Il credito in esame può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabili.
Il riferimento al fatto che il corrispettivo debba essere “stato pagato” potrebbe far concludere che il credito sia utilizzabile soltanto dopo aver pagato l’intero corrispettivo. Tuttavia, si ritiene possibile sostenere che il predetto riferimento consenta di utilizzare il credito spettante in proporzione alla quota pagata, nel rispetto del predetto limite temporale.
A tal fine, dal Provvedimento 28.2.2019 dell’Agenzia delle Entrate si può desumere che:
– “il credito d’imposta ... spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ...”;
– “il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa”.
Ravvedimento omesso versamento acconto cedolare secca
Un soggetto privato si è dimenticato di presentare in banca il mod. F24 dell’acconto IRPEF e cedolare secca per il 2019. Per il versamento del ravvedimento relativo alla cedolare secca va utilizzato il codice tributo 8913. Il modello richiede l’indicazione anche del “mese di riferimento”. Quale mese va indicato per il ravvedimento dell’acconto 2019?
Ai fini del versamento della sanzione dovuta per il ravvedimento dell’omesso versamento dell’acconto / saldo della cedolare secca, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, nel mod. F24 deve essere riportato il codice tributo “8913” relativo a “sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
Per tale codice tributo nel campo “rateazione / regione / prov. / mese rif.” è richiesta l’indicazione del mese di riferimento. Qualora tale indicazione non sia possibile poiché assente nella fattispecie oggetto di ravvedimento, come nel caso di specie, va riportato il codice “12”.