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Pubblicata il: 30-09-2019
Utilizzo perdita 2017 da snc in contabilitĂ semplificata
Nel 2017 una S.n.c., per effetto del passaggio alla contabilitĂ semplificata, ha conseguito una perdita che è stata attribuita ai soci. Questi ultimi, in considerazione dellâimporto consistente, non hanno potuto recuperarla interamente nel modello REDDITI 2018 mediante la compensazione con altri redditi. Ora, con le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2019, il residuo importo può essere utilizzato. A tal fine lâutilizzo è effettuato direttamente dalla societĂ oppure ogni socio deve provvedere nel proprio quadro RH?
Con le modifiche apportate dalla Finanziaria 2019 ai commi 1 e 3 dellâart. 8, TUIR in materia di perdite dâimpresa, è previsto che per le imprese in contabilitĂ semplificata / ordinaria e per i soci di societĂ di persone in contabilitĂ semplificata / ordinaria si applica la medesima disciplina prevista per le perdite derivanti da societĂ di capitali. In particolare, la compensazione di tali perdite è prevista soltanto con redditi della stessa natura e, in caso di eccedenza, il riporto è illimitato nei periodi successivi, ma in misura non superiore allâ80% del reddito conseguito. Tuttavia, per le perdite maturate nel 2017 dalle imprese / societĂ in contabilitĂ semplificata è prevista una disposizione transitoria in base alla quale tali perdite sono compensabili: - nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito conseguito in tali anni; - nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito conseguito. Pertanto, nel caso di specie, ciascun socio deve indicare la perdita conseguita nel quadro RH del modello REDDITI PF e potrĂ compensarla secondo le percentuali sopra riportate. Le eventuali perdite non compensate entro il 2020 saranno compensabili negli esercizi successivi nel limite dellâ80% del reddito.
Pubblicata il: 25-09-2019Acquisto immobile da locare: deduzione e detrazione non cumulabili
Un contribuente a settembre 2017 ha acquistato un appartamento da unâimpresa costruttrice. A dicembre 2017 lâappartamento è stato concesso in locazione a canone âconcordatoâ beneficiando della deduzione del 20% del prezzo di acquisto dellâimmobile. Si chiede se il contribuente possa beneficiare anche della possibilitĂ di detrarre dallâIRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dellâIVA relativa allâacquisto di unitĂ immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici.
La risposta è negativa. Infatti come disposto dallâart. 21, comma 5, DL n. 133/2014, lâagevolazione collegata agli acquisti di unitĂ immobiliari, effettuati dallâ1.1.2014 al 31.12.2017, da parte di persone fisiche non esercenti attivitĂ commerciali (privati), ossia la deduzione (ripartita in 8 quote annuali): ¡ pari al 20% del prezzo di acquisto dellâimmobile, come risultante dallâatto di compravendita, ovvero dellâammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dallâimpresa che ha eseguito i lavori; ¡ fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di ⏠300.000; non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Sul punto lâAgenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E, come giĂ nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E, conferma che la deduzione in esame preclude la possibilitĂ di fruire della detrazione del 50% dellâIVA pagata per lâacquisto di unitĂ immobiliari residenziali, di classe energetica A / B prevista dallâart. 1, comma 56, Legge n. 208/2015.
Pubblicata il: 25-09-2019Contribuente forfetario e deducibilitĂ riscatto laurea
Un professionista in regime forfetario dal 2016 intende riscattare il periodo di laurea. La somma richiesta verrĂ pagata a rate. Ă possibile dedurre tali contributi nel quadro LM sommandoli al contributo soggettivo pagato nellâanno.
Ai sensi dellâart. 1, comma 64, Legge n. 190/2014, dal reddito forfetario sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (âobbligatoriâ). Pertanto, i contribuenti che adottano il regime forfetario possono includere, quali âcomponenti negativiâ di reddito, quanto pagato a titolo di contributi previdenziali obbligatori. A tal fine nel quadro LM del modello REDDITI è previsto uno specifico rigo nel quale indicare le predette somme (rigo LM7). Nel caso di specie, il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea è effettuato su base volontaria (non sono âobbligatoriâ). Di conseguenza, non possono essere dedotti.
Pubblicata il: 25-09-2019Acquisizione ulteriori dati ISA per impresa senza dati di riscontro 2017
Un contribuente nel 2018 è in regime di contabilitĂ semplificata (nel 2017 adottava il regime forfetario). Per il 2018 è quindi soggetto ai nuovi ISA. Come è possibile acquisire gli ulteriori dati dallâAgenzia delle Entrate considerato che per il 2017 non sono presenti i dati di riscontro (dichiarazione IVA e modello studi di settore)?
Come previsto dallâAgenzia delle Entrate con il Provvedimento 10.5.2019 la modalitĂ di richiesta massiva degli ulteriori dati necessari per lâapplicazione degli ISA 2018, differisce a seconda che lâintermediario sia delegato o meno dal contribuente alla consultazione del proprio Cassetto fiscale. Nel primo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica delegato alla consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per i quali richiede i dati. Nel secondo caso, il soggetto incaricato della trasmissione telematica privo della delega per la consultazione del Cassetto fiscale dei contribuenti, deve acquisire una specifica delega unitamente alla copia di un documento dâidentitĂ in corso di validitĂ del contribuente, in formato cartaceo / elettronico, finalizzata allâacquisizione massiva degli ulteriori dati ISA. Successivamente il soggetto incaricato trasmette telematicamente allâAgenzia un file contenente lâelenco dei contribuenti per cui risulta delegato alla richiesta dei dati. Nella richiesta (telematica) da inviare allâAgenzia delle Entrate vanno inseriti anche gli elementi di riscontro contenuti nel modello IVA 2018 relativo al 2017 (volume dâaffari, imposta dovuta / a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 relativo al 2017 (ricavi / compensi, reddito dâimpresa / di lavoro autonomo). Nel caso di specie, considerato che tale ultima modalitĂ non risulta possibile, si prospettano le seguenti alternative: - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale e procede allâaccesso diretto per âprelevareâ gli ulteriori dati ISA 2018; - il contribuente richiede lâabilitazione al proprio Cassetto fiscale delegando alla consultazione dello stesso lâintermediario abilitato. Dopo aver acquisito la delega, lâintermediario può: - accedere direttamente al Cassetto fiscale del contribuente e âprelevareâ il file contenente gli ulteriori dati ISA 2018; - richiedere allâAgenzia la disponibilitĂ degli ulteriori dati ISA 2018 utilizzando la modalitĂ sopra descritta. Il file messo a disposizione dallâAgenzia dovrĂ essere âapertoâ utilizzando âEntratel ??" Desktop Telematicoâ.
Pubblicata il: 25-09-2019IndennitĂ di maternitĂ e contribuente forfetario
Una professionista in regime forfetario ha ricevuto nel 2018 dalla Gestione separata INPS lâindennitĂ di maternitĂ sulla quale lâIstituto ha effettuato la ritenuta dâacconto del 20%. Tale somma costituisce provento tassabile? Ă possibile recuperare la ritenuta subĂŹta o si rende necessario presentare istanza di rimborso?
Come disposto dallâart. 6, comma 2, TUIR âi proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennitĂ conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invaliditĂ permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perdutiâ. Alla luce di quanto sopra, lâindennitĂ di maternitĂ percepita nel 2018 da una professionista in regime forfetario va assoggettata alla medesima tassazione a cui sarebbe assoggettato il reddito che sostituisce (imposta sostitutiva 15% - 5% in caso di start up) e pertanto va indicata a rigo LM22 del modello REDDITI 2019 PF. AncorchĂŠ i ricavi / compensi dei contribuenti forfetari non siano soggetti a ritenuta alla fonte è possibile che la stessa sia stata comunque operata da parte del sostituto dâimposta (come nel caso di specie, dallâINPS). In tal caso, la ritenuta può essere scomputata dallâimposta sostitutiva, a condizione che: ??` non sia giĂ stata rimborsata dal sostituto dâimposta; ??` non sia stato chiesto il rimborso allâAgenzia delle Entrate. Lâammontare della ritenuta subita, come precisato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, va indicato a rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, a rigo LM41 e/o rigo RN33, campo 4.