Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-04-2020

    Oggetto

    Modello REDDITI ante trasformazione e differimento adempimenti tributari al 30.6.2020

    Domanda

    In data 15.7.2019 la Alfa snc è stata trasformata in Alfa srl. La dichiarazione dei redditi della snc dovrebbe essere presentata entro il 30.4.2020, ossia entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione. È possibile procedere con l’invio del mod. REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020 per effetto del differimento concesso dal DL n. 18/2020?

    Risposta

    La risposta è affermativa. L’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, dispone, per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30.6.2020, senza sanzioni (ad esempio, è differita al 30.6.2020 la presentazione del mod. IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020; dei mod. INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile da presentare rispettivamente il 25.3, 27.4 e 25.5.2020; della comunicazione dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020 in scadenza l’1.6.2020; del c.d. “spesometro estero” relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.4.2020).
    Pertanto, nel caso di specie, posto che la presentazione della dichiarazione dei redditi della società per il periodo ante trasformazione è un adempimento tributario ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), è possibile inviare il modello REDDITI 2019 SP / IRAP 2019 entro il 30.6.2020.
    Si rammenta infine, che le dichiarazioni dei redditi e IRAP della srl per il periodo post trasformazione (15.7 - 31.12.2019) vanno inviate entro l’ordinario termine del 30.11.2020.

    Pubblicata il: 31-03-2020

    Oggetto

    Contribuente ex forfetario e incasso fatture nel 2020

    Domanda

    Un lavoratore autonomo forfetario nel 2019, a seguito dell’introduzione del limite di reddito di lavoro dipendente, dal 2020 è uscito dal regime forfetario. Alcune fatture emesse a fine 2019 non sono state ancora pagate dai clienti. Al momento dell’incasso (nel 2020) di tali compensi è necessario emettere una nota di debito dell’IVA? Il cliente dovrà inoltre operare la ritenuta alla fonte?

    Risposta

    La fattispecie prospettata va esaminata distinguendo il comportamento ai fini IVA e ai fini della ritenuta alla fonte. Ai fini IVA, il momento impositivo si verifica alla data di emissione della fattura e pertanto la fattura non va modificata, ancorché incassata nel 2020. Sul punto si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, ha evidenziato che le fatture emesse senza IVA da parte di un soggetto forfetario e incassate in un anno nel quale non applica più il regime agevolato non devono essere integrate con l’IVA. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura.
    Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, va considerato che ai sensi dell’art. 23, DPR n. 600/73 la stessa va operata all’atto del pagamento e in tale momento il contribuente non adotta più il regime forfetario.
    Al fine di consentire al committente di operare la ritenuta, è necessario che il contribuente (ex forfetario) comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall’1.1.2020 del regime ordinario e pertanto la necessità di operare e versare la ritenuta da parte di quest’ultimo.

    Pubblicata il: 31-03-2020

    Oggetto

    Contribuente forfetario e applicazione reverse charge

    Domanda

    Un soggetto intende iniziare l’attività di pulizia di edifici a favore di consumatori privati e soggetti passivi, adottando il regime forfetario. Per le fatture emesse a questi ultimi clienti l’operazione, ancorché senza IVA, è soggetta a reverse charge?

    Risposta

    Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 prevede l’esonero dall’applicazione / rivalsa dell’imposta nei confronti dei clienti. Nell’ambito della Circolare 27.3.2015, n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da soggetti forfetari non è applicabile il reverse charge, come peraltro chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E con riferimento ai
    contribuenti minimi.
    In tale ultimo documento di prassi è, infatti, evidenziato che “per le prestazioni di servizi effettuate in regime di franchigia ... il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che ... per tali operazioni l’imposta non deve essere versata”.

    Pubblicata il: 30-03-2020

    Oggetto

    Beneficio “Bonus verde” per la medesima unità immobiliare

    Domanda

    Un contribuente persona fisica nel 2018 ha sostenuto una spesa di € 5.800 per la sistemazione a verde del giardino della propria abitazione usufruendo della detrazione c.d. “Bonus verde” per l’importo massimo consentito (36% di 5.000). A maggio 2020 intende effettuare altri lavori di sistemazione del proprio giardino (“coronavirus” permettendo). È possibile usufruire anche per il 2020 della detrazione?

    Risposta

    Il “Decreto 1000 proroghe”, ha esteso anche al 2020 la detrazione IRPEF c.d. “Bonus verde” introdotta dalla Finanziaria 2018, pari al 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde”, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi / coperture a verde / giardini pensili. In merito va evidenziato che:
    - la norma di riferimento (Finanziaria 2018) riconosce la detrazione su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare;
    - le istruzioni del mod. 730 / REDDITI PF 2020 prevedono la possibilità di fruire della detrazione in esame per le spese sostenute negli anni di vigenza della  
    disposizione (2018 e 2019) per un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare;
    - nei chiarimenti forniti dall’Agenzia nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E la possibilità di fruire più volte della detrazione è contemplata solo con riferimento ai soggetti che eseguono gli interventi agevolati su unità immobiliari diverse ovvero sulla propria unità e sulle parti comuni condominiali.
    Da quanto sopra risulta quindi che, diversamente da quanto previsto per altre spese detraibili, ad esempio quelle di recupero del patrimonio edilizio per le quali è previsto un “limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno”, il c.d. “Bonus verde” è fruibile fino ad un importo massimo di spesa di € 5.000 per la medesima unità immobiliare, senza il riferimento al singolo anno.
    Tali considerazioni portano a ritenere che il soggetto in esame, avendo già fruito della detrazione per la spesa massima ammessa, con riferimento ai nuovi lavori che intende eseguire sulla medesima unità immobiliare, non possa fruire per ulteriori € 5.000 del c.d. “Bonus verde”.

    Pubblicata il: 30-03-2020

    Oggetto

    Invio corrispettivi periodo transitorio e proroga dell’adempimento al 30.6.2020

    Domanda

    Un commerciante al minuto non ha ancora acquistato il registratore telematico. Fino all’attivazione del RT i corrispettivi sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e corrispettivi”. L’invio dei corrispettivi relativi a febbraio, da effettuare entro il 31.3.2020, può usufruire della proroga
    al 30.6.2020 disposta dal “Decreto Cura Italia”?

    Risposta

    Per i soggetti con obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.1.2020 sono previste disposizioni “agevolative” per il primo semestre di vigenza dell’obbligo, ossia per il periodo 1.1 - 30.6.2020. In particolare, per detti soggetti non ancora provvisti di un RT in servizio, l’invio telematico dei corrispettivi va effettuato tramite il portale “Fatture e corrispettivi” entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, i corrispettivi giornalieri del mese di febbraio vanno inviati entro il 31.3, quelli di marzo entro il 30.4, quelli di aprile entro il 30.5, quelli di maggio entro il 30.6 e così via. Nell’ambito delle misure previste dal c.d. “Decreto Cura Italia”, l’art. 62 dispone la sospensione degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020. Si ritiene che l’invio dei corrispettivi in esame rientri tra gli adempimenti sospesi e pertanto i corrispettivi giornalieri di febbraio, marzo e aprile potranno essere inviati entro il 30.6.2020. Entro tale data, secondo il termine ordinario, dovranno essere trasmessi anche i corrispettivi del mese di maggio.