Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-10-2019

    Oggetto

    Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

    Domanda

    Un contribuente trimestrale che, pur non avendo sospeso la propria partita IVA, non ha effettuato alcuna operazione (né attiva, né passiva) nel periodo luglio / settembre, è comunque tenuto all’invio della Comunicazione della liquidazione IVA entro il 15.11.2019?

    Risposta

    L’obbligo di invio della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA non sussiste, come precisato nelle istruzioni del modello VP, in assenza, per il trimestre di riferimento, di: - operazioni effettuate (attive / passive); - IVA esigibile / detratta. Si evidenzia che, in presenza di un credito IVA relativo al mese / trimestre precedente, la Comunicazione va inviata anche in assenza di operazioni effettuate. Nel caso di specie, se dal trimestre precedente non emerge un credito da riportare, in mancanza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione dei dati della liquidazione IVA del terzo trimestre.

    Pubblicata il: 08-10-2019

    Oggetto

    Trasferimento detrazione IRPEF ristrutturazioni edilizie all’acquirente

    Domanda

    Un contribuente intende acquistare una casa ristrutturata nel 2014 e sulla quale i proprietari beneficiano della detrazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Nel modello REDDITI 2020, l’acquirente potrà detrarre le rate rimanenti?

    Risposta

    In caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, la detrazione non utilizzata (in tutto / in parte) si trasferisce dal beneficiario (cedente) all’acquirente per i periodi d’imposta rimanenti. Si evidenzia che le parti possono derogare a tale previsione specificando nel rogito tale accordo. In assenza di tale indicazione, le rate residue della detrazione si trasferiscono automaticamente all’acquirente. Quindi, nel caso in esame, l’acquirente potrà detrarre le rate residue della detrazione nel modello REDDITI 2020.

    Pubblicata il: 01-10-2019

    Oggetto

    Detrazione IRPEF acquisto appartamento ristrutturato

    Domanda

    Un contribuente ha intenzione di acquistare da un’impresa di costruzione un appartamento facente parte di un edificio in ristrutturazione. Considerato che i lavori di ristrutturazione dell’edificio sono ancora in corso (la conclusione è prevista per fine gennaio / inizio febbraio 2020) il contribuente può beneficiare della specifica detrazione del 50% sul prezzo di acquisto?

    Risposta

    Si rammenta innanzitutto che la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis, TUIR, è applicabile anche nel caso in cui imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare e cooperative edilizie: - eseguono su interi fabbricati, interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001; - provvedono, entro i successivi 18 mesi, alla cessione / assegnazione dell’immobile. In particolare, la detrazione spetta all’acquirente / assegnatario nella misura del 50% su un importo pari al 25% del prezzo d’acquisto nel limite massimo di € 96.000. Come specificato nelle istruzioni del modello REDDITI 2019 PF, in caso di acquisto di immobili ristrutturati, a campo 1 di rigo RP41, va indicato l’anno di fine lavori relativi all’intero fabbricato e non l’anno di sostenimento della spesa. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, sia nella Circolare 27.4.2018, n. 7/E che nella Circolare 31.5.2019, n. 13/E ha chiarito che “è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori”. Alla luce di quanto sopra, considerato che la spesa è stata sostenuta nel 2019 ma la fine dei lavori di ristrutturazione dell’edificio si verificherà nel 2020, il contribuente potrà beneficiare della detrazione IRPEF in esame nel modello REDDITI 2021 PF.

    Pubblicata il: 01-10-2019

    Oggetto

    Modifica attivitĂ  prevalente e applicazione ISA

    Domanda

    Nel 2017 una società ha svolto le seguenti attività: - vendita al dettaglio di frutta e verdura (codice attività 47.2101 - attività prevalente); - commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (codice attività 46.31.10 - attività secondaria). Nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso (ISA AM21U) ha superato l’attività di commercio al dettaglio (ISA AM01U) in termini di ricavi. In particolare, dall’attività di commercio all’ingrosso deriva il 75% dei ricavi complessivi e dal commercio al dettaglio ne deriva il 25%. La modifica della prevalenza può costituire motivo per non applicare gli ISA?

    Risposta

    La risposta è negativa. Gli esercenti che svolgono più attività d’impresa sono tenuti a compilare soltanto l’ISA relativo all’attività prevalente (attività dalla quale deriva, per il periodo d’imposta, il maggior ammontare di ricavi). Nel caso di specie, nel 2018 l’attività di commercio all’ingrosso è divenuta l’attività prevalente poiché ha sostituito l’attività di vendita al dettaglio in termini di prevalenza dei ricavi. Di conseguenza il soggetto deve compilare il modello ISA relativo al commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi (ISA AM21U). Posto che l’attività secondaria non supera il 30% dell’ammontare totale dei ricavi: - non va compilato il prospetto “Impresa Multiattività”; - non è prevista una specifica causa di esclusione dall’applicazione degli ISA. Va evidenziato che nel caso di specie non può trovare applicazione nemmeno la causa di esclusione dagli ISA relativa alla modifica in corso d’anno dell’attività esercitata poiché non è stata “aggiunta” una nuova attività a quella già esistente, posto che entrambe le attività (vendita al dettaglio / commercio all’ingrosso) erano esercitate anche nel 2017.

    Pubblicata il: 01-10-2019

    Oggetto

    Attestazione di conformitĂ  e detrazione IRPEF locazione a canone concordato

    Domanda

    Un soggetto ha in essere un contratto di locazione dell’appartamento nel quale risiede a canone concordato. Per poter usufruire della specifica detrazione IRPEF è necessario possedere l’attestazione di conformità del contratto all’accordo locale?

    Risposta

    Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è necessario, come prescritto dal DM 16.1.2017, che almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo territoriale attesti la conformità del contratto, stipulato autonomamente tra le parti, rispetto a quanto previsto dall’accordo territoriale di riferimento. L’obbligo di disporre dell’attestazione in esame, così come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 20.4.2018, n. 31/E, non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del citato Decreto (ossia, prima del 15.3.2017) ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali che abbiano recepito le previsioni del citato Decreto.