Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 05-11-2019

    Oggetto

    Sgravi contributivi assunzione dipendenti e nuovo prospetto Aiuti di Stato

    Domanda

    Con riferimento alla compilazione del nuovo prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2019 si chiede se devono essere comunicati gli incentivi “de minimis” fruiti sotto forma di sgravi contributivi connessi all’assunzione di personale dipendente.

    Risposta

    Il nuovo prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401 e RS402) presente nel mod. REDDITI 2019 SC / SP / PF è riservato ai soggetti che nel 2018 hanno beneficiato di:
    - aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
    - aiuti fiscali nei settori agricoltura / pesca e acquacoltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA;
    - aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è       determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017).

    Dall’espresso riferimento agli aiuti di naturafiscale”, per i quali a campo 14 va evidenziato il relativo risparmio d’imposta / credito d’imposta, è possibile desumere che i benefici in esame (di natura contributiva) non devono essere indicati nel nuovo prospettoAiuti di Stato”.

    Pubblicata il: 23-10-2019

    Oggetto

    Prestazione generica a operatore UE e “codice natura” fattura elettronica

    Domanda

    Una ditta italiana ha effettuato una riparazione / lavorazione su un bene di provenienza UE. Il servizio è stato reso in Italia. Volendo emettere fattura elettronica, quale “natura dell’operazione” va indicato il codice N2 (non soggetto IVA) o N6 (inversione contabile)?

    Risposta

    Per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in un altro Stato UE, la fattura va emessa, senza IVA, con l’annotazione “inversione contabile”. Nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E l’Agenzia delle Entrate, in merito all’invio del c.d. spesometro, ha
    chiarito che con riferimento alle fatture emesse, in presenza di operazioni soggette a inversione contabile / reverse charge, il campo “Natura” va compilato con il codice “N6”. La stessa Agenzia in data 2.10.2017 ha specificato, nell’ambito di una FAQ disponibile sul proprio sito Internet all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi”, che per le cessioni di beni / prestazioni di servizi di cui al citato comma 6-bis va indicato il codice “N6” nel campo “Natura” della fattura. Si rammenta che l’emissione della fattura elettronica evita la presentazione del c.d. esterometro.

    Pubblicata il: 23-10-2019

    Oggetto

    Termine iniziale / finale scadente in un giorno festivo

    Domanda

    Un contribuente mensile ha omesso il versamento dell’IVA relativa al mese di agosto, in scadenza il 16.9.2019. Qualora intendesse ravvedersi entro 90 giorni, qual è l’ultimo giorno “utile” al fine di poter usufruire della sanzione ridotta a 1/9, posto che il 15.12 (90° giorno dal 16.9) cade di domenica?

    Risposta

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.6.2002, n. 50/E, per effetto di quanto stabilito dall’art. 1, DM 31.3.2000, “le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 anche alle somme, ivi comprese le sanzioni, dovute ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
    Di conseguenza, “per il rinvio espresso dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 al precedente articolo 17, la norma secondo cui qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, si applica anche per il pagamento delle somme dovute a seguito del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997”.
    Nel caso di specie, pertanto, il contribuente potrà usufruire della riduzione della sanzione a 1/9 effettuando il ravvedimento entro il 16.12.2019 (la sanzione ridotta risulta quindi pari al 3,33%). Dal 17.12.2019 la regolarizzazione potrà essere effettuata con la riduzione della sanzione a 1/8.

    Pubblicata il: 23-10-2019

    Oggetto

    Super / iper ammortamento e nuovo prospetto Aiuti di Stato

    Domanda

    Con riferimento alla compilazione del nuovo prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2019 si chiede se devono essere riportate anche le agevolazioni usufruite nel 2018 relative al maxi / iper ammortamento.

    Risposta

    Nell’ambito del mod. REDDITI 2019 SC / SP / PF è presente il nuovo prospetto “Aiuti di Stato” (righi RS401 e RS402) riservato ai soggetti che nel 2018 hanno beneficiato di:
    - aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”);
    – aiuti fiscali nei settori agricoltura / pesca e acquacoltura, da annotare nei registri SIAN e SIPA;
    – aiuti subordinati all’emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo è     determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione nella quale vengono dichiarati (art. 10, DM n. 115/2017).
    Le informazioni contenute nel citato prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), previe le verifiche necessarie per il rispetto dei previsti divieti / obblighi comunitari per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.
    Nella tabella dei “Codici aiuto” da indicare a campo 1 di rigo RS401 del mod. REDDITI 2019 non è previsto uno specifico codice attribuito al maxi / iper ammortamento. Per tale fattispecie non va utilizzato neppure il codice residuo “999” posto che le predette agevolazioni non costituiscono aiuti
    di Stato in quanto “misure generali”. Ciò è desumibile:
    – dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 3.8.2016, n. 34/E e 30.3.2017, n. 4/E;
    – dalla FAQ n. 7 predisposta da UNIONCAMERE in data 26.6.2018.

    Pubblicata il: 08-10-2019

    Oggetto

    Leasing autovettura strumentale

    Domanda

    Un’impresa esercente l’attività di autoscuola intende stipulare un contratto di leasing avente ad oggetto un’autovettura da utilizzare nell’esercizio dell’attività, avente la durata di 24 mesi. Ai fini della deducibilità dei canoni è richiesta una durata minima del contratto di leasing?

    Risposta

    A decorrere dai contratti di leasing stipulati dal 29.4.2012, per effetto delle modifiche apportate all’art. 102, TUIR dal DL n. 16/2012, la deducibilità dei canoni: - non è più ancorata alla durata minima del contratto e pertanto la stessa è riconosciuta anche in presenza di un contratto di breve durata; - è consentita in un lasso di tempo non inferiore a quello specificatamente individuato. Quest’ultimo, è collegato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali ex DM 31.12.88. A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2014 il periodo minimo di deducibilità: - per i beni mobili è pari a 1/2 del periodo d’ammortamento ovvero all’intero periodo d’ammortamento per i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR; - per i beni immobili non può essere inferiore a 12 anni. Per i veicoli strumentali all’esercizio dell’attività di cui alla lett. a) del citato art. 164 è applicabile la regola generale prevista per i beni mobili e pertanto, a prescindere dalla durata del contratto, i canoni sono deducibili in un periodo che non può essere inferiore alla metà del periodo d’ammortamento. Così, ad esempio, qualora il coefficiente d’ammortamento sia del 25%, il periodo d’ammortamento risulta pari a 4 anni (48 mesi). I canoni possono essere dedotti in un periodo non inferiore a 2 anni (24 mesi). In tal caso, posto che la durata contrattuale corrisponde al periodo minimo di deducibilità, i canoni sono deducibili per l’ammontare imputato a Conto economico.