Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Trattamento fiscale c.d. “Bonus negozi e botteghe”

    Domanda

    Un commerciante al minuto ha diritto al credito d’imposta relativo al canone di locazione del negozio del mese di marzo 2020 previsto dal “Decreto Cura Italia”. Si chiede di confermare se tale credito costituisce un provento tassabile.

    Risposta

    Lo specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, spetta con riferimento ai contratti relativi agli immobili di categoria catastale C/1. Lo stesso non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” (Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020). Il bonus in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E è riconosciuto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. La citata disposizione non specifica nulla in merito al trattamento fiscale applicabile al relativo provento.
    Va comunque evidenziato che il testo del Decreto risultante dopo l’approvazione del Senato prevede l’aggiunta al citato art. 65 del nuovo comma 2-bis in base al quale il credito d’imposta in esamenon concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Per la definitività della nuova disposizione è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera.

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Sospensione versamento IVA scaduta il 16.3.2020

    Domanda

    Una società di persone con ricavi 2019 pari a € 900.000 entro quale termine deve versare l’IVA scaduta il 16.3.2020 considerate le sospensioni dei versamenti previste a seguito dell’emergenza “coronavirus”?

    Risposta

    Il “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto a favore di tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica / tipologia di attività / dimensione, il differimento al 20.3.2020 dei versamenti tributari (IVA, ritenute, tassa annuale libri contabili e sociali, ecc.) in scadenza il 16.3.2020.

    Il “Decreto Liquidità”, dispone che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020. L’art. 62 del citato DL n. 18/2020 ha inoltre previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni la sospensione dei versamenti dell’IVA, ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL in scadenza nel periodo 8.3 - 31.3.2020, con effettuazione degli stessi senza sanzioni ed interessi entro l’1.6.2020 in unica soluzione ovvero in 5 rate di pari importo.

    La società di persone in esame, avendo realizzato nel 2019 ricavi non superiori al predetto limite, può beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA scaduta il 16.3 e provvedere allo stesso entro l’1.6.2020 (intero importo / prima rata).

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Differimento versamento saldo IVA primo trimestre 2020

    Domanda

    Al fine di differire al 30.6.2020 il versamento del saldo della liquidazione IVA del primo trimestre, per un contribuente trimestrale è sufficiente verificare la riduzione del fatturato del mese di aprile 2020? Oppure tale riduzione va verificata anche per il mese di marzo 2020 essendo ricompreso nel primo trimestre?

    Risposta

    Il “Decreto Liquidità”, ha previsto la sospensione dei versamenti delle ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilato, dell’IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020 a favore delle imprese / lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione di almeno il 33% (50% se i ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):
    del fatturato / corrispettivi di marzo 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di marzo 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile;
    del fatturato / corrispettivi di aprile 2020 rispetto al fatturato / corrispettivi di aprile 2019. Tale raffronto va effettuato ai fini della sospensione dei versamenti in scadenza a maggio.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, “la verifica va eseguita con riferimento a detti mesi anche da parte dei contribuenti che liquidano [l’IVA] con cadenza trimestrale”. Per tali soggetti, al fine di usufruire del differimento al 30.6.2020 per il versamento dell’IVA relativa al primo trimestre, considerato che lo stesso va effettuato nel mese di maggio (18.5, cadendo il 16.5 di sabato) va verificata la riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
    Di fatto, non è necessario che la riduzione del fatturato / corrispettivi si sia realizzata anche nel mese di marzo 2020.

    Pubblicata il: 08-04-2020

    Oggetto

    Pagamento tardivo canone di locazione di marzo e “Bonus negozi e botteghe”

    Domanda

    Un commerciante al minuto non ha potuto pagare il canone di locazione del proprio negozio relativo al mese di marzo 2020 per effetto della chiusura dell’attività collegata all’emergenza “coronavirus”. Dovendo fare riferimento (come sembra) al principio di cassa, è possibile sostenere che se pagherà il canone successivamente (ad esempio, nel mese di maggio) potrà comunque beneficiare del previsto credito d’imposta?

    Risposta

    La risposta è affermativa. Il credito d’imposta riconosciuto dall’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa in relazione al canone di locazione del mese di marzo 2020. A tal fine l’immobile utilizzato deve essere accatastato nella categoria C/1 (negozi / botteghe). Come desumibile dalle FAQ disponibili sul sito Internet del MEF il c.d. “Bonus negozi e botteghe” è riconosciuto quale “parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell’immobile adibito all’attività di dettaglio e attualmente inutilizzato”. Per poter beneficiare del credito d’imposta assume quindi rilevanza il pagamento del canone del mese di marzo. Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 3.4.2020, n. 8/E (quesito 3.1). Non è comunque necessario che il canone sia / debba essere pagato nel mese di marzo (tale condizione non è prevista dalla predetta disposizione). Di conseguenza, con riferimento al caso di specie, se il commerciante potrà pagare / pagherà il canone di locazione del mese di marzo del negozio, ad esempio, a maggio 2020 da tale momento potrà utilizzare il credito d’imposta in esame (pari al 60% del canone pagato).

    Pubblicata il: 08-04-2020

    Oggetto

    Tardivo invio fattura elettronica e differimento termine versamento saldo IVA 2019

    Domanda

    Un contribuente trimestrale si è accorto di non aver inviato al cliente tramite SdI una fattura emessa a fine dicembre 2019. La fattura è stata comunque annotata nel registro IVA delle fatture emesse. Considerato il differimento del versamento del saldo IVA 2019 all’1.6.2020, a quanto ammonta la
    sanzione dovuta per la tardiva trasmissione della fattura elettronica?

    Risposta

    La mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzione dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato / registrato (la sanzione non può essere inferiore a € 500).
    La sanzione è dovuta nella misura fissa da € 250 a € 2.000 se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA. Nel caso di specie, tenuto conto del differimento all’1.6.2020 del versamento del saldo IVA scaduto il 16.3.2020, ad opera del DL n. 18/2020, risulta applicabile la predetta sanzione in misura fissa, poiché la tardiva trasmissione della fattura elettronica non incide sul saldo derivante dal modello IVA 2020, considerata l’annotazione della stessa nel registro IVA delle fatture emesse. La misura della sanzione collegata alla tardiva trasmissione al SdI della fattura in esame beneficia della riduzione prevista per il ravvedimento. Ipotizzando che la fattura sia datata 20.12.2019, la stessa avrebbe dovuto essere inviata al SdI entro l’1.1.2020. Provvedendo ora all’invio della fattura, considerato che sono decorsi 90 giorni da tale ultimo termine, la sanzione ridotta è pari a € 31,25 (250 / 8).