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Pubblicata il: 03-06-2020
Contribuente forfetario e acquisto partecipazione nel 2020
Un artigiano in regime forfetario ha acquistato a fine aprile 2020 una partecipazione non qualificata (pari al 15%) in una snc esercente un’attività diversa dalla propria. L’acquisto della partecipazione comporta l’uscita dal regime forfetario (e quindi l’applicazione dell’IVA ordinaria) già dal mese di maggio oppure (soltanto) dal 2021?
Come disposto dall’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) non possono avvalersi del regime forfetario, in particolare, i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone / associazioni professionali.
Il comma 71 del citato art. 1 prevede che il regime forfetario cessa di aver applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica taluna delle fattispecie indicate nel predetto comma 57. Di conseguenza, il soggetto forfetario in esame avendo acquisito la partecipazione nella snc nel mese di aprile 2020, uscirà dal regime forfetario a decorrere dall’1.1.2021.
Credito d’imposta c.d. “Negozi e botteghe” e chiusura dell’attività
ll credito d’imposta previsto con riferimento al canone di locazione dei negozi del mese di marzo 2020 spetta anche ad un soggetto che ha voluto / dovuto chiudere l’attività ancorché non obbligato alla chiusura in quanto esercente un’attività “essenziale” individuata dallo specifico DPCM (negozio di generi alimentari)?
L’art. 65, DL n. 18/2020 prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. L’agevolazione spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Relativamente ai soggetti beneficiari, il credito d’imposta in esame è riconosciuto esclusivamente alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020. Infatti, come espressamente specificato dal citato art. 65, il beneficio non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del citato Decreto (ad esempio, supermercati,commercio al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie, lavanderie). Ciò a prescindere dal fatto che il soggetto abbia voluto / dovuto chiudere l’attività. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto non può usufruire del credito d’imposta “negozi e botteghe”.
Verifica riduzione fatturato aprile 2020 - aprile 2019
Con riferimento alla verifica della riduzione del fatturato “subìta” nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, al fine di beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA in scadenza il 18.5.2020, è stata conteggiata anche una fattura di cessione di un bene strumentale posta in essere nel mese di aprile 2019. È corretto tale comportamento o è necessario escludere tale cessione in quanto non rientrante nell’attività “tipica” dell’impresa?
L’art. 18, DL n. 23/2020 riconosce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi” di almeno il 33% (se ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):
– nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
– nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
La sospensione riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati), all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
Con riguardo all’individuazione del fatturato né la norma né l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito pongono particolari limitazioni e pertanto lo stesso va determinato considerando tutte le cessioni / prestazioni per le quali è stata emessa una fattura.
Di conseguenza, nel caso di specie, al fine dell’individuazione del fatturato relativo al mese di aprile 2019 è corretto considerare anche la cessione del bene strumentale.
Omesso invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del semestre transitorio
Un commerciante al minuto che rilascia ancora scontrini fiscali, non avendo installato il nuovo registratore telematico, ha dimenticato di inviare all’Agenzia delle Entrate gli incassi di alcuni giorni relativi al mese di gennaio e febbraio 2020. A quanto ammonta la sanzione dovuta per regolarizzare tale violazione? È possibile usufruire delle sospensioni introdotte dal c.d. “Decreto Cura Italia”?
I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico adempiono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante:
– l’emissione dello scontrino fiscale tramite il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale (fino al 30.6.2020);
– la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.
In base all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97. In particolare trova quindi applicazione la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso, con un minimo di € 500.
L’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, con effettuazione degli stessi entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E ha confermato che la sospensione risulta applicabile anche a favore dei soggetti in esame non ancora in possesso di un RT che utilizzano la predette modalità di certificazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Tenendo presente quanto sopra, nel caso di specie, l’omessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di:
– gennaio (scaduta il 2.3.2020), non essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. In caso di trasmissione dei corrispettivi omessi entro 90 giorni, la sanzione ridotta risulta pari all’11,11% (100% x 1/9), con un minimo di € 55,56 (500 x 1/9);
– febbraio (scaduta il 31.3.2020), essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere effettuata senza sanzioni entro il 30.6.2020.
Trasformazione da snc a srl a fine 2019 e compilazione mod. IVA 2020
Una snc a fine 2019 è stata trasformata in srl, mantenendo la stessa partita IVA. Il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando 2 moduli?
La risposta è negativa. La trasformazione da snc a srl, pur essendo un’operazione straordinaria, non comporta ai fini IVA la modifica del soggetto preesistente. Pertanto il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando un unico modulo, comprendente le operazioni sia della snc che della srl.