Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-04-2024

    Oggetto

    Detrazione spese installazione montascale su scala condominiale

    Domanda

    Un condomino (disabile) intende installare (a proprie spese) sulla scala esterna del condominio un montascale dallo stesso utilizzato per accedere / uscire dal proprio appartamento. A tal fine il condomino chiederà specifica autorizzazione all’assemblea condominiale. È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 75% relativa alle spese finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche?

    Risposta

    L’art. 119-ter, DL n. 34/2020 definisce i criteri per poter fruire della detrazione IRPEF del 75% per interventi di superamento / eliminazione di barriere architettoniche, disponendo che la detrazione:
    è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2025, pagate con le modalità previste per le spese di cui all’art. 16-bis, TUIR (con “bonifico dedicato”), per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
    – spetta a condizione che l’intervento soddisfi i requisiti tecnici fissati dal DM n. 236/89 e ciò sia attestato da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
    Il citato art. 119-ter prevede inoltre che, per gli interventi effettuati nei condomini, l’esecuzione dei lavori sulle parti comuni deve essere approvata con delibera da parte dell’assemblea condominiale ed il limite massimo di spesa agevolabile è pari a € 40.000 / € 30.000 per il numero delle unità
    immobiliari che compongono l’edificio, se sono presenti, rispettivamente, da 2 a 8 unità ovvero più di 8 unità. In merito l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, in ambito condominiale:
    – ciascun condomino può calcolare la detrazione spettante in base alla spesa a lui imputata ed effettivamente pagata, anche in misura superiore all’ammontare commisurato all’unità immobiliare posseduta / detenuta (Circolare 26.6.2023, n. 17/E);
    se la spesa per l’installazione del montascale / elevatore esterno sulle parti comuni è interamente sostenuta da un condomino che ne ha l’utilizzo esclusivo, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo (Risposta 23.5.2022, n. 291).
    Nel caso in esame, pertanto, rispettando i requisiti tecnici e gli adempimenti fiscali richiesti, il contribuente può fruire della detrazione IRPEF del 75% delle spese sostenute dallo stesso, in 5 quote annuali di pari importo.

    Pubblicata il: 26-03-2024

    Oggetto

    Cittadino straniero residente in Italia con partecipazioni estere e applicazione del regime forfetario

    Domanda

    Una cittadina russa residente in Italia intende aprire la partita IVA per esercitare l’attività di parrucchiera. La stessa detiene due partecipazioni in società con sede legale in Russia. Può adottare il regime forfetario?

    Risposta

    Il regime forfetario, come disposto dalla Legge Finanziaria 2015 è riservato ai soggetti residenti:
    – in Italia;
    – in uno Stato UE / aderente al SEE, che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
    Pertanto il soggetto che acquisisce la residenza in Italia, ancorchè di nazionalità estera, può adottare il regime forfetario.
    In merito al possesso di partecipazioni non possono adottare il regime in esame i soggetti che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
    – partecipano a società di persone / associazioni professionali, imprese familiari (residenti in Italia);
    – controllano, direttamente o indirettamente, srl / associazioni in partecipazione esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a     quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.
    Non costituisce, quindi, causa ostativa all’applicazione del regime forfetario (in quanto non espressamente richiamate) il possesso di partecipazioni in spa / sapa residenti in Italia ovvero in società residenti all’estero.
    Nel caso di specie, la cittadina russa residente in Italia può applicare il regime forfetario ancorchè detenga partecipazioni in società estere.

    Pubblicata il: 12-03-2024

    Oggetto

    Detrazione spese bonifica amianto immobile uso abitativo

    Domanda

    Una persona fisica ha acquistato nel mese di gennaio 2024 un fabbricato ad uso abitativo (villino) da destinare ad abitazione principale. Avendo riscontrato di dover effettuare uno specifico intervento finalizzato alla rimozione dell’amianto, si chiede se per tali spese è ancora possibile beneficiare
    della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    Gli interventi di bonifica dell’amianto (art. 16-bis, comma 1, lett. l), TUIR) rientrano tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di € 96.000 (fino al 31.12.2024).
    A tal fine, nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli interventi di bonifica dall’amianto sono agevolabili se effettuati sia su una singola unità immobiliare sia sulle parti comuni di edifici residenziali, indipendentemente dalla tipologia di intervento edilizio posto in essere (manutenzione / ristrutturazione / restauro / ecc.). Inoltre, nella spesa agevolata rientrano tutte le spese sostenute per la bonifica, tra le quali, ad esempio, il trasporto dell’amianto in discarica da parte dell’azienda specializzata.
    Nel caso di specie, pertanto, per le spese inerenti l’intervento di bonifica dell’amianto sostenute entro il 31.12.2024 il contribuente può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% nel limite di spesa di € 96.000. Per le eventuali spese sostenute dall’1.1.2025, a seguito del venir meno dell’operatività dell’art. 16, DL n. 63/2013, la detrazione “tornerà” ad essere riconosciuta nella misura del 36%, nel limite massimo di spesa di € 48.000.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Interventi Superbonus 110% e “Bonus arredo”

    Domanda

    Un contribuente è proprietario di un appartamento facente parte di un condominio sul quale nel 2023 sono stati effettuati interventi di riduzione del rischio sismico per i quali ha beneficiato, tramite lo sconto in fattura, della detrazione del 110%. Acquistando nel 2024 la cucina ed alcuni elettrodomestici, può fruire del “Bonus arredo”?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte (da ultimo nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E) che:
    – tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio indicati alle lett. b), c) e d), dell’art. 3, DPR n. 380/2001, che consentono di fruire della detrazione  IRPEF del 50%, c.d. “Bonus arredo”, sono compresi anche gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, qualora il contribuente fruisca del Sisma bonus ovvero del Superbonus per interventi antisismici di cui all’art. 119, comma 4, DL n. 34/2020;
    – il “Bonus arredo” spetta anche nel caso in cui il contribuente titolare delle detrazioni di cui all’art. 16-bis, TUIR, o delle detrazioni spettanti per il Sisma bonus o Superbonus per interventi antisismici, opta, in luogo della fruizione diretta nella dichiarazione dei redditi, dello sconto in fattura / cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, DL n. 34/2020.
    La stessa Agenzia nella citata Circolare n. 17/E ribadisce che il “Bonus arredo” spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.).
    Nel caso di specie, considerato che l’arredo è destinato alla propria unità immobiliare, al contribuente non spetta il “Bonus arredo”.

    Pubblicata il: 27-02-2024

    Oggetto

    Regime forfetario e vendite di beni a distanza intraUE

    Domanda

    Un commerciante al minuto in regime forfetario nel mese di gennaio 2024 ha venduto beni tramite il proprio sito Internet a consumatori privati austriaci e sloveni per un importo pari a € 700. Per tali cessioni deve applicare l’IVA dello Stato di destinazione dei beni e quindi iscriversi all’OSS?

    Risposta

    La disciplina IVA delle vendite di beni a distanza intraUE, introdotta dal D.Lgs. n. 83/2021, prevede l’applicazione dell’IVA dello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro soglia” (€ 10.000).
    Per le cessioni “oltre soglia” l’operazione sconta l’IVA nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi, ovvero utilizzare il regime speciale OSS (One Stop Shop).
    Per i soggetti forfetari le cessioni “entro soglia” risultano assoggettate al regime IVA previsto dalla Finanziaria 2015. Di conseguenza, le vendite di beni a distanza intraUE a privati:
    fino al raggiungimento della soglia di € 10.000 risultano non soggette ad IVA;
    al superamento della predetta soglia devono essere assoggettate ad IVA nello Stato di destinazione dei beni. A tal fine, il cedente, per l’assolvimento / versamento dell’IVA, può iscriversi all’OSS.