Le faq fiscali

 

Hai cercato: - trovate: 1050 faq

    Pubblicata il: 08-10-2024

    Oggetto

    Determinazione reddito 2023 rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale e del reddito da dichiarare per il 2024 - 2025

    Domanda

    Al fine di elaborare la proposta di Concordato Preventivo Biennale 2024 - 2025 per una srl è necessario riportare nel quadro P il reddito d’impresa 2023 rettificato delle componenti straordinarie (ad esempio, plusvalenze). Tale rettifica dovrà essere effettuata anche per il 2024 - 2025 al fine di determinare il reddito d’impresa da tassare? Analogamente ai fini IRAP?

    Risposta

    Il reddito d’impresa oggetto di concordato è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata) senza considerare:
    plusvalenze / sopravvenienze attive, nonchè minusvalenze / sopravvenienze passive e perdite su crediti;
    utili / perdite derivanti da partecipazioni in società di persone / studi associati di cui all’art. 5, TUIR (spa, srl, ecc.).
    Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonchè gli utili / perdite derivanti dalle predette partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato (in ciascuna delle due annualità oggetto del concordato).
    Così, ipotizzando, un reddito d’impresa 2023 pari a € 80.000 e la presenza di una plusvalenza di € 5.000 (non rateizzata) e della seconda rata di 5 di una plusvalenza conseguita nel 2022 di € 3.000, il reddito rilevante ai fini del Concordato Preventivo Biennale, da indicare a rigo P04, risulta pari a € 73.000 (80.000 - 5.000 - 3.000). Si ipotizzi inoltre che il reddito proposto per il 2024 - 2025 sia pari rispettivamente a € 86.000 e a € 94.000 e che:
    – nel 2024 sia conseguita una plusvalenza pari a € 7.000 (non rateizzata);
    – nel 2025 non saranno presenti componenti straordinari.
    Sulla base dei predetti dati:
    – il reddito d’impresa da dichiarare per il 2024 risulta pari a € 96.000 (86.000 + 7.000 + 3.000);
    – il reddito d’impresa da dichiarare per il 2025 risulta pari a € 97.000 (94.000 + 3.000).
    Le predette modalità trovano applicazione anche ai fini IRAP.

    Pubblicata il: 24-09-2024

    Oggetto

    Trasferimento quote residue detrazione interventi edilizi

    Domanda

    Nel 2020 un genitore ha sostenuto le spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà della figlia e iniziato a detrarre le relative quote in qualità di familiare convivente. Nel mese di agosto 2024 il genitore è deceduto. Si chiede se le quote residue della detrazione possono essere usufruite dalla figlia ancorché non si verifichi il passaggio della proprietà dell’immobile dal padre alla figlia.

    Risposta

    In merito alle possibili ipotesi di trasferimento dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio e del conseguente “trasferimento” delle quote di detrazione non ancora fruite, l’art. 16-bis, TUIR dispone che, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione della detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non ancora fruita (tutta o in parte) si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto dei lavori agevolati.
    Con riferimento a tale fattispecie, l’Agenzia delle Entrate nella Guida “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 - 10. Recupero patrimonio edilizio” disponibile sul proprio sito Internet, confermando l’orientamento espresso in passato, ribadisce che l’erede del de cuius può continuare a fruire delle rate residue della detrazione originariamente spettante al de cuius anche nell’ipotesi in cui il soggetto deceduto sia il familiare convivente che ha sostenuto le spese relative ad interventi agevolabili effettuati sull’immobile di proprietà del familiare che ne diventa erede.
    Pertanto, precisa l’Agenzia, indipendentemente dalla circostanza che l’unità immobiliare fosse già presente nel patrimonio dell’erede, quest’ultimo, avendo un vincolo giuridico con l’immobile che gli consente di beneficiare dell’agevolazione (in quanto ne è proprietario), può fruire delle rate residue di detrazione non ancora fruite, ferma restando la necessità di soddisfare il requisito della detenzione materiale e diretta dell’immobile (requisito sempre richiesto agli eredi che fruiscono delle rate residue di detrazione del de cuius).

    Pubblicata il: 24-09-2024

    Oggetto

    Concordato Preventivo Biennale e applicazione della c.d.Flat tax incrementale

    Domanda

    La c.d. “Flat tax incrementale” (10% - 12% - 15%) applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il 2023 ha rilevanza anche ai fini IRES e IRAP?

    Risposta

    La c.d. “Flat tax incrementale” è applicabile dai soggetti ISA ed è sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese.
    La stessa, quindi, può essere applicata anche dai soggetti IRES (srl, spa, ecc.). Essendo sostitutiva delle imposte sul reddito (IRES, IRPEF, addizionale regionale / comunale) non rileva ai fini IRAP.

    Pubblicata il: 10-09-2024

    Oggetto

    Cessione appartamento ristrutturato con detrazione 110% ereditato nel 2018

    Domanda

    Una persona fisica a fine 2022 ha ristrutturato un immobile (casa unifamiliare), pervenuto per successione del padre nel 2018, beneficiando della detrazione del 110% tramite lo sconto in fattura. Una parte dei lavori non è stata oggetto del Superbonus in quanto eccedente i massimali ministeriali. A breve l’immobile sarà ceduto a terzi. Come va determinata la plusvalenza derivante dalla cessione alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2024?

    Risposta

    La Finanziaria 2024 ha modificato, a decorrere dall’1.1.2024, l’art. 67, comma 1, TUIR introducendo la nuova lett. b-bis), nell’ambito dei redditi diversi, che individua una nuova fattispecie di plusvalenza tassabile a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi rientranti nel c.d. “Superbonus”, conclusi da non più di 10 anni.
    Nella Circolare 13.6.2024, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
    – sono assoggettati alla nuova fattispecie di plusvalenza tutti gli immobili (residenziali e non) oggetto di intervento Superbonus 110%;
    – non ha rilevanza la modalità di utilizzo alla detrazione (cessione del credito / sconto in fattura / utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi);
    – non ha rilevanza il soggetto che realizza i lavori (proprietario cedente, familiare convivente, locatore, comodatario).
    Per espressa previsione normativa le nuove disposizioni non sono applicabili agli immobili acquisiti per successione ovvero adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione.
    Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di immobile derivante da successione, dalla cessione dello stesso non deriva una plusvalenza tassabile in base alle sopra accennate nuove disposizioni.

    Pubblicata il: 10-09-2024

    Oggetto

    Manutenzione straordinaria appartamento e acquisto materiali

    Domanda

    Una persona fisica ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria del proprio appartamento ad una ditta individuale edile. Lo stesso vorrebbe acquistare direttamente le piastrelle da rivenditore con pagamento in contanti. Rispettando il limite dell’utilizzo del contante, per tali spese può beneficiare della detrazione?

    Risposta

    La risposta è negativa. Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 50% prevista dall’art. 16- bis, TUIR come più volte specificato dall’Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Giuda “Tutte le AGEVOLAZIONI della dichiarazione 2024 – 10. Recupero patrimonio edilizio”) è necessario che le spese siano pagate utilizzando l’apposito bonifico bancario c.d. “parlante” dal quale risulti:
    – la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
    – il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
    – il numero di partita IVA / codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
    La stessa Agenzia ha riconosciuto la validità del bonifico postale, considerata l’assimilazione a quello bancario, nonchè il bonifico effettuato on-line.
    L’utilizzo delle predette modalità di pagamento è finalizzato all’assolvimento dell’obbligo di applicare la ritenuta alla fonte (nell’attuale misura dell’11%) nei confronti del destinatario del pagamento.