Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-01-2020

    Oggetto

    Omessa registrazione fattura emessa 3 trimestre 2019

    Domanda

    Non è stata registrata, per errore, l’ultima fattura emessa del 3 trimestre 2019 da parte di un lavoratore autonomo. Per regolarizzare la violazione con il ravvedimento, a quanto ammonta la sanzione? É necessario ritrasmettere anche il quadro VP?

    Risposta

    Al fine di sanare l’errore commesso e le conseguenti violazioni tramite il ravvedimento va preliminamente considerato che:
    - come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.10.2016, n. 42/E, “restanodovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni
    ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (quale, ad esempio, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’omessa fatturazione), non potendosi applicare in sede di ravvedimento il principio del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997”;
    - non è possibile applicare quanto previsto per la regolarizzazione della dichiarazione infedele in quanto la presentazione delle liquidazioni periodiche assume la veste di “comunicazione” e non quella di “dichiarazione”.
    Pertanto, nel caso in esame, il contribuente, dopo aver provveduto all’annotazione della fattura nel registro delle fatture emesse, è tenuto a:
    versare la sanzione relativa all’omessa annotazione del documento (90% dell’IVA), ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 15.10 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
    qualora dalla (nuova) liquidazione del 3 trimestre derivi un maggior saldo a debito, versare la maggior imposta dovuta (comprensiva degli interessi dell’1%), gli interessi di mora (0,80% fino al 31.12.2019, 0,05% dall’1.1.2020), nonchè la sanzione per il ritardato versamento dell’IVA (30%)
    ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 18.11.2019 ovvero 1/8 entro la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019);
    inviare la comunicazione dei dati della liquidazione del 3 trimestre corretta (comprendente la fattura originariamente non registrata). È possibile non inviare la comunicazione corretta provvedendo a compilare il quadro VH del mod. IVA 2020;
    versare la sanzione prevista per l’errata comunicazione (€ 500) ridotta in base alle percentuali previste per il ravvedimento (1/9 entro 90 giorni dal 2.12.2019). La sanzione ridotta è comunque dovuta nel caso di scelta di compilazione del quadro VH del mod. IVA 2020.

    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Contabilità semplificata “per cassa”: fatture 2019 annotate nel 2020

    Domanda

    Un’impresa in contabilità semplificata, con opzione per la presunzione “registrato = pagato”, a dicembre 2019 ha ricevuto tramite SdI una serie di fatture d’acquisto. È intenzione del titolare annotare alcune fatture datate dicembre 2019 nel mese di gennaio al fine di dedurre il relativo costo nel 2020. È possibile tale comportamento?

    Risposta

    Ai fini IVA le fatture d’acquisto vanno annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. Risulta quindi possibile “posticipare” ai mesi successivi, rispetto a quello di ricevimento, l’annotazione delle fatture d’acquisto.
    Nel particolare caso in cui il “differimento” dell’annotazione comporta la registrazione nel 2020 di fatture relative ad operazioni 2019 ricevute entro il 31.12.2019, è necessario provvedere, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, alla predisposizione di un apposito sezionale.
    Ai fini delle imposte sui redditi, per un’impresa in contabilità semplificata con l’opzione per la presunzione “registrato = pagato”, l’annotazione della fattura nel mese di gennaio 2020 determina l’imputazione del relativo costo in tale anno (come voluto, nel caso di specie, dal contribuente).

    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Credito d’imposta registratore telematico (RT) acquistato a rate

    Domanda

    Un commerciante al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, ha acquistato un registratore telematico con pagamento rateale.
    Per poter utilizzare il credito d’imposta spettante (€ 250) deve aver pagato l’intero debito e quindi aspettare il pagamento dell’ultima rata?

    Risposta

    Per il 2019 e 2020, è previsto un credito d’imposta a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
    Per ogni strumento, l’agevolazione non può comunque eccedere € 250 (in caso di acquisto) / € 50 (in caso di adattamento).
    Il credito in esame può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabili.
    Il riferimento al fatto che il corrispettivo debba essere “stato pagato” potrebbe far concludere che il credito sia utilizzabile soltanto dopo aver pagato l’intero corrispettivo. Tuttavia, si ritiene possibile sostenere che il predetto riferimento consenta di utilizzare il credito spettante in proporzione alla quota pagata, nel rispetto del predetto limite temporale.
    A tal fine, dal Provvedimento 28.2.2019 dell’Agenzia delle Entrate si può desumere che:
    – “il credito d’imposta ... spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ...”;
    – “il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa”.

    Pubblicata il: 09-01-2020

    Oggetto

    Ravvedimento omesso versamento acconto cedolare secca

    Domanda

    Un soggetto privato si è dimenticato di presentare in banca il mod. F24 dell’acconto IRPEF e cedolare secca per il 2019. Per il versamento del ravvedimento relativo alla cedolare secca va utilizzato il codice tributo 8913. Il modello richiede l’indicazione anche del “mese di riferimento”. Quale mese va indicato per il ravvedimento dell’acconto 2019?

    Risposta

    Ai fini del versamento della sanzione dovuta per il ravvedimento dell’omesso versamento dell’acconto / saldo della cedolare secca, tenuto conto di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2012, n. 20/E, nel mod. F24 deve essere riportato il codice tributo “8913” relativo a “sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
    Per tale codice tributo nel campo “rateazione / regione / prov. / mese rif.” è richiesta l’indicazione del mese di riferimento. Qualora tale indicazione non sia possibile poiché assente nella fattispecie oggetto di ravvedimento, come nel caso di specie, va riportato il codice “12”.

    Pubblicata il: 17-12-2019

    Oggetto

    Credito d’imposta acquisto registratore telematico (RT)

    Domanda

    Ad un esercente l’attività di commercio al minuto, obbligato dall’1.1.2020 all’invio telematico dei corrispettivi, è stato proposto l’acquisto di un registratore telematico “usato”. Si chiede di confermare se gli spetta comunque il credito d’imposta pari a € 250.

    Risposta

    Come previsto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati (ex art. 22, DPR n. 633/72) devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. A tal fine, per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un credito d’imposta per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta.
    Per ogni strumento, l’agevolazione consiste in un contributo pari, al massimo, a € 250 (in caso di acquisto) e € 50 (in caso di adattamento).
    Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo “6899”) a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento, a condizione che il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità
    tracciabili. La disposizione in esame non fa alcun riferimento alla qualità (nuovo / usato) che il registratore deve possedere per poter beneficiare del credito d’imposta. Pertanto, si conferma che anche nel caso in esame l’esercente può usufruire del bonus previsto (max € 250).