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Pubblicata il: 08-09-2020
Uscita dal regime forfetario e ammortamento beni acquistati in precedenza
Un avvocato dal 2019 è uscito dal regime forfetario. Durante l’applicazione di tale regime ha acquistato alcuni beni strumentali per i quali, oltre a non poter detrarre l’IVA, non ha potuto dedurre le relative quote di ammortamento. Si chiede se ora è possibile “riprendere” la deducibilità delle quote di ammortamento ancora potenzialmente residue.
Come disposto dalla Finanziaria 2015, il reddito dei contribuenti forfetari è determinato applicando ai ricavi / compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività esercitata e sottraendo i contributi previdenziali, direttamente deducibili. Sul reddito, così determinato, va applicata l’imposta sostitutiva del 15%-5%. Il costo relativo all’ammortamento dei beni strumentali acquistati durante l’adozione di tale regime non risulta deducibile considerato che i costi sono determinati a “forfait”.
Dall’anno di fuoriuscita dal regime in esame non è comunque possibile dedurre alcuna somma a titolo di ammortamento relativo alle eventuali annualità residue. Infatti, in base al comma 72 del citato art. 1, “le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.
Merita evidenziare che in caso di fuoriuscita dal regime forfetario è prevista la possibilità di effettuare la rettifica della detrazione con riferimento a tutti i beni e servizi non ancora ceduti o ancora utilizzati, esistenti al 31.12 dell’ultimo anno di permanenza nel regime.
Come previsto dall’art. 19-bis2, DPR n. 633/72 il calcolo dell’ammontare dell’IVA da “recuperare” va effettuato con riferimento a tanti quinti dell’imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio. Così, ad esempio, per un bene strumentale acquistato nel 2018 (IVA non detratta € 300) la rettifica dell’IVA a credito risulta a pari a 3/5 dell’imposta (€ 180).
Il recupero dell’IVA “a favore” può essere effettuato direttamente nella prima liquidazione IVA periodica ovvero nella dichiarazione IVA annuale.
Intermediazione immobiliare a favore di un soggetto UE
Un’agenzia immobiliare deve fatturare la provvigione relativa ad una intermediazione nei confronti di un cliente (società) con sede in Slovenia riferita all’acquisto di un locale (negozio) situato in Italia. È corretto fatturare la provvigione senza applicare l’IVA?
La territorialità dei servizi ai fini IVA va individuata in base al principio generale, disposto dall’art. 7-ter, DPR n. 633/72 in base al quale le prestazioni di servizi c.d. “generici” si considerano effettuati in Italia se il committente è un soggetto IVA stabilito in Italia oppure se il committente è un “privato” e il prestatore è un soggetto IVA stabilito in Italia. Tale principio generale è derogato da alcune specifiche fattispecie disciplinate dai successivi artt. da 7-quater a 7-septies.
In particolare, con riferimento al caso di specie, ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lett. a), sono considerate effettuate in Italia le prestazioni di servizi relativi a beni immobili situati in Italia. Nella Circolare 29.7.2011, n. 37/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in merito alle prestazioni di agenzia, che la disciplina derogatoria di cui alla citata lett. a) si applica alle intermediazioni relative alle cessioni di immobili e alle concessioni di diritti di utilizzazione degli stessi (tipicamente, locazioni / sublocazioni) mentre non opera con riferimento alle prenotazioni di servizi alberghieri per le quali va applicato l’art. 7-ter.
Nel caso di specie, essendo l’immobile situato in Italia, la provvigione va fatturata con IVA (per tale operazione non è richiesta la presentazione del modello Intra).
Contribuente forfetario e deducibilità premi INAIL pagati nel 2019
Un artigiano adotta dal 2019 il regime forfetario. Si chiede se quanto versato nel 2019 all’INAIL a titolo di contributi assicurativi può essere dedotto nel quadro LM analogamente ai contributi previdenziali IVS.
La risposta è negativa. In base alla Finanziaria 2015, i contribuenti forfetari determinano il proprio reddito applicando ai ricavi percepiti nell’anno lo specifico coefficiente di redditività in base all’attività esercitata. Non è quindi ammesso in deduzione alcun componente negativo di reddito, salvo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Sul punto le istruzioni del mod. REDDITI 2020 a commento di rigo LM35 specificano espressamente che possono essere dedotti i “contributi previdenziali e assistenziali versati nel ... periodo d’imposta”. I premi dovuti e versati all’INAIL non hanno natura di contributi previdenziali (gli stessi sono collegati
alla copertura dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e pertanto non possono essere dedotti dal reddito determinato forfetariamente ai sensi del citato comma 64. Ciò è stato chiarito anche dalla DRE del Lazio nella risposta all’interpello 2.12.2019, n. 913-780 dalla quale è possibile desumere che i premi in esame non possono “essere dedotti né in fase di determinazione del reddito d’impresa ... né come onere deducibile dal rigo LM35”.
Credito d’imposta canoni di locazione e irrilevanza della categoria catastale
Un ingegnere esercita la propria attività in un immobile locato. Nel mese di luglio 2020 ha pagato i canoni relativi al periodo marzo - giugno. Considerato che l’unità immobiliare risulta accatastata A/2, lo stesso può beneficiare del credito d’imposta introdotto dal c.d. “Decreto Rilancio”?
La risposta è positiva. Il “Decreto Rilancio”, nell’ambito degli interventi finalizzati a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione / contenimento connesse all’emergenza COVID-19, ha previsto uno specifico credito d’imposta pari al 60% “dell’ammontare mensile del canone di locazione ... di immobili ad uso non abitativo destinati ... all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.
In merito all’individuazione degli immobili per i quali spetta il bonus in esame l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.6.2020, n. 14/E ha specificato che “gli immobili oggetto di locazione ...indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo” di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola e di interesse turistico.
La stessa Agenzia nella recente Circolare 20.8.2020, n. 25/E specifica che “il credito d’imposta in questione spetta anche in ipotesi di immobili che, sebbene accatastati come abitativi, siano utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali (come ad esempio, nel caso di attività professionale svolta in immobile non riaccatastato)”.
Di conseguenza, per poter beneficiare del bonus non assume rilevanza la categoria catastale dell’immobile. Nel caso di specie, dopo aver verificato il riscontro dei requisiti richiesti dal citato art. 28 (compensi 2019 non superiori a € 5 milioni e riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di
marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019) l’ingegnere può utilizzare il credito d’imposta spettante tramite il modello F24 (codice tributo “6920”).
Acquisto RT e utilizzo credito d’imposta
Un commerciante al minuto a fine 2019 ha acquistato un RT al fine di rilasciare i documenti commerciali a decorrere dall’1.1.2020. La fattura è stata pagata a fine gennaio 2020. Il credito d’imposta spettante (50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 250) va indicato nel quadro RU del mod. REDDITI 2020 o 2021?
Per il 2019 e 2020, il Legislatore ha concesso a favore dei commercianti al minuto / altri soggetti assimilati un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto del RT / adattamento del (vecchio) registratore di cassa al fine di effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Il bonus in esame, pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250 (€ 50 in caso di adattamento) per ogni strumento, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, dalla prima liquidazione IVA successiva al mese di annotazione della fattura e di avvenuto
pagamento. In particolare nel mod. F24, da inviare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline), va indicato:
– il codice tributo “6899”;
– quale “anno di riferimento”, l’anno di sostenimento della spesa (così, per l’utilizzo del credito riferito alla spesa sostenuta nel 2019 va riportato “2019”).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 28.2.2019 il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.
Di conseguenza, nel caso specifico (fattura acquisto RT pagata nel 2020), il credito d’imposta spettante va indicato nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.