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Pubblicata il: 01-12-2020
Detrazione “bonus facciate” e modalità di pagamento delle spese
Un contribuente sta effettuando dei lavori di pulitura e tinteggiatura della facciata del proprio immobile per i quali può usufruire della detrazione IRPEF del 90%. Per il pagamento delle relative spese va utilizzato un “normale” bonifico bancario o deve essere utilizzato lo “speciale” bonifico previsto per i lavori di recupero edilizio?
Nell’ambito della Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) il Legislatore ha introdotto la nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ubicati in zona A o B di cui al DM n. 1444/68.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese in esame nella Circolare 14.2.2020, n. 2/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
– le persone fisiche sono tenute ad utilizzare lo specifico bonifico riservato alle detrazioni fiscali, a seguito del quale è operata la ritenuta dell’8% all’atto dell’accredito al beneficiario. Sul punto nella Risposta 12.6.2020, n. 185 la stessa Agenzia ha specificato che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dalla banca per i pagamenti relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica, indicando, se possibile, quale causale gli estremi della Legge n. 160/2019. Nel caso in cui, invece, non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi e sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta, l’agevolazione può comunque essere riconosciuta;
– i titolari di reddito d’impresa (soggetti IRPEF / IRES) non sono tenuti ad effettuare il pagamento con bonifico, in quanto la data del pagamento non incide sul riconoscimento della detrazione (per tali soggetti rileva il principio di competenza di cui all’art. 109, TUIR).
Utilizzo “bonus canoni locazione” e presenza di debiti erariali scaduti
Il “bonus canoni locazione”, spettante alle imprese / lavoratori autonomi in base all’art. 28, DL n. 34/2020, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in presenza di debiti per imposte erariali scadute di importo superiore a € 1.500?
Il credito d’imposta ex art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” riferito ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo riconosciuto a imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali, come stabilito dal comma 6 del citato art. 28 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24,
successivamente al pagamento dei relativi canoni di locazione.
Relativamente ad eventuali limitazioni alla compensazione del credito d’imposta in esame, non avendo il Legislatore previsto espressamente alcuna disposizione in merito alla non operatività del divieto disposto dall’art. 31, DL n. 78/2010, si deve ritenere che detta preclusione trovi applicazione.
Per effetto di tale divieto non è possibile compensare i crediti relativi ad imposte erariali di cui all’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a € 1.500 iscritti a ruolo per imposte erariali / relativi accessori per i quali il termine di pagamento è scaduto.
Il contribuente può comunque utilizzare il bonus in esame per il pagamento dei predetti debiti erariali come previsto dal DM 10.2.2020. A tal fine va utilizzato il modello F24 Accise riportando, con riferimento alle somme da “pagare”, l’apposito codice tributo “RUOL”.
Merita evidenziare che il comma 3 dell’art. 121, DL n. 34/2020 prevede espressamente la non operatività del divieto di compensazione dei crediti erariali di cui al citato art. 31 con riferimento all’utilizzo del credito d’imposta derivante dallo sconto in fattura / cessione della nuova detrazione del 110%.
Credito d’imposta acquisto RT e contribuente forfetario
Una parrucchiera in regime forfetario ha acquistato nel mese di ottobre 2020 il Registratore telematico. La fattura (pari a circa € 800) è stata pagata nello stesso mese. Relativamente a tale acquisto, viene meno il diritto del contribuente al credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta stante il riferimento, ai fini dell’individuazione del momento di utilizzo, alle liquidazioni IVA periodiche (che il soggetto non è tenuto ad effettuare)?
In base a quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 con volume d’affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall’1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L’art. 140, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. A seguito della nuova disposizione fino al 31.12.2020 è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale tramite il registratore di cassa in uso / ricevuta fiscale cartacea. Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento. Il credito d’imposta può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento e di pagamento, con modalità tracciabili, del relativo corrispettivo.
Nella Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta in esame anche i contribuenti forfetari, pur non sussistendo l’obbligo di effettuare liquidazioni IVA periodiche, con utilizzo dello stesso a decorrere dal mese successivo a quello di acquisto del RT / adattamento e di pagamento della fattura.
Nel caso di specie, quindi, la parrucchiera può utilizzare in compensazione (codice tributo “6899”) il credito d’imposta in esame, pari a € 250, a decorrere dal mese di novembre.
Esonero comunicazione liquidazioni periodiche e presenza di operazioni esenti IVA
Un medico con attività esente ha ricevuto nel mese di luglio 2020 una fattura soggetta a reverse charge relativa alla sanificazione dell’impianto di condizionamento. È necessario presentare anche la comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre?
In base all’art. 21-bis, comma 3, DL n. 78/2010, sono esonerati dalla Comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (tra tali soggetti rientrano coloro che effettuano esclusivamente operazioni esenti). Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione in esame l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”.
A seguito del ricevimento di una fattura soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72, non potendo detrarre l’IVA a credito si rende necessario versare l’imposta a debito risultante dalla liquidazione IVA periodica. Di conseguenza il medico entro il 30.11.2020 deve inviare la Comunicazione della liquidazione IVA del terzo trimestre 2020.
Distribuzione riserva da rivalutazione e riserva da condono
Una srl a giugno 2020 ha deliberato la distribuzione ai soci di una riserva da rivalutazione degli immobili ex DL n. 185/2008 non affrancata e di una riserva da condono ex Legge n. 289/2002. Qual è l’effetto fiscale di tale distribuzione in capo alla società ed ai soci?
La riserva da condono ex Legge n. 289/2002 rappresenta una riserva di utili, con tassazione in capo ai soci quale reddito di capitale ai sensi dell’art. 47, TUIR. Considerato che la stessa è formata con utili ante 2007, in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata quanto percepito concorre alla formazione del reddito nella misura del 40% mentre i soci titolari di una partecipazione non qualificata sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Relativamente alla riserva di rivalutazione ex DL n. 185/2008 non affrancata (non è stata pagata l’imposta sostitutiva del 10%), quanto distribuito ai soci, aumentato dall’imposta sostitutiva versata ai fini della rivalutazione del bene corrispondente all’ammontare distribuito, concorre a formare il reddito imponibile della società (da assoggettare ad IRES tramite una variazione in aumento nel mod. REDDITI da cui è scomputabile l’imposta sostitutiva liquidata al momento della rivalutazione). Nei confronti dei soci l’ammontare percepito costituisce reddito di capitale.
Ai fini della relativa tassazione l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 8.8.2019, n. 332 ad uno specifico interpello, ha precisato che la riserva in sospensione d’imposta deve considerarsi formata con utili prodotti nel periodo d’imposta in cui si verifica la distribuzione.
Poichè nel caso di specie detta riserva è distribuita nel 2020, è considerata formata in tale annualità e, pertanto, quanto corrisposto ai soci va assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.