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Pubblicata il: 15-01-2021
Acconto pagato nel 2020 e nuova detrazione 110%
Un contribuente a novembre 2020 ha iniziato dei lavori per i quali può beneficiare della nuova detrazione del 110%. I lavori all’1.1.2021 sono ancora in corso. Fino al 31.12.2020 ha pagato, a titolo di acconto, circa € 30.000. Si chiede se tale somma possa essere portata in detrazione nel modello 730/2021.
La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati parametri relativamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (termine prorogato al 30.6 / 31.12.2022 dalla Finanziaria 2021).
Nella Circolare 8.8.2020, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate, con riferimento agli interventi “trainanti”, ha chiarito che per le persone fisiche, compresi i lavoratori autonomi, e gli enti non commerciali, va fatto riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente
dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Di conseguenza ipotizzando che la spesa sia relativa ad un intervento “trainante”, quanto pagato nel 2020 (acconto) può beneficiare della detrazione in esame anche se i lavori non sono finiti. Diversamente, se l’acconto riguarda un intervento “trainato”, per poter fruire della detrazione è
necessario che il pagamento dell’acconto risulti effettuato tra la data di inizio e di fine dei lavori di realizzazione dell’intervento “trainante”.
Si ritiene che, analogamente a quanto previsto per le spese di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione “ordinaria”, anche nel caso di specie (spese / interventi a cavallo d’anno) il contribuente sia tenuto a “certificare” che la spesa riguarda un intervento non ancora ultimato.
Si rammenta che, in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, è prevista la possibilità di optare per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, nel rispetto delle previste condizioni.
Proroga acconto IVA e versamento saldo liquidazione dicembre 2020
Un contribuente mensile ha usufruito della proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA 2020. Entro il 18.1.2021 deve versare il saldo della liquidazione mensile. Dovendo scomputare quanto versato a titolo di acconto (zero), di fatto, la proroga del versamento dell’acconto risulta annullata. È possibile scomputare in sede di liquidazione l’ammontare dovuto a titolo di acconto IVA per il mese di dicembre 2020?
L’art. 2, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater” trasfuso in sede di conversione nell’art. 13-quater, DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ha differito al 16.3.2021 i versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia:
– con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni;
– che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello di novembre 2019.
A favore dei soggetti con limitazioni dell’attività a seguito dell’emergenza COVID-19, la proroga è applicabile a prescindere dall’ammontare dei ricavi / compensi 2019 e dalla diminuzione del fatturato / corrispettivi.
In merito alla modalità di scomputo dell’acconto IVA il Ministero delle Finanze nella Circolare 3.12.91, n. 52 ha specificato che “l’importo versato a titolo di acconto dovrà essere detratto al momento di determinare la definitiva risultanza dell’ultima liquidazione periodica dell’anno, ... ovvero, per i contribuenti trimestrali, al momento di determinare il conguaglio d’imposta di fine anno, dopo aver riepilogato i dati contabili nella dichiarazione annuale”.
L’applicazione della predetta “regola” al caso di specie si traduce, di fatto, nell’annullamento del beneficio della proroga in esame. Per poter operare la proroga al 16.3.2021 del versamento dell’acconto IVA si ritiene che in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2020 debba essere scomputato non quanto versato (zero), ma quanto dovuto a titolo di acconto. In altre parole, dovrà essere considerato “come versato” l’ammontare dell’acconto IVA per il quale il termine di versamento è prorogato al 16.3.2021.
Possesso partecipazione in società non residente e adozione regime forfetario
Un soggetto italiano intende iniziare nel mese di gennaio 2021 un’attività imprenditoriale applicando il regime forfetario. È socio al 50% di una srl con sede in Germania. Tale partecipazione “blocca” l’utilizzo del regime forfetario?
Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lett. d), Finanziaria 2015 costituisce causa ostativa all’adozione del regime forfetario il controllo diretto / indiretto, da parte del soggetto, di srl esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo. Come espressamente evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E sono escluse dalla citata disposizione “le partecipazioni nelle società per azioni, in accomandita per azioni e residenti all’estero”.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, il soggetto (residente in Italia) in possesso della partecipazione nella srl con sede in Germania può adottare nel 2021 il regime forfetario.
Artigiano forfetario e ritenute lavori di recupero del patrimonio edilizio
Un’artigiano edile in regime forfetario ha effettuato dei lavori ad un privato per i quali quest’ultimo intende beneficiare della detrazione IRPEF del 50%. La banca ha trattenuto la ritenuta dell’8%. L’artigiano forfetario può recuperare la ritenuta nel mod. REDDITI 2021 dall’imposta sostitutiva dovuta?
I soggetti privati che sostengono spese di recupero edilizio beneficiando della detrazione IRPEF del 50% devono effettuare i pagamenti tramite lo specifico bonifico bancario / postale, a pena di decadenza dal beneficio fiscale, a seguito del quale è operata la ritenuta alla fonte al beneficiario, pari all’8%. La ritenuta trattenuta dalla banca potrà essere utilizzata dal contribuente forfetario a scomputo delle imposte dovute direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020. Con riferimento al modello REDDITI 2020, le ritenute d’acconto subite nel 2019 per gli interventi di recupero edilizio vanno indicate a rigo RS40 “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario-Casi particolari” e riportate ai fini dello scomputo a rigo RN33, campo 4, e/o a rigo LM41.
Pubblicata il: 21-12-2020
Aggiornamento RT alla “Lotteria degli scontrini” e spettanza credito d’imposta
Un commerciante al minuto già in possesso di un nuovo RT deve aggiornare il registratore al fine di poter consentire la partecipazione alla “Lotteria degli scontrini” dall’1.1.2021. A tal fine dovrà sostenere una spesa pari a € 250 + IVA. Potrà usufruire dello specifico credito d’imposta di € 50?
In base a quanto disposto dall’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 con volume d’affari 2018 non superiore a € 400.000, a partire dall’1.1.2020, devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri. L’art. 140, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, modificando il comma 6-ter del citato art. 2, ha previsto che i predetti soggetti possono continuare a rilasciare scontrino fiscale tramite un registratore di cassa / ricevuta fiscale cartacea ed inviare i corrispettivi giornalieri all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (anziché entro 12 giorni) fino al 31.12.2020, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto / adattamento degli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un
massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento.
Nell’ambito della Circolare 21.2.2020, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus in esame precisando tra l’altro che:
– gli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi riguardano i registratori di cassa e i registratori telematici;
– l’acquisto / adattamento riguarda sia modelli nuovi che usati, purché conformi alle vigenti disposizioni.
L’aggiornamento del tracciato del file XML potrebbe essere configurato quale “adattamento” del RT attualmente in uso al fine di consentire la trasmissione telematica dei documenti commerciali integrati dal codice lotteria al fine di poter partecipare alla “Lotteria degli scontrini”. Nel caso di specie quindi il commerciante al minuto potrebbe beneficiare del credito d’imposta in esame pari a € 50.
Sul punto è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.