Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 19-05-2020

    Oggetto

    Credito d’imposta c.d. “Negozi e botteghe” e chiusura dell’attività

    Domanda

    ll credito d’imposta previsto con riferimento al canone di locazione dei negozi del mese di marzo 2020 spetta anche ad un soggetto che ha voluto / dovuto chiudere l’attività ancorché non obbligato alla chiusura in quanto esercente un’attività “essenziale” individuata dallo specifico DPCM (negozio di generi alimentari)?

    Risposta

    L’art. 65, DL n. 18/2020 prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. L’agevolazione spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
    Relativamente ai soggetti beneficiari, il credito d’imposta in esame è riconosciuto esclusivamente alle imprese esercenti le attività sospese dal DPCM 11.3.2020. Infatti, come espressamente specificato dal citato art. 65, il beneficio non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del citato Decreto (ad esempio, supermercati,commercio al dettaglio di prodotti surgelati, farmacie, lavanderie). Ciò a prescindere dal fatto che il soggetto abbia voluto / dovuto chiudere l’attività. Nel caso di specie, pertanto, il soggetto non può usufruire del credito d’imposta “negozi e botteghe”.

    Pubblicata il: 19-05-2020

    Oggetto

    Verifica riduzione fatturato aprile 2020 - aprile 2019

    Domanda

    Con riferimento alla verifica della riduzione del fatturato “subìta” nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, al fine di beneficiare della sospensione del versamento dell’IVA in scadenza il 18.5.2020, è stata conteggiata anche una fattura di cessione di un bene strumentale posta in essere nel mese di aprile 2019. È corretto tale comportamento o è necessario escludere tale cessione in quanto non rientrante nell’attività “tipica” dell’impresa?

    Risposta

    L’art. 18, DL n. 23/2020 riconosce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 in presenza di “una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi” di almeno il 33% (se ricavi / compensi 2019 non sono superiori a € 50 milioni) ovvero il 50% (se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni):
    – nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019;
    – nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2019.
    La sospensione riguarda i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati), all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.
    I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30.6.2020 ovvero in forma rateizzata fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.6.2020.
    Con riguardo all’individuazione del fatturato né la norma né l’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito pongono particolari limitazioni e pertanto lo stesso va determinato considerando tutte le cessioni / prestazioni per le quali è stata emessa una fattura.
    Di conseguenza, nel caso di specie, al fine dell’individuazione del fatturato relativo al mese di aprile 2019 è corretto considerare anche la cessione del bene strumentale.

    Pubblicata il: 06-05-2020

    Oggetto

    Omesso invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi del semestre transitorio

    Domanda

    Un commerciante al minuto che rilascia ancora scontrini fiscali, non avendo installato il nuovo registratore telematico, ha dimenticato di inviare all’Agenzia delle Entrate gli incassi di alcuni giorni relativi al mese di gennaio e febbraio 2020. A quanto ammonta la sanzione dovuta per regolarizzare tale violazione? È possibile usufruire delle sospensioni introdotte dal c.d. “Decreto Cura Italia”?

    Risposta

    I soggetti non ancora in possesso di un registratore telematico adempiono temporaneamente all’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante:
    – l’emissione dello scontrino fiscale tramite il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale (fino al 30.6.2020);
    – la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.
    In base all’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 “in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri” sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97. In particolare trova quindi applicazione la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso, con un minimo di € 500.
    L’art. 62, comma 1, DL n. 18/2020, ha previsto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte / trattenute relative all’addizionale regionale / comunale IRPEF, che scadono nel periodo 8.3 - 31.5.2020, con effettuazione degli stessi entro il 30.6.2020, senza sanzioni. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E ha confermato che la sospensione risulta applicabile anche a favore dei soggetti in esame non ancora in possesso di un RT che utilizzano la predette modalità di certificazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
    Tenendo presente quanto sopra, nel caso di specie, l’omessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di:
    gennaio (scaduta il 2.3.2020), non essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere regolarizzata tramite il ravvedimento. In caso di trasmissione dei corrispettivi omessi entro 90 giorni, la sanzione ridotta risulta pari all’11,11% (100% x 1/9), con un minimo di € 55,56 (500 x 1/9);
    febbraio (scaduta il 31.3.2020), essendo un adempimento ricadente nel periodo di sospensione (8.3 - 31.5.2020), può essere effettuata senza sanzioni entro il 30.6.2020.

    Pubblicata il: 06-05-2020

    Oggetto

    Trasformazione da snc a srl a fine 2019 e compilazione mod. IVA 2020

    Domanda

    Una snc a fine 2019 è stata trasformata in srl, mantenendo la stessa partita IVA. Il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando 2 moduli?

    Risposta

    La risposta è negativa. La trasformazione da snc a srl, pur essendo un’operazione straordinaria, non comporta ai fini IVA la modifica del soggetto preesistente. Pertanto il mod. IVA 2020 va predisposto utilizzando un unico modulo, comprendente le operazioni sia della snc che della srl.

    Pubblicata il: 22-04-2020

    Oggetto

    Trattamento fiscale c.d. “Bonus negozi e botteghe”

    Domanda

    Un commerciante al minuto ha diritto al credito d’imposta relativo al canone di locazione del negozio del mese di marzo 2020 previsto dal “Decreto Cura Italia”. Si chiede di confermare se tale credito costituisce un provento tassabile.

    Risposta

    Lo specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa, pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, spetta con riferimento ai contratti relativi agli immobili di categoria catastale C/1. Lo stesso non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” (Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020). Il bonus in esame, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.4.2020, n. 8/E è riconosciuto a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. La citata disposizione non specifica nulla in merito al trattamento fiscale applicabile al relativo provento.
    Va comunque evidenziato che il testo del Decreto risultante dopo l’approvazione del Senato prevede l’aggiunta al citato art. 65 del nuovo comma 2-bis in base al quale il credito d’imposta in esamenon concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Per la definitività della nuova disposizione è necessario attendere l’approvazione da parte della Camera.