Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Rivalutazione beni d’impresa e saldo attivo in caso di cessione del bene

    Domanda

    Una società in contabilità ordinaria che procede alla rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% deve mantenere in bilancio il saldo attivo di rivalutazione anche dopo l’eventuale cessione del bene?

    Risposta

    Il soggetto che si avvale della rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 104/2020 nel bilancio 2020 deve rilevare il c.d. “saldo attivo”, pari alla differenza tra il maggior valore del bene e l’imposta sostitutiva dovuta. Si rammenta che tale rilevazione non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.
    Il saldo attivo può alternativamente essere:
    – imputato a capitale;
    – accantonato ad un’apposita riserva in sospensione d’imposta. La riserva può essere affrancata a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%.
    In caso di cessione del bene rivalutato:
    prima del decorso del periodo di “sospensione”, ossia prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello della rivalutazione (2024), gli effetti fiscali della rivalutazione vengono meno, con riconoscimento in capo al cedente di un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva riferibile al bene ceduto.
    La riserva, che va incrementata dell’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore attribuito al bene ceduto, diviene “libera”;
    dopo il decorso del predetto periodo di “sospensione”, la rivalutazione mantiene la propria efficacia, con conseguente riconoscimento fiscale del maggior valore del bene.
    La plus / minusvalenza va determinata considerando il valore rivalutato.
    Per quanto concerne la riserva di rivalutazione, la stessa permane nel bilancio della società anche successivamente alla cessione del bene oggetto di rivalutazione.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Rivalutazione beni d’impresa e saldo attivo non affrancato

    Domanda

    Una società di persone intende procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa ex DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” con il versamento dell’imposta sostitutiva del 3%. Quali sono le conseguenze del mancato affrancamento del saldo attivo di rivalutazione?

    Risposta

    Merita innanzitutto precisare che per le società di persone in contabilità semplificata la rivalutazione non determina l’iscrizione di alcuna riserva.

    In caso di tenuta della contabilità ordinaria la riserva rappresentata dal saldo attivo di rivalutazione:
    se affrancata, tramite il versamento dell’imposta sostitutiva pari al 10%, diviene “libera”. In caso di distribuzione ai soci non si determina alcuna tassazione nè in capo alla società nè in capo ai soci;
    se non affrancata rimane in sospensione d’imposta. In caso di distribuzione ai soci le somme attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito della società e il reddito imponibile dei soci. Ciascun socio ha diritto a scomputare pro-quota l’imposta sostitutiva pagata dalla società.
    Se la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si determina alcuna tassazione. Sul punto merita evidenziare che l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 24.7.2019, n. 316, fornendo un’interpretazione “discutibile”, ha ritenuto tassabile l’utilizzo del saldo attivo di rivalutazione (non affrancato) per la copertura del disavanzo da annullamento generatosi a seguito di una fusione per incorporazione.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Decesso usufruttario e trasferimento detrazione 50% all’erede

    Domanda

    A seguito del decesso del padre, il figlio è diventato pieno proprietario dell’appartamento del quale il genitore era usufruttuario. Il padre, avendo ristrutturato l’appartamento due anni fa, ha usufruito nel modello 730 della detrazione IRPEF del 50% sulle spese relative agli interventi effettuati.
    Le rimanenti rate non usufruite dal padre possono essere trasferite al figlio (ex nudo proprietario)?

    Risposta

    In base a quanto previsto dal comma 8 dell’art. 16-bis, TUIR in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, salvo diverso accordo, all’acquirente.
    In caso di acquisizione dell’unità immobiliare per successione le residue quote della detrazione si trasferiscono all’erede/i che conservano la detenzione materiale e diretta della stessa.
    Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.6.2002, n. 24/E (quesito 1.1.) la detrazione compete al soggetto che può disporre dell’immobile a prescindere dal fatto che lo abbia adibito a propria abitazione principale. La stessa Agenzia nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, dopo aver evidenziato che la detrazione non si trasferisce agli eredi dell’usufruttuario considerato che il diritto reale di usufrutto ha natura temporanea, nel particolare caso in cui l’erede sia il nudo proprietario dell’immobile che consolida la piena proprietà dello stesso ha riconosciuto il trasferimento delle residue rate in quanto “in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione”, a condizione comunque che abbia la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Appalto pulizie locali del Comune e applicazione del reverse charge

    Domanda

    Un’impresa di pulizie ha in essere un contratto di appalto della pulizia dei locali di un Comune. La fattura va emessa con applicazione del reverse charge o dello split payment?

    Risposta

    Il regime IVA dello split payment disciplinato dall’art. 17-ter, DPR n. 633/72 è applicabile alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2015, n. 15/E lo split payment è applicabile a tutti gli acquisti effettuati dagli Enti pubblici destinatari e pertanto non solo a quelli effettuati “nella veste istituzionale” ma anche a quelli effettuati “nell’esercizio di attività d’impresa”.
    Sono escluse dal regime in esame, tra l’altro, le operazioni per le quali l’Ente pubblico assume la qualifica di debitore d’imposta, ossia per gli acquisti di beni / servizi soggetti a reverse charge. In tali casi, infatti, “sorge un debito IVA direttamente in capo alla PA, soggetto passivo acquirente, per
    i beni o servizi destinati alla sfera commerciale”.
    Tra le fattispecie soggette a reverse charge rientrano i servizi di pulizia relativi a edifici di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72. Nel caso in cui i locali per i quali l’impresa in esame effettua il servizio di pulizia siano utilizzati esclusivamente per l’attività istituzionale del Comune
    la fattura va emessa con lo split payment. Nel caso in cui detti servizi siano destinati dall’Ente pubblico:
    – in parte alla sfera commerciale;
    – in parte alla sfera istituzionale;
    lo stesso dovrà comunicare al fornitore la quota parte del servizio destinato alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il reverse charge. Alla quota parte del servizio destinato alla sfera istituzionale trova applicazione lo split payment.

    Pubblicata il: 18-01-2021

    Oggetto

    Contribuente forfetario e partecipazione in snc per successione

    Domanda

    Un’impresa individuale adotta il regime forfetario dal 2018. A fine ottobre ha acquisito per successione una quota di partecipazione (pari al 20%) in una snc costituita circa 15 anni fa dal padre (deceduto) e dal fratello. Essendo il titolare dell’impresa individuale anche socio di una società di persone scatta la clausola di fuoriuscita dal regime forfetario? Se sì, già dal 2020 o dal 2021?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 1, comma 57, lett. d), Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) non possono applicare il regime forfetario i soggetti che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone / associazioni professionali ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR / imprese familiari.

    Ai sensi del comma 71 del citato art. 1 il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una delle fattispecie (causa ostativa) di cui al comma 57. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 10.4.2019, n. 9/E, la causa ostativa non opera a condizione che il soggetto, nell’anno precedente (entro il 31.12) a quello di applicazione del regime forfetario, provveda preventivamente a rimuoverla.
    Di conseguenza, nel caso di specie, qualora il soggetto non provveda a cedere la partecipazione nel 2020, decade dal regime forfetario a decorrere dal 2021.