Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento

    Domanda

    Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    Primo acconto “nuova” IMU e immobile locato

    Domanda

    Con riferimento ad un immobile concesso in locazione il proprietario ha versato nel 2019 la TASI ridotta al 70% come stabilito dal Comune. Per determinare l’acconto 2020 della “nuova” IMU è corretto considerare solo tale importo oppure va conteggiata anche la quota dovuta dall’inquilino?

    Risposta

    Secondo quanto disposto dal comma 762 dell’art. 1, Finanziaria 2020, in sede di prima applicazione dellanuova” IMU, la prima rata dell’acconto 2020 è pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per il 2019. Come chiarito dal MEF nella Circolare 18.3.2020, n. 1/DF il contribuente deve versare quale prima rata per il 2020 il 50% di quanto versato nel 2019, “che ai fini della TASI coincideva ... con la
    sua sola quota, determinata ai sensi del comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013”. Di conseguenza, nel caso di specie, è corretto determinare la prima rata 2020 dellanuova” IMU conteggiando soltanto il 70% della TASI 2019 a carico del proprietario.

    Pubblicata il: 03-06-2020

    Oggetto

    Versamento ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2020

    Domanda

    Una srl ha pagato nei primi giorni del mese di maggio la fattura emessa dal proprio agente per le provvigioni del primo trimestre 2020. La società ha operato la ritenuta alla fonte come indicato in fattura. Il versamento della ritenuta può essere effettuato beneficiando delle sospensioni disposte dal c.d. “Decreto Liquidità”?

    Risposta

    La risposta è negativa. La sospensione dei versamenti disposta dal DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” al 30.6.2020, successivamente differita al 16.9.2020 ad opera del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riguarda in particolare i versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e
    24, DPR n. 600/73 (redditi di lavoro dipendente / assimilato) in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. I citati Decreti non richiamano le ritenute riferite ai redditi di lavoro autonomo / provvigioni. Pertanto, per tale tipologia di ritenute alla fonte non è prevista la sospensione del relativo versamento.
    Non solo, ma la predetta agevolazione riguarda(va) di fatto le ritenute alla fonte operate nei mesi di marzo e aprile 2020. Avendo operato (trattenuto) la ritenuta nel mese di maggio 2020, la società dovrà provvedere al relativo versamento entro il 16.6.2020.
    Si rammenta che la possibilità di non subire la ritenuta alla fonte sui redditi in esame (provvigioni), contemplata inizialmente dall’art. 62, comma 7, DL n. 23/2020, poi trasfusa nell’art. 19, DL n. 23/2020, deve / doveva essere “richiesta” direttamente dal soggetto interessato (agente di commercio).

    Pubblicata il: 03-06-2020

    Oggetto

    Versamento saldo IVA 2019 e differimento COVID-19

    Domanda

    Si chiede se il recente c.d. “Decreto Rilancio” abbia differito anche il versamento dell’IVA annuale in scadenza il 16.3.2020 differito al 16.4.2020 da parte del c.d. “Decreto Liquidità”.

    Risposta

    Con riferimento ai versamenti scaduti il 16.3.2020, il Legislatore è intervenuto con le seguenti disposizioni:
    – art. 60, DL n. 18/2020 che ha disposto la “rimessione in termini” al 20.3.2020 a favore di tutti i contribuenti;
    – art. 21, DL n. 23/2020 che ha differito ulteriormente al 16.4.2020 la predetta “rimessione in termini”;
    – artt. 8, DL n. 9/2020 e 61, DL n. 18/2020 che hanno previsto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività (imprese turistico ricettive, agenzie viaggio e turismo, tour operator, impianti sportivi, palestre, attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub, ecc.) la sospensione fino all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica);
    – l’art. 62, comma 2, DL n. 23/2020 che ha differito all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) i versamenti, tra cui l’IVA, a favore dei soggetti (imprese / lavoratori autonomi) con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni;
    – l’art. 62, comma 3, DL n. 23/2020 che ha differito all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) i versamenti a favore delle imprese / lavoratori autonomi delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
    – l’art. 62, comma 4, DL n. 23/2020 che ha differito all’1.6.2020 (il 31.5 cade di domenica) i versamenti a favore dei soggetti della c.d.zona rossa” di prima istituzione (per la Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la Regione Veneto: Vò).
    Il DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”:
    ha differito al 16.9.2020 le predette sospensioni disposte fino all’1.6.2020;
    non è intervenuto a prorogare ulteriomente la “rimessione in termini” prevista fino al 16.4.2020.

    Pubblicata il: 03-06-2020

    Oggetto

    Contribuente forfetario e acquisto partecipazione nel 2020

    Domanda

    Un artigiano in regime forfetario ha acquistato a fine aprile 2020 una partecipazione non qualificata (pari al 15%) in una snc esercente un’attività diversa dalla propria. L’acquisto della partecipazione comporta l’uscita dal regime forfetario (e quindi l’applicazione dell’IVA ordinaria) già dal mese di maggio oppure (soltanto) dal 2021?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) non possono avvalersi del regime forfetario, in particolare, i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone / associazioni professionali.
    Il comma 71 del citato art. 1 prevede che il regime forfetario cessa di aver applicazione dall’anno successivo a quello in cui si verifica taluna delle fattispecie indicate nel predetto comma 57.
    Di conseguenza, il soggetto forfetario in esame avendo acquisito la partecipazione nella snc nel mese di aprile 2020, uscirà dal regime forfetario a decorrere dall’1.1.2021.