Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 09-02-2021

    Oggetto

    Inizio attività nel 2021 già esercitata in precedenza - REGIME FORFETTARIO -

    Domanda

    Un contribuente intende esercitare un’attività che lo stesso aveva già svolto nel periodo 2008 - 2012. Nel modello di inizio attività sceglie il regime forfetario. Avendo già esercitato nel passato la medesima attività al contribuente è inibito applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva (5%)?.

    Risposta

    Come previsto dalla Finanziaria 2015 è possibile “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la
    sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Il soggetto che inizia l’attività:
    in possesso dei requisiti di “novità” può accedere al regime forfetario “start up” con applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività;
    privo dei requisiti di “novità” può adottare il regime forfetario con applicazione dell’aliquota ordinaria del 15%.
    L’applicazione del regime “start up” richiede che:
    a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    b. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
    c. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 65.000).
    Nel caso di specie, poiché il soggetto non ha esercitato alcuna attività nei 3 anni precedenti potrà applicare dal 2021 il regime forfetario “start up”, usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2025.

    Pubblicata il: 09-02-2021

    Oggetto

    Credito d’imposta beni strumentali in leasing

    Domanda

    Un’impresa stipula nel 2021 un leasing relativo ad un macchinario. Per la determinazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali previsto dalla Finanziaria 2021, quale valore va assunto? Avendo l’impresa conseguito ricavi inferiori a € 5 milioni è possibile utilizzare il credito d’imposta in un’unica rata? Il riferimento normativo va riportato su tutte le fatture dei canoni?

    Risposta

    Per i beni acquisiti in leasing i crediti d’imposta riconosciuti per gli investimenti in beni strumentali nuovi della Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) vanno determinati applicando le percentuali previste al costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Con specifico riferimento all’agevolazione prevista per i benigenerici”, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (ovvero entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20%) l’utilizzo in compensazione è consentito in un’unica rata annuale (in luogo di 3 rate annuali), a decorrere dall’entrata in funzione del bene.
    Nel caso di specie l’impresa, dopo aver determinato il credito (costo sostenuto dalla società di leasing x 10%), potrà utilizzarlo in compensazione in un’unica rata nel 2021. A pena di revoca dell’agevolazione sulle fatture / documenti relativi all’investimento (anche in leasing, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 5.10.2020, n. 439) va riportato il riferimento normativo utilizzando, ad esempio, la seguente dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

    Pubblicata il: 26-01-2021

    Oggetto

    Passaggio da contabilità ordinaria a contabilità semplificata

    Domanda

    Una snc esercente attività di commercio all’ingrosso ha tenuto da sempre la contabilità ordinaria (per obbligo). A seguito della diminuzione dei ricavi 2019 ha continuato a tenere la contabilità ordinaria anche nel 2020 (pur potendo adottare la contabilità semplificata). Anche i ricavi 2020 sono inferiori a € 700.000. Dal 2021 può passare alla contabilità semplificata?

    Risposta

    A decorrere dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa “puro” ma è “improntato alla cassa”. Infatti, per alcuni componenti di reddito “che mal si conciliano con il criterio di cassa” (quali, ad esempio, plus / minusvalenze, quote di ammortamento e canoni di leasing) trova comunque applicazione il criterio di competenza. Si rammenta che la possibilità, da parte di un’impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente. Il limite dei ricavi,
    come previsto dall’art. 18, DPR n. 600/73, è differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€. 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.00 per altre attività). In caso di ricavi non superiori ai predetti limiti, l’adozione della contabilità semplificata, con la conseguente applicazione del regime di cassa, rappresenta il regime naturale e quindi per lo stesso non è necessaria / richiesta alcuna manifestazione di volontà del contribuente. Il contribuente può optare per il regime ordinario (tenuta della contabilità ordinaria e determinazione del reddito con il “principio di competenza”) con effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni. Conseguentemente nel caso di specie la snc che dal 2020 ha tenuto la contabilità ordinaria in luogo della contabilità semplificata per cassa (da comunicare tramite il rigo VO26 del mod. IVA 2021) è obbligata a mantenerla anche per il 2021 e il 2022. Dal 2023, al sussistere delle condizioni richieste, potrà revocare la scelta effettuata.

    Pubblicata il: 26-01-2021

    Oggetto

    Fattura acquisto dicembre 2020 ricevuta a gennaio 2021

    Domanda

    Una ditta individuale in contabilità semplificata ha effettuato un acquisto a fine dicembre 2020. La relativa fattura datata 29.12.2020 è stata “consegnata” da SdI il 4.1.2021. È corretto imputare l’IVA nel 2020 e il relativo costo nel 2021?

    Risposta

    Al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l’IVA, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente / committente. A tal fine va considerato che:
    – se SdI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella di messa a disposizione del cessionario / committente sul portale Fatture e Corrispettivi;
    – qualora SdI non riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la data di ricevimento (a partire dalla quale l’IVA diventa detraibile) corrisponde alla data di presa visione / scarico del file fattura.
    In particolare per le fatture ricevute nel 2021 la relativa IVA è detraibile con la liquidazione del mese di ricevimento (o dei mesi successivi), ovvero, da ultimo, nell’ambito del mod. IVA 2022 relativo al 2021. Per le fatture relative “ad operazioni effettuate nell’anno precedente” non è possibile applicare la c.d. “retro-detrazione”. Nel caso di specie per la fattura datata 2020 consegnata da SdI nel 2021 la relativa IVA è detraibile nel 2021. L’imputazione del costo è collegata al metodo utilizzato per la tenuta della contabilità semplificata. In particolare, in caso di opzione per il metodo “registrato=pagato” di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73, il costo relativo alla fattura, ancorchè datata 2020, è deducibile nel 2021. 

    Pubblicata il: 26-01-2021

    Oggetto

    Amministratore di srl e applicazione del regime forfetario

    Domanda

    Un geometra in regime forfetario nel 2020 è stato nominato amministratore di una srl esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materiale edile. Il geometra non è socio della società, per la carica di amministratore ha percepito un compenso pari a € 20.000 e non ha effettuato alcuna prestazione nei confronti della srl. La carica di amministratore “blocca” l’adozione del regime forfetario nel 2021?

    Risposta

    In merito all’adozione del regime forfetario l’art. 1, comma 57, Finanziaria 2015 prevede una serie di cause ostative ed in particolare:
    – in base alla lett. d), costituisce causa ostativa il controllo diretto / indiretto, da parte del soggetto, di srl esercenti attività economiche riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
    – in base alla lett. d-bis), non possono adottare il regime forfetario i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro;
    – in base alla lett. d-ter), è prevista l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 49 e 50, TUIR eccedenti € 30.000. Le somme relative alla carica di amministratore rientrano tra i redditi assimilati di cui al citato art. 50. Nel caso di specie il geometra può continuare nel 2021 ad applicare il regime forfetario in quanto non risultano integrate le predette cause ostative (in particolare i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non hanno superato la soglia di € 30.000).