Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 14-07-2020

    Oggetto

    Cessazione attività professionista forfetario e mancato incasso fatture emesse

    Domanda

    Un professionista in regime forfetario ha cessato l’attività chiudendo la partita IVA il 31.12.2019. A fine 2019 ha emesso le ultime fatture che però non sono state pagate dai clienti entro tale data. Le stesse non risultano incassate anche a fine giugno. Nel modello REDDITI 2020 è corretto dichiarare (solo) i compensi incassati nel 2019? Quelli che incasserà nel 2020 dovranno essere dichiarati quali compensi “occasionali” nel quadro RL del modello REDDITI 2021?

    Risposta

    Considerato che il contribuente forfetario determina il reddito in base al criterio di cassa, a prescindere dal tipo di attività esercitata (professionale o di impresa), ribadendo quanto specificato con riferimento alla cessazione dell’attività da parte di un lavoratore autonomo, nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E l’Agenzia delle Entrate evidenzia che quando ancora esistono ricavi / compensi fatturati e non ancora riscossi, ovvero costi ed oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria, l’attività non si può “considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
    Di conseguenza, prosegue l’Agenzia, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente forfetario dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi compilando il quadro LM del modello REDDITI fino all’ultima operazione concernente la riscossione dei crediti; fino a tale data non potrà, pertanto, chiudere la partita IVA.
    La stessa Agenzia comunque, in alternativa a quanto sopra, tenendo conto dell’esiguità delle operazioni che ne caratterizzano l’attività, in un’ottica di semplificazione, “consente” al contribuente di chiudere le proprie pendenze fiscali, imputando all’ultimo anno anche le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria.

    Pubblicata il: 01-07-2020

    Oggetto

    Soggetto ordinario 2020 ex forfetario e richiesta contributo a fondo perduto

    Domanda

    Un lavoratore autonomo dal 2020 ha dovuto uscire dal regime forfetario e adottare il regime ordinario. Considerato che non ha potuto beneficiare dell’indennità INPS prevista per i soggetti iscritti alla Gestione separata (è contestualmente anche dipendente) può richiedere il contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate. Come va calcolata la riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019?

    Risposta

    Al fine di determinare il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E ha evidenziato che per i soggetti aderenti al regime forfetarioi dati rilevanti per il calcolo ... – fatturato e corrispettivi nei mesi di
    aprile 2019 ... – sono comunque nella disponibilità dei contribuenti”.
    Come specificato dalla stessa Agenzia, considerato che per il calcolo del fatturato / corrispettivi, e di conseguenza della riduzione per il mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, assume rilevanza la data di effettuazione dell’operazione, va fatto riferimento alla data della fattura / corrispettivo giornaliero.
    Per il soggetto in esame al fine di individuare la riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019 devono essere considerate le fatture emesse nel mese di aprile 2019 quale contribuente forfetario e nel mese di aprile 2020 quale contribuente ordinario (va fatto quindi riferimento alla data fattura).

    Pubblicata il: 01-07-2020

    Oggetto

    Lavoratore autonomo pensionato e richiesta contributo a fondo perduto

    Domanda

    Un soggetto esercente un’attività di lavoro autonomo con iscrizione alla Gestione separata INPS non ha potuto beneficiare del bonus di € 600 in quanto titolare di pensione diretta. Lo stesso ora può richiedere il contributo a fondo perduto in presenza di una riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019?

    Risposta

    Come disposto dall’art. 25, comma 2, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancioil contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”. In merito va evidenziato che:
    – l’indennità di cui al citato art. 27, secondo quanto specificato dall’INPS nel Messaggio 20.3.2020, n. 1288, spetta ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di trattamento pensionistico diretto (quindi il soggetto in esame non ha potuto beneficiare dell’indennità di € 600);
    – l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E ha precisato, tra l’altro, che possono fruire del contributo a fondo perduto le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo che contestualmente possiedono lo status di lavoratore dipendente o di pensionato.
    Tenendo presente quanto sopra esposto, nel caso di specie il lavoratore autonomo “escluso”dall’indennità erogata dall’INPS (€ 600) può richiedere il contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate (verificando il rispetto del limite dei ricavi 2019 e della riduzione del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto a quello del mese di aprile 2019).

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    Versamenti periodici 2017 omessi e compilazione quadro VQ del mod. IVA 2020

    Domanda

    Un contribuente nel corso del 2019 ha versato alcune rate dei saldi IVA periodici 2017 a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate. Per tali versamenti è necessario compilare il nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il nuovo quadro VQ contenuto nel mod. IVA 2020, relativo al 2019, va utilizzato per determinare il credito IVA maturato in tale anno collegabile ai versamenti IVA periodici “non spontanei”, ossia quelli effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (considerata la sospensione disposta dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia“, il mod. IVA 2020 può essere presentato entro il 30.6.2020), il cui mancato versamento per l’anno di riferimento ha influenzato il saldo risultante dal relativo mod. IVA.
    In particolare tale fattispecie si riscontra con riferimento agli omessi versamenti IVA periodici 2018 che hanno determinato il “ricalcolo” dell’ammontare del credito IVA risultante dal mod. IVA 2019. In aggiunta, come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2020, la compilazione del nuovo quadro VQ interessa anche gli omessi versamenti IVA periodici relativi al 2019 (di fatto vanno compilati soltanto i campi 1, 2 e 3).
    Quindi, considerato che gli omessi versamenti IVA periodici 2017 non hanno influenzato il saldo a credito del mod. IVA 2018, il versamento degli stessi (ancorché in forma rateale) nel corso del 2019 non richiede la compilazione del nuovo quadro VQ del mod. IVA 2020.

    Pubblicata il: 16-06-2020

    Oggetto

    “Nuova” detrazione 110% per sostituzione infissi e impianto condizionamento

    Domanda

    Nel 2018 un contribuente ha rifatto il “cappotto” della propria abitazione (villetta unifamiliare). Nel 2020, a seguito delle agevolazioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio”, vorrebbe sostituire i vecchi infissi ed installare un impianto di condizionamento. Si chiede conferma della possibilità di usufruire del “Bonus 110%”.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.

    Risposta

    La detrazione nella misura del 110% introdotta dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è riconosciuta per alcuni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che soddisfano determinati paramenti.
    Ai fini in esame va considerato che:
    – la nuova detrazione del 110% è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021; non rilevano pertanto i lavori eseguiti (e pagati) precedentemente (nel caso di specie nel 2018);
    – con riferimento alla riqualificazione energetica degli edifici unifamiliari, la detrazione spetta per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento / raffrescamento / fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (anche abbinati all’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo) ovvero con impianti di microcogenerazione;
    – i restanti interventi di riqualificazione energetica rientrano nella detrazione in esame soltanto se eseguiti congiuntamente agli interventi espressamente previsti (e sopra richiamati);
    – è necessario che a seguito degli interventi eseguiti sia conseguito il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.
    Quanto sopra porta a concludere che gli interventi che il contribuente intende effettuare non rientrano nell’ambito di applicazione della “nuova” detrazione del 110%. Per gli stessi, al ricorrere delle condizioni e caratteristiche tecniche ordinariamente previste, sarà possibile fruire della detrazione IRPEF del 50%.