Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 26-04-2021

    Oggetto

    Compensazione credito IVA annuale / trimestrale ed esonero visto di conformità

    Domanda

    Una srl può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per il credito IVA avendo ottenuto una media ISA per il 2018-2019 superiore a 8,5. Dal mod. IVA 2021 risulta un credito di € 40.300. Nel 2021 la società presenterà delle richieste di compensazione riferite ai crediti IVA trimestrali (per il primo trimestre si prevede un credito pari a circa € 30.000). Come va inteso il limite di € 50.000 per l’esonero dal visto di conformità? È possibile presentare la
    dichiarazione annuale senza visto e poi apporre il visto sui mod. IVA TR?

    Risposta

    Il regime premiale a favore dei soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020”.
    Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa e pertanto per il 2021 va considerato il credito IVA 2020 e i crediti IVA trimestrali 2021.
    Nel caso di specie, quindi, la società può presentare il mod. IVA 2021 senza il visto di conformità (il credito IVA è inferiore al limite di € 50.000) e presentare i mod. IVA TR con il visto, al fine di “coprire” gli utilizzi superiori al predetto limite

    Pubblicata il: 06-04-2021

    Oggetto

    Contributo “Decreto Sostegni” e fatturato lavoratore autonomo forfetario

    Domanda

    Un ingegnere in regime forfetario ha emesso nel 2019 e nel 2020 fatture in formato cartaceo. Al fine della determinazione del contributo a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Sostegni” deve essere conteggiato il contributo integrativo INARCASSA?

    Risposta

    Al fine di usufruire del contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni” è necessario che i ricavi / compensi 2019 non siano superiori a € 10 milioni e che la media mensile del fatturato / corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% della media mensile del fatturato / corrispettivi 2019. A tal fine va fatto riferimento alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi). In particolare, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.6.2020, n. 15/E, emanata a commento dell’analogo contributo introdotto dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA. Così, per un lavoratore autonomo in regime ordinario, per la determinazione del fatturato va conteggiato anche il contributivo integrativo della relativa Cassa previdenziale nonchè la rivalsa (4%) del contributo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS. Infatti, tali somme hanno partecipato alla liquidazione IVA del periodo di riferimento. Si ritiene che tale conclusione debba essere applicata anche dai lavoratori autonomi in regime forfetario. Di conseguenza, nel caso di specie, l’ingegnere forfetario dovrà determinare il fatturato 2019 / 2020 conteggiando anche il contributo integrativo INARCASSA evidenziato nelle fatture emesse dall’1.1 al 31.12. Ciò consente di adottare un criterio omogeneo in caso di applicazione del regime forfetario soltanto in uno dei due anni di riferimento.

    Pubblicata il: 06-04-2021

    Oggetto

    Passaggio da contabilità semplificata a contabilità ordinaria dal 2021

    Domanda

    Una ditta individuale ha superato nel 2020 il limite dei ricavi previsto per la tenuta della contabilità semplificata. Quindi dal 2021 deve passare alla contabilità ordinaria. In sede di predisposizione del bilancio iniziale come devono essere rilevate le rimanenze?

    Risposta

    A partire dall’1.1.2017, per effetto della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza, fermo restando che, il nuovo regime non è un regime di cassa “puro” ma è “improntato alla cassa”. Si rammenta che la possibilità, da parte di un’impresa individuale / società di persone, di tenere la contabilità semplificata è collegata all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente differenziato a seconda del tipo di attività esercitata (€ 400.000 per prestazioni di servizi / € 700.000 per altre attività). Ai fini della determinazione del reddito non rilevano le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli.
    Nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che in caso di passaggio dalla contabilità semplificataper cassa” a quella ordinaria, le rimanenze di merci:
    il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto in base al principio di cassa non rilevano fiscalmente come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dalla contabilità semplificata;
    – il cui pagamento non è stato effettuato, rilevano come esistenze iniziali in applicazione del principio di competenza.
    Ne consegue che l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 (da indicare nell’apposito prospetto delle attività / passività iniziali) fiscalmente rilevante è costituito soltanto dalle merci il cui costo non è stato pagato entro il 31.12.2020.
    A tal fine è necessario rettificare l’ammontare delle esistenze iniziali 2021 indicate in contabilità per la parte già dedotta mediante una variazione in aumento nel mod. REDDITI / IRAP.
    Anche in caso di opzione per il metodo c.d. “registrato = incassato / pagato” risulta applicabile il medesimo principio; tuttavia la verifica del costo dedotto durante il regime di contabilità semplificata va effettuata avendo riguardo alle fatture annotate sul registro IVA degli acquisti. 

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento saldo IVA 2019 e rigo VA16 mod. IVA 2021

    Domanda

    Il saldo IVA 2019 sospeso causa COVID-19 va indicato a rigo VA16 del mod. IVA 2021?

    Risposta

    Nell’ambito del mod. IVA 2021 è stato inserito nel quadro VA il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza COVID-19. Devono compilare il nuovo rigo i soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo 2019, risultante dal mod. IVA 2020) avvalendosi delle predette disposizioni.

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Trasformazione sas in ditta individuale e compilazione mod. IVA 2021

    Domanda

    In caso di trasformazione di una sas in ditta individuale avvenuta in data 22.12.2020 come deve essere presentato il mod. IVA 2021?

    Risposta

    Come desumibile dalle istruzioni del mod. IVA 2021, in presenza di operazioni straordinarie avvenute nel corso del 2020 che hanno comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione annuale va presentata unicamente dal soggetto avente causa (titolare ditta individuale) e predisposta come segue:   

    Frontespizio, nel quale riportare i dati del titolare della ditta individuale;
    modulo 1, nel quale indicare i dati relativi alle operazioni effettuate dal titolare della ditta individuale nel 2020 unitamente a quelle effettuate dalla sas dopo l’ultima liquidazione periodica e fino alla data dell’operazione straordinaria. I quadri VX e VT, riferiti ai dati complessivi dei soggetti partecipanti all’operazione, vanno compilati esclusivamente nel modulo in esame;
    modulo 2, nel quale indicare i dati delle operazioni effettuate dalla sas fino all’ultima liquidazione periodica eseguita, riportando a rigo VA1, campo 1 la partita IVA della società (dante causa).