Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 07-05-2024

    Oggetto

    Detrazione spese c.d. “Bonus verde”

    Domanda

    Una persona fisica nel 2021 ha sostenuto spese (€ 1.800) per la piantumazione delle siepi e del manto erboso per le quali ha beneficiato del c.d. “Bonus verde”. Ora nel 2024 vorrebbe sostituire l’impianto d’irrigazione del giardino. L’ammontare della spesa (preventivo) sarà pari a € 4.500. Tali spese saranno interamente deducibili nel mod. REDDITI 2025 oppure soltanto per un importo pari a € 3.200 (pari al limite massimo di spesa di € 5.000 al netto delle spese dedotte nel 2021)?

    Risposta

    L’agevolazione c.d. “Bonus verde”, introdotta dalla Finanziaria 2018 e da ultimo prorogata fino al 31.12.2024 dalla Finanziaria 2022, prevede la possibilità di fruire della detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute mediante sistemi di pagamento tracciabili per “interventi relativi alla:
    – «sistemazione verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    – realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.”
    La detrazione, calcolata su un importo massimo di € 5.000 per immobile, va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
    Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, sono agevolabili le opere di sistemazione ex novo o che comportano il radicale rinnovamento dell’esistente, mentre non sono agevolabili gli interventi di manutenzione ordinaria (da ultimo Circolare 26.6.2023, n. 17/E).
    Nella fattispecie in esame l’intervento rientra tra quelli agevolabili solo se rappresenta un intervento di radicale rinnovamento rispetto all’impianto esistente che viene sostituito.
    La disciplina sopra richiamata non fa alcun espresso riferimento all’esecuzione di lavori che si protraggono per più anni / eseguiti in annualità diverse.
    Considerata la modalità con la quale la disciplina è stata di anno in anno prorogata si ritiene che il massimale di spesa di € 5.000 sia riferito al singolo anno di sostenimento delle spese semprechè relative ad autonomi interventi.

    Pubblicata il: 23-04-2024

    Oggetto

    Detrazione provvigione acquisto abitazione principale

    Domanda

    Una persona fisica ha pagato nel mese di dicembre 2023 ad una agenzia immobiliare una provvigione pari a € 7.000 (IVA compresa) per l’attività di intermediazione per l’acquisto di un appartamento. Il rogito dell’appartamento è stato effettuato nei primi giorni del 2024 e da tale data l’immobile è stato utilizzato quale abitazione principale. Considerato che l’acquisto dell’appartamento è avvenuto nel 2024, la detrazione relativa alla provvigione può essere fruita nel mod. REDDITI 2024 relativo al 2023 o è necessario imputarla nel mod. REDDITI 2025 relativa al 2024?

    Risposta

    Con riferimento ai compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione IRPEF del 19%, per un importo non superiore a € 1.000 per ciascuna annualità. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.6.2023, n. 14/E, la detrazione in esame spetta a condizione che l’importo pagato sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile. Inoltre, è richiesto alle parti, all’atto della cessione, ancorché assoggettata ad IVA, di rendere un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla presenza o meno di un mediatore (in caso positivo, riportandone i dati identificativi nonché l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa). La detrazione spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario / postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Le spese devono essere riportate nel quadro RP del mod. REDDITI relativo all’anno in cui sono state effettivamente sostenute, nei righi da RP8 a RP13, utilizzando il codice “17”.
    Nel caso in esame, nel rispetto di quanto sopra evidenziato, la provvigione pagata all’agenzia immobiliare nel mese di dicembre 2023, va riportata nel quadro RP del mod. REDDITI 2024 relativo al 2023 (anno di sostenimento) per un importo massimo di € 1.000.

    Pubblicata il: 23-04-2024

    Oggetto

    Investimento 4.0 “prenotato” nel 2022

    Domanda

    Una srl ha firmato a fine 2022 un ordine / preventivo per l’acquisto di un macchinarioIndustria 4.0” versando contestualmente un acconto del 20%. Il bene è stato consegnato a novembre 2023 e sarà interconnesso nel corso del 2024. La società può usufruire del credito nella misura del 40% prevista per gli investimenti effettuati nel 2022?

    Risposta

    La Finanziaria 2021, ha previsto che alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016, ossia
    beni materiali “Industria 4.0”:
    – a decorrere dall’1.1.2022 e fino al 31.12.2022;
    ovvero
    – entro il 30.11.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2,5 milioni.
    Di conseguenza, considerato che nel caso in oggetto il bene è stato “prenotato” (con la sottoscrizione dell’ordine e il versamento dell’acconto del 20%) entro il 31.12.2022, l’agevolazione spetta in tale misura. Infatti, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 3.2.2022, n. 71, il diritto al credito d’imposta e la relativa misura sono collegati all’effettuazione dell’investimento / “prenotazione” del bene.
    L’utilizzo del credito d’imposta è invece collegato con l’entrata in funzione del bene, a condizione che nello stesso periodo d’imposta intervenga anche l’interconnessione dello stesso al sistema aziendale.
    Qualora l’interconnessione sia avvenuta in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione del credito d’imposta può iniziare solo da tale successivo momento.
    Infatti, la tardiva interconnessione non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina (soltanto) lo slittamento in avanti della fruizione del beneficio.

    Pubblicata il: 23-04-2024

    Oggetto

    Fattura elettronica cessione autovettura acquistata con detrazione IVA limitata

    Domanda

    Un ingegnere deve fatturare la cessione della propria autovettura acquistata nel 2017 con detrazione dell’IVA nella misura del 40%. L’importo concordato per la cessione va assoggettato ad IVA (22%) limitatamente al 40%, come prescritto dall’art. 13, DPR n. 633/72. La quota senza IVA va identificata con il codice natura operazione N2.2?

    Risposta

    La risposta è positiva. La quota non soggetta ad IVA relativa alla cessione dell’autovettura acquistata con detrazione dell’imposta limitata, pari al 60% dell’importo concordato, va identificata in fattura dal codice natura N2.2.
    Il predetto codice è utilizzabile in presenza di operazioni non soggette ad IVA (altri casi), diverse dalle operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, identificate dal codice N2.1.

    Pubblicata il: 09-04-2024

    Oggetto

    Completamento capannone categoria catastale F3

    Domanda

    Una srl a fine febbraio 2024 ha acquistato da un’impresa edile un capannone in corso di costruzione accatastato nella categoria F3. Nel mese di aprile 2024 la società intende affidare i lavori di completamento della costruzione a singole imprese specializzate (nel rispetto di quanto previsto dal permesso di costruire rilasciato all’impresa edile). É possibile richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%?

    Risposta

    Come previsto dal n. 127-undecies) al n. 127-quinquiesdecies), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% è riservata all’acquisto / costruzione / fornitura di beni destinati alla costruzione di edifici abitativi nonché agli interventi di ristrutturazione.
    Conseguentemente, per i lavori di completamento di un capannone (edificio non abitativo), che ricadono nell’ambito della costruzione ex novo dell’edificio (non nella relativa ristrutturazione), va applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22%.