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Pubblicata il: 20-07-2021
Soggetti ISA per i quali si applica una causa di esclusione e regime premiale
Per i soggetti che rientrano in una causa di esclusione connesse agli effetti Covid (codici 15, 16 e 17), non è possibile beneficiare del regime premiale. Pur rientrando tra le cause di esclusione sopra indicate, è possibile facoltativamente scegliere di presentare il modello ISA non indicando la causa di esclusione e, nel caso di voto superiore a 8, accedere al beneficio premiale?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/2021 precisa, relativamente alle nuove cause di esclusione 15, 16 e 17 (Modello REDDITI), che le stesse sono connesse a situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso per tale annualità si sono manifestati con significatività tale da non consentire una corretta applicazione degli ISA, anche tenuto conto degli specifici correttivi elaborati proprio al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia stessa. Prosegue la circolare citata che: “Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per cui sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali ..........................”.
È del tutto evidente che applicare l’ISA in presenza di cause di esclusione e conseguentemente attribuire al contribuente i benefici del regime premiale, espone il medesimo al rischio, in sede di verifica, del disconoscimento dei benefici attribuiti.
Inoltre, come da istruzioni parte generale alla compilazione degli ISA e come da istruzioni alla compilazione del modello REDDITI, occorre comunque presentare il modello ISA, indicando la relativa causa di esclusione.
Pubblicata il: 13-07-2021
Manutenzione straordinaria immobile e “bonus mobili"
Una persona fisica nel 2020 ha sostenuto:
– nel mese di marzo, circa € 18.000 per la sostituzione della cucina dell’abitazione principale;
– nel mese di settembre, circa € 3.000 per il rifacimento del bagno della medesima abitazione.
Nel mod. REDDITI 2021, oltre alla detrazione del 50% per le spese di rifacimento del bagno, può usufruire anche del c.d. “bonus mobili” per la sostituzione della cucina?
La Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha confermato anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”, ossia la detrazione IRPEF del 50% sulle spese di importo non superiore a € 10.000, sostenute (pagate) nel 2020 per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati all’arredo di immobili oggetto di lavori di recupero edilizio per i quali il contribuente fruisce della relativa detrazione a condizione che tali lavori siano iniziati a partire dall’1.1.2019.
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate nella “Guida bonus mobili ed elettrodomestici” disponibile sul proprio sito Internet è necessario che le spese per l’acquisto di mobili / elettrodomestici siano sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio.
In altre parole, quindi:
– è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia antecedente alla data di sostenimento della spesa per i lavori di recupero edilizio, purché risulti successiva alla data di inizio dei lavori;
– non è possibile fruire della detrazione qualora la spesa per l’acquisto dei mobili / elettrodomestici sia sostenuta in data antecedente rispetto all’inizio dei lavori di recupero edilizio.
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Natale” e compilazione rigo RS401
Il titolare di una ditta individuale esercente l’attività di ristorante ha ricevuto nel mese di gennaio 2021 il contibuto a fondo perduto previsto dal c.d. “Decreto Natale”. Tale sovvenzione deve essere evidenziata nel prospetto “Aiuti di Stato” del mod. REDDITI 2021 o dovrà essere riportata nel mod. REDDITI 2022, in quanto incassato nel 2021?
L’art. 2, DL n. 172/2020, c.d. “Decreto Natale” ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti l’attività dei servizi di ristorazione interessati dalle restrizioni riguardanti la mobilità delle persone sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2021.
ll contributo, riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è corrisposto “automaticamente” dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Nel mod. REDDITI 2021 è presente il prospetto “Aiuti di Stato” (rigo RS401) riservato all’indicazione degli aiuti fiscali, tra i quali sono ricompresi i contributi a fondo perduto COVID-19, da iscrivere nel “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” (RNA).
Le istruzioni specificano che il prospetto va compilato con riferimento:
– agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2020;
– agli aiuti di cui alla specifica Tabella “Codici aiuti di Stato”.
Considerato che il presupposto della fruizione del contributo in esame si è verificato nel 2020, le relative informazioni vanno evidenziate nel rigo RS401 del mod. REDDITI 2021 (in particolare il bonus è identificato dal codice aiuto “28”).
Liquidazione srl e modelli dichiarativi utilizzabili
Una srl ha deliberato la messa in liquidazione in data 30.4.2020. La liquidazione è stata chiusa il 30.12.2020. Posto che per il periodo 1.1.2020-29.4.2020 la dichiarazione dei redditi / IRAP va presentata con il mod. 2020 (periodo d’imposta 2019) si chiede se ciò valga anche per il periodo
30.4.2020-30.12.2020.
La risposta è affermativa. Le istruzioni Parte generale del mod. REDDITI 2021 SC, dopo aver precisato che:
– i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2020, il mod. REDDITI 2021;
– il modello REDDITI 2021 va utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso al 31.12.2020;
– si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31.12;
specificano che ai fini IRES, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31.12.2020, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il mod. REDDITI 2020 (modello “vecchio”).
Anche ai fini IRAP i contribuenti con periodo d’imposta chiuso anteriormente al 31.12.2020 devono utilizzare il mod. IRAP 2020 (modello “vecchio”).
Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401
Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice “999” oppure non va indicato in tale rigo?