Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-03-2021

    Oggetto

    Industria 4.0, il credito non fruito nel 2020 per incapienza si somma alla quota del 2021

    Domanda

    Una società in contabilità semplificata per registrazione e regime Iva trimestrale, acquista un bene Industria 4.0 con interconnessione del valore di 27mila euro, Iva esclusa. In base alla legge 178/2020 il credito d’imposta spettante è pari al 50% e cioè 13.500 euro, ripartito in tre quote annuali di 4.500 euro cadauna. Considerato che la società nel 2020 non aveva tributi da versare non ha potuto compensare la quota di credito 2020 di 4.500 euro. Si chiede per il caso specifico se il credito di 4.500 euro, non goduto nel 2020, può essere cumulato con la quota del 2021 (4.500 euro, più 4.500 euro, uguale a 9mila euro) e la terza quota nel 2022. Oppure si può solo compensare 4.500 euro e le restanti due quote nel 2023?

    Risposta

    L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2021, ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte della quota annuale del credito d’imposta maturato a fronte di investimento in beni strumentali, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. Pertanto, sarà possibile utilizzare l’eccedenza di 4.500 euro, non utilizzata per incapienza nel 2020, aggiungendola alla quota di 4.500 euro di competenza del 2021.

    Pubblicata il: 23-02-2021

    Oggetto

    Bonus canoni di locazione 2020 pagati nel 2021

    Domanda

    Un’impresa ha corrisposto nei primi giorni del mese di febbraio 2021 i canoni di locazione, dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività, relativi ai mesi da marzo a giugno 2020. Può usufruire, al sussistere dei requisiti richiesti, del credito d’imposta c.d. “bonus canoni di locazione” ancorché il pagamento dei predetti canoni sia avvenuto nel 2021?

    Risposta

    Il credito d’imposta c.d. “bonus canoni locazione” (Decreto Rilancio), è subordinato all’avvenuto pagamento dei canoni relativi ai mesi di riferimento (per la generalità dei soggetti, da marzo a giugno 2020). Il credito d’imposta è commisurato all’importo “versato nel periodo d’imposta 2020”. Tale riferimento induce(va) a ritenere che il pagamento dovesse necessariamente intervenire entro il 31.12.2020.
    Tuttavia, con la Risposta 5.10.2020, n. 440 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il beneficio è riconosciuto anche in caso di pagamento anticipato nel 2019 dei canoni riferiti al 2020. In tale ipotesi, è necessario individuare le rate relative ai mesi di spettanza del bonus.
    Con riguardo al pagamento nel corso del 2021 dei canoni relativi ai mesi agevolabili 2020, nella Relazione illustrativa al DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis” (poi trasfuso, in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori), che ha esteso l’agevolazione ai mesi da ottobre a dicembre 2020 a favore di specifici soggetti, è stato precisato che il credito d’imposta riferito al canone di dicembre 2020 spettaanche se il relativo versamento è effettuato nell’anno 2021”.
    Recentemente l’Agenzia delle Entrate nel corso del consueto incontro di inizio anno ha confermato tale orientamento, chiarendo che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche relativamente ai canoni 2020 pagati nel 2021, senza alcuna ulteriore specificazione in merito ai mesi cui i canoni si riferiscono.
    Di conseguenza, nel caso di specie, il soggetto interessato può usufruire del bonus in esame per i canoni di locazione riferiti al periodo marzo - giugno 2020 corrisposti a febbraio 2021.

    Pubblicata il: 23-02-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento acconto IVA e rigo VA16 mod. IVA 2021

    Domanda

    Un contribuente trimestrale ha beneficiato della sospensione del versamento dell’acconto IVA 2020 fino al 16.3.2021. Alla scadenza del 28.12.2020 ha comunque versato una parte dell’acconto. A rigo VA16 del mod. IVA 2021 va riportato l’importo totale dell’acconto o l’importo al netto di quanto versato il 28.12.2020?

    Risposta

    Preme evidenziare che la fattispecie sopra descritta va identificata nel nuovo rigo VA16 del modello IVA 2021 con il codice13”. Nel caso prospettato si ritiene che nel campo 2 di tale rigo debba essere indicato l’ammontare totale dovuto a titolo di acconto IVA 2020, ancorché una parte dello stesso sia stata versata il 28.12.2020.

    Pubblicata il: 23-02-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento acconto IVA 2020 e applicazione maggiorazione dell’1%

    Domanda

    Un contribuente trimestrale avendo subito una riduzione superiore al 33% del fatturato del mese di novembre 2020 rispetto a quello del mese di novembre 2019 ha differito al 16.3.2021 il versamento dell’acconto IVA 2020. Versando entro tale data la somma dovuta va applicata la maggiorazione
    dell’1% prevista a carico dei contribuenti trimestrali?

    Risposta

    La risposta è negativa. Inoltre, i versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020, sospesi a favore dei soggetti che hanno subito
    una riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di novembre 2020 rispetto a quello del mese di
    novembre 2019, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.3.2021 o in un massimo di 4 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

    Pubblicata il: 09-02-2021

    Oggetto

    Inizio attività nel 2021 già esercitata in precedenza - REGIME FORFETTARIO -

    Domanda

    Un contribuente intende esercitare un’attività che lo stesso aveva già svolto nel periodo 2008 - 2012. Nel modello di inizio attività sceglie il regime forfetario. Avendo già esercitato nel passato la medesima attività al contribuente è inibito applicare l’aliquota ridotta dell’imposta sostitutiva (5%)?.

    Risposta

    Come previsto dalla Finanziaria 2015 è possibile “avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività … di presumere la
    sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 …”. Il soggetto che inizia l’attività:
    in possesso dei requisiti di “novità” può accedere al regime forfetario “start up” con applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per i primi 5 anni di attività;
    privo dei requisiti di “novità” può adottare il regime forfetario con applicazione dell’aliquota ordinaria del 15%.
    L’applicazione del regime “start up” richiede che:
    a. il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
    b. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
    c. qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (€ 65.000).
    Nel caso di specie, poiché il soggetto non ha esercitato alcuna attività nei 3 anni precedenti potrà applicare dal 2021 il regime forfetario “start up”, usufruendo dell’aliquota ridotta del 5% fino al 2025.