Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Regolarizzazione comunicazione liquidazioni periodiche e compilazione mod. IVA

    Domanda

    Si chiede se è possibile correggere nel mod. IVA gli errati invii delle liquidazioni periodiche 2020 e se le relative sanzioni vanno calcolate per singolo trimestre.

    Risposta

    In base all’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è prevista l’applicazione della sanzione di € 500, ridotta a € 250 se la comunicazione è inviata / corretta entro 15 giorni dalla scadenza.
    L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.7.2017, n. 104/E, dopo aver specificato “la natura amministrativo – tributaria” del citato regime sanzionatorio, ha “riconosciuto” l’applicabilità del ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97 per la regolarizzazione delle violazioni commesse.
    La regolarizzazione può essere effettuata utilizzando alternativamente una delle seguenti modalità:
    – presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti. In tal caso non è necessario compilare il quadro VH del mod. IVA 2021;
    – compilazione del quadro VH del mod. IVA 2021 con tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di correzione. In tal caso non è necessario presentare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche con i dati corretti.
    A prescindere della modalità adottata resta fermo il versamento della sanzione per ogni comunicazione da correggere prevista dal citato comma 2-ter, ridotta per effetto del ravvedimento.

    Pubblicata il: 01-04-2021

    Oggetto

    Sospensione versamento acconto IVA e rigo VA16 mod. IVA 2021

    Domanda

    L’acconto IVA 2020 che sarà versato il 16.3.2021 va indicato a rigo VA16 del mod. IVA 2021?

    Risposta

    Tra i provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti, emanati a seguito dell’emergenza COVID-19, rientra anche l’art. 13-quater, DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” che ha disposto, a favore di determinate categorie di soggetti, il differimento al 16.3.2021 dei versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre, compreso quindi anche l’acconto IVA 2020. L’ammontare dell’acconto IVA 2020, ancorchè versato il 16.3.2021, va indicato a rigo VA16 indicando a campo 1 il codice “13”.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Determinazione plusvalenza cessione capannone

    Domanda

    Una snc a fine 2020 ha ceduto un capannone di sua proprietà per € 800.000. In contabilità non è stato suddiviso l’importo riferito al terreno. Gli ammortamenti sono stati dedotti considerando la quota del 20% imputabile al terreno. Al fine di individuare la plusvalenza tassabile va effettuata una
    riduzione proporzionale alla quota del terreno?

    Risposta

    Nella Circolare 16.2.2007, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione del fabbricato comprensiva dell’area, genera un’unica plusvalenza / minusvalenza pari alla differenza fra il corrispettivo della cessione e il costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato
    comprensivo dell’area. Lo scorporo dell’area, come confermato dalla stessa Agenzia nella Risoluzione 25.8.2009, n. 237/E rileva soltanto al fine della determinazione delle quote di ammortamento e non ai fini della determinazione della plusvalenza / minusvalenza in sede di cessione dell’immobile.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” e comunicazione al MISE

    Domanda

    Il 18.7.2020 una società ha acquistato un macchinario rientrante tra i beni della Tabella A, Finanziaria 2017 per i quali è riconosciuto il credito d’imposta “Industria 4.0” previsto dalla Finanziaria 2020. La società, non avendo provveduto ad inviare al MISE la specifica comunicazione richiesta, ha comunque diritto a beneficiare dell’agevolazione?

    Risposta

    Relativamente agli acquisti di beni materiali strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2020 (ovvero 30.6.2021 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2020), per i quali, la Finanziaria 2020, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% fino a € 2,5 milioni - 20% da € 2,5 a € 10 milioni, è previsto l’invio al MISE di un’apposita comunicazioneal solo fine di consentire al Ministero ... di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.
    A tal proposito il MISE, con Comunicazione 20.5.2020, ha specificato che:
    – tale adempimento “non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti”;
    – la comunicazione va inviata a consuntivo, ossia successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono effettuati gli investimenti agevolati. Di conseguenza, con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020 la comunicazione dovrà essere inviata nel 2021.

    Lo stesso Ministero, con l’Avvertenza 29.12.2020, ha reso noto che “è in corso di predisposizione” il Decreto che individuerà le modalità ed i termini di invio della stessa.
    Merita evidenziare che la predetta comunicazione è richiesta anche per acquisti di beni immateriali agevolati di cui alla Tabella B per i quali spetta un credito d’imposta nella misura del 15% mentre non è necessaria per gli acquisti dei c.d.beni generici”, ossia non rientranti nelle citate Tabelle, per i quali il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
    Peraltro, il medesimo adempimento interessa anche gli acquisti dei beni materiali e immateriali “Industria 4.0” effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 (ovvero 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine e pagamento di un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022) per i quali spetta il
    credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2021.

    Pubblicata il: 26-03-2021

    Oggetto

    Adeguamento tracciato RT e spettanza credito d’imposta

    Domanda

    Un commerciante di abbigliamento ha recentemente aggiornato il proprio RT con il tracciato previsto per laLotteria degli scontrini”, sostenendo una spesa di € 250 + IVA. Per tale spesa può beneficiare del credito d’imposta previsto in caso di adeguamento del RT?

    Risposta

    La risposta è negativa. Il comma 6-quinquies dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha previsto un credito d’imposta a favore dei commercianti al minuto / soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 per l’acquisto / adattamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta (max € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento). Tale agevolazione è limitata alle spese sostenute nel 2019 e 2020. Di conseguenza per le spese di adeguamento del RT sostenute nel 2021 non è prevista alcuna agevolazione.