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Pubblicata il: 23-12-2021
Distribuzione riserva di utili e contributi COVID-19
Una srl ha approvato il bilancio 2020 nel mese di giugno 2021, procedendo all’accantonamento a riserva dell’utile. Entro il 31.12.2021 i soci intendono prelevare una parte degli utili accantonati. Avendo ricevuto aiuti COVID-19 a titolo di contributo a fondo perduto previsto dal DL n. 34/2020 e dal DL n. 137/2020 la società doveva “vincolare” parte dell’utile accantonato a riserva indisponibile?
La società che ha ricevuto nell’esercizio 2020 aiuti COVID-19 non è tenuta a vincolare una parte dell’utile conseguito a riserva indisponibile, posto che le disposizioni in materia di tali agevolazioni non prevedono alcunché al riguardo. L’obbligo di destinare l’utile realizzato ad una riserva indisponibile è previsto, ad esempio, in caso di utilizzo della sospensione degli ammortamenti 2020, come disposto dall’art. 60, comma 7-ter, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.
Pubblicata il: 23-12-2021
Prestazione resa da un forfetario ad un forfetario e mod. CU
Un ingegnere forfetario ha incassato nel 2020 una fattura emessa ad un collega anch’esso forfetario. Entro il 30.11.2021 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2021) non ha ricevuto la CU relativa a quanto incassato nel 2020. Il mancato rilascio del mod. CU da parte del cliente è un comportamento corretto? In caso contrario, è possibile richiedere allo stesso il rilascio in ritardo della CU?
I contribuenti forfetari, in luogo del rilascio / invio all’Agenzia delle Entrate del mod. CU, devono compilare la specifica Sezione presente nel quadro RS del mod. REDDITI (rigo RS371 - RS373) indicando il codice fiscale del percipiente e il compenso corrisposto. Nel caso di specie il comportamento tenuto dal cliente è corretto.
Pubblicata il: 16-11-2021
Cessione tablet PC e applicazione reverse charge
Una srl esercente l’attività di commercio all’ingrosso di beni / attrezzature elettroniche per l’informatica deve cedere un tablet PC ad una snc che lo utilizza quale bene strumentale. È corretto applicare l’IVA del 22% in quanto la snc può essere definita “cessionario-utilizzatore” del bene?
Alle cessioni di:
– console da gioco, tablet PC e laptop;
– dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
è applicabile il "reverse charge" ex art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
Tale meccanismo prevede l’emissione della fattura da parte del cedente senza addebito d’imposta; l’acquirente integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa IVA e provvede ad annotarla nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e nel registro degli acquisti.
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.5.2016, n. 21/E e ribadito nella Risposta 1.10.2021, n. 643 il reverse charge è applicabile “per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”.
In particolare, come sottolineato nella citata Risposta n. 643, “i cedenti (non venditori al dettaglio) dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d’imposta ... con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633)”.
In tale contesto non è possibile non applicare il reverse charge a richiesta dell’acquirente e in base all’uso che quest’ultimo farà del bene acquistato.
Mod. IVA 2021 integrativo e visto di conformità
Una srl ha presentato il modello IVA 2021 entro il 30.4.2021 evidenziando un credito IVA pari a circa € 18.000, senza il visto di conformità. Volendo utilizzare parte del credito IVA 2020 residuo per il versamento dell’acconto IRES 2021 per un importo superiore al limite di € 5.000, è possibile presentare (ora) una dichiarazione integrativa con il visto di conformità?
La risposta è positiva. In base all’art. 10, comma 1, DL n. 78/2009, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale tramite il modello F24 (codice tributo “6099”) il credito annuale per importi superiori a € 5.000 devono presentare la dichiarazione munita del visto di conformità, apposto da un soggetto abilitato.
L’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito IVA annuale è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. La possibilità di presentare un modello IVA integrativo al fine di apporre il visto di conformità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.10.2015, n. 35/E.
Trasformazione snc in srl e compilazione Frontespizio mod. REDDITI 2021
In data 1.3.2021 una snc si è trasformata in srl. Con riferimento al Frontespizio del modello REDDITI 2021 SP relativo al 2020 si chiede se sia corretto riportare i seguenti dati:
– Stato: codice 1
– Natura giuridica: codice 24
– Situazione: codice 6
La risposta è positiva. Infatti, il modello REDDITI 2021 SP oggetto del quesito è riferito al (intero) periodo d’imposta 2020, da considerare “normale”. Tale dichiarazione va presentata entro il 30.11.2021. Sarà nel modello REDDITI 2021 SP relativo al periodo 1.1 - 28.2.2021 (ante trasformazione), da
presentare entro il 31.12.2021, che a campo “Situazione” va riportato il codice “5” (periodo d’imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES e viceversa).