Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Applicazione regime forfetario e cessazione rapporto di lavoro

    Domanda

    Un contribuente è stato licenziato nel mese di marzo 2021. Ora intende iniziare una attività di lavoro autonomo. Può adottare il regime forfetario pur avendo percepito nel 2020 un reddito di lavoro dipendente di € 45.000, avendo perso il lavoro nel 2021?

    Risposta

    Va innanzitutto evidenziato che a seguito della modifica dell’art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014, ad opera della Finanziaria 2020, con l’inserimento della lett. d-ter) è stata reintrodotta la causa di esclusione in base alla quale il regime forfetario non può essere adottato dai soggetti che nell’anno
    precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000. La limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro (in ogni caso il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro).
    Tale causa di esclusione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 11.2.2020, n. 7/E non si discosta da quella prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario, e pertanto valgono i chiarimenti forniti nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E.
    Recentemente la stessa Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello 23.5.2021, n. 368 relativa ad un soggetto che a seguito delle dimissioni formalizzate nel 2020 ha cessato effettivamente il rapporto di lavoro nel 2021 al termine del periodo di preavviso, dopo aver ribadito quanto chiarito
    nella citata Circolare n. 10/E, precisa che “ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario”.
    In base a tale precisazione, il soggetto in esame nel 2021 non può applicare il regime forfetario in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente (oltre ad aver superato il limite di € 30.000 nel 2020). Nel 2022, potrà applicare il regime forfetario, a condizione che non operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.

    Pubblicata il: 18-05-2021

    Oggetto

    Credito d’imposta beni strumentali e acquisto telefono cellulare

    Domanda

    Una ditta individuale ha acquistato nel mese di settembre 2020 un telefono cellulare utilizzato nell’esercizio dell’attività. Ai fini della determinazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), pari al 6% del costo, quale valore va assunto? Il valore civilistico o il costo fiscalmente rilevante, pari all’80% dello stesso?

    Risposta

    Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali “generici“ previsto per gli investimenti effettuati nel 2020 (ovvero fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione), va determinato avendo riguardo al costo fiscalmente rilevante del bene. Di conseguenza lo stesso va determinato applicando il 6% sul costo di acquisto del telefono cellulare (comprensivo del 50% dell’IVA indetraibile), assunto nella misura dell’80% del relativo ammontare. Merita evidenziare che con riferimento ai beni acquistati nel 2020 e, in particolare nel periodo 16.11 - 31.12.2020, è previsto il credito d’imposta di cui alla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) nella maggior misura del 10%.

    Pubblicata il: 05-05-2021

    Oggetto

    Detrazione spese ristrutturazione / acquisto mobili e decesso del contribuente

    Domanda

    A seguito del decesso nel 2020 del genitore, un contribuente ha ricevuto in successione un appartamento per il quale il genitore ha beneficiato della detrazione IRPEF del 50% per le spese di ristrutturazione nonché del c.d. “bonus mobili”. Considerato che l’erede conserva il possesso dell’appartamento, le quote non ancora fruite dal genitore possono essere recuperate dal figlio?

    Risposta

    La possibilità di fruire delle quote residue della detrazione IRPEF non fruite dal de cuius è prevista, con riferimento alla detrazione spettante per le spese di recupero del patrimonio edilizio (a condizione che l’erede mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile) ma non è prevista per la detrazione del 50% per le spese di arredo dell’immobileristrutturato”. Le quote del c.d. “bonus mobili” non fruite dal de cuius, pertanto, non possono
    essere portate in detrazione dall’erede.

    Pubblicata il: 05-05-2021

    Oggetto

    “Bonus mobili” e spese riqualificazione energetica

    Domanda

    Un contribuente persona fisica entro il mese di maggio 2021 concluderà e pagherà un intervento di riqualificazione energetica nel proprio appartamento (installazione pannelli solari e impianto di climatizzazione invernale). Si chiede se può acquistare entro il 31.12.2021 mobili / arredi / grandi elettrodomestici (fino a € 16.000) beneficiando così anche del c.d.bonus mobili”.

    Risposta

    L’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 prevede espressamente che per fruire della detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario aver sostenuto spese per le quali si beneficia della detrazione IRPEF relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio. Inoltre, nella Circolare 8.7.2020, n. 19/E, confermando quanto già chiarito in passato, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per fruire del c.d. “bonus mobili” è necessario che i lavori eseguiti rientrino tra gli interventi edilizi di cui all’art. 3, lett. a), b), c), e d), DPR n. 380/2001 o tra quelli del c.d. “sisma bonus”.
    Diversamente, non consentono di usufruire del bonus in esame le spese relative all’acquisto di box auto pertinenziali e quelle per interventi di risparmio / riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 e all’art. 14, DL n. 63/2013.
    Va inoltre considerato che nella citata Circolare n. 19/E la stessa Agenzia ha precisato che è possibile fruire del “bonus mobili” se gli interventi eseguiti rientrano tra gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che possono essere classificati almeno quale manutenzione straordinaria. Possono rientrare in tale fattispecie, ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di un impianto dotato di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, l’installazione / integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, la sostituzione della caldaia ovvero l’installazione dei pannelli solari.
    Da quanto sopra deriva pertanto che, se per le spese sostenute il contribuente fruisce della detrazione IRPEF del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica non è possibile fruire del c.d. bonus mobili”, mentre se per le stesse fruisce della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in quanto interventi tesi al risparmio energetico di cui alla lett. h) del citato art. 16-bis, è possibile fruire anche del c.d. “bonus mobili”.

    Pubblicata il: 26-04-2021

    Oggetto

    Compensazione credito IVA annuale / trimestrale ed esonero visto di conformità

    Domanda

    Una srl può beneficiare dell’esonero dal visto di conformità per il credito IVA avendo ottenuto una media ISA per il 2018-2019 superiore a 8,5. Dal mod. IVA 2021 risulta un credito di € 40.300. Nel 2021 la società presenterà delle richieste di compensazione riferite ai crediti IVA trimestrali (per il primo trimestre si prevede un credito pari a circa € 30.000). Come va inteso il limite di € 50.000 per l’esonero dal visto di conformità? È possibile presentare la
    dichiarazione annuale senza visto e poi apporre il visto sui mod. IVA TR?

    Risposta

    Il regime premiale a favore dei soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 prevede l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA di importo non superiore a € 50.000 annui. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E “l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l’importo complessivo dell’esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell’anno 2020”.
    Di fatto, quindi, il limite di € 50.000 assume rilevanza cumulativa e pertanto per il 2021 va considerato il credito IVA 2020 e i crediti IVA trimestrali 2021.
    Nel caso di specie, quindi, la società può presentare il mod. IVA 2021 senza il visto di conformità (il credito IVA è inferiore al limite di € 50.000) e presentare i mod. IVA TR con il visto, al fine di “coprire” gli utilizzi superiori al predetto limite