Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 08-03-2022

    Oggetto

    Acquisto con utilizzo del plafond e quadro VC mod. IVA 2022

    Domanda

    Una srl (esportatore abituale) ha ricevuto il 7.1.2022 una fattura datata dicembre 2021 senza IVA con utilizzo del plafond. Tale fattura è stata annotata nel registro acquisti di gennaio 2022. La stessa va considerata per la compilazione del quadro VC e del connesso rigo VF17 del mod.
    IVA 2022, essendo collegata all’utilizzo del plafond 2021?

    Risposta

    In merito al quesito posto merita evidenziare (confermare) che la fattura (datata dicembre 2021) relativa all’acquisto effettuato nel 2021 con utilizzo del plafond ricevuta a gennaio 2022 va annotata nel registro IVA acquisti del mese di gennaio / mesi successivi entro il 30.4.2023 (utilizzando in quest’ultimo caso un’apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2022).
    Come evidenziato nelle istruzioni del mod. IVA 2022, per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto / bollette doganali, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF17 per il quale va fatto esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d’acquisto.
    Quindi, nel caso di specie:
    – l’importo della fattura (senza IVA) annotata a gennaio 2022 va ricompresa a rigo VF17 del mod. IVA 2023;
    – l’acquisto effettuato nel 2021 con utilizzo del plafond va ricompreso a rigo VC12, colonna 1, del quadro VC del mod. IVA 2022.

    Pubblicata il: 08-02-2022

    Oggetto

    Comunicazione lavori occasionali e procacciatori d’affari

    Domanda

    Una società ha in essere dei rapporti con procacciatori d’affari e eroga saltuariamente anche dei compensi per “segnalazione occasionale di clientela”.
    Tali rapporti rientrano nell’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro?

    Risposta

    Per poter svolgere le operazioni / lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori tramite l’invio di una preventiva comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro mediante sms / posta elettronica.
    Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella Nota 11.1.2022, n. 29 ha precisato, in particolare, che l’adempimento in esame va effettuato con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, ossia i soggetti:
    – inquadrabili nella definizione di cui all’art. 2222, C.c. vale a dire coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera / servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
    – per i quali è applicabile il regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l), TUIR.
    Nel caso di specie, i rapporti non sono inquadrabili nell’ambito del lavoro autonomo e pertanto l’obbligo di comunicazione al competente Ispettorato del Lavoro non sussiste.
    In particolare, le “segnalazioni occasionali di clientela” rappresentano “attività commerciali non esercitate abitualmente” rientranti nell’ambito della lett. i) del citato art. 67. L’esonero dall’obbligo comunicativo è stato confermato anche dall’INL nella Nota 27.1.2022, n. 109.

    Pubblicata il: 08-02-2022

    Oggetto

    Spesa sostenuta nel 2022 per visto di conformità “bonus edilizi”

    Domanda

    Un contribuente nel 2021 ha sostenuto spese di ristrutturazione per le quali ha richiesto lo sconto in fattura all’impresa edile. Ad inizio 2022 è stata inviata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate con il visto di conformità. A fine gennaio ha pagato la fattura (€ 500 + IVA) del professionista che ha rilasciato il visto. Tale spesa risulta agevolabile?

    Risposta

    La risposta è positiva. La Finanziaria 2022 ha, infatti, ammesso il costo relativo al visto di conformità tra le spese agevolabili nella medesima misura prevista per l’intervento cui si riferisce. Quanto pagato nel 2022 potrà quindi essere detratto nell’ambito del modello 730 / REDDITI 2023.

    Pubblicata il: 25-01-2022

    Oggetto

    Reverse charge interno e utilizzo tipo documento TD16

    Domanda

    Si chiede di confermare la facoltà di utilizzo del tipo documento TD16 per gli acquisti soggetti al reverse charge interno anche per le operazioni dall’1.1.2022.

    Risposta

    A seguito delle modifiche apportate dalla Legge Finanziaria 2021 i dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, devono essere comunicati tramite SdI utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica. L’obbligo, inizialmente previsto a decorrere dall’1.1.2022, è stato differito all’1.7.2022 ad opera del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”. Il differimento è stato “recepito” anche dall’Agenzia delle Entrate che, con il Provvedimento 23.12.2021, ha soppresso quanto contenuto nel Provvedimento 28.10.2021. Tale novità interessa i seguenti tipi documento:
    TD17, integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
    TD18, integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
    TD19, integrazione / autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
    Per le operazioni interne soggette a reverse charge ai sensi dell’art. 17, DPR n. 633/72 non sussiste alcun obbligo di procedere con l’integrazione elettronica utilizzando il tipo documento TD16 (integrazione fattura da reverse charge interno). Da quanto desumibile dalla “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, ver. 1.5, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate l’utilizzo del predetto tipo documento “è consigliabileal fine di disporre delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dalla stessa Agenzia.
    Come evidenziato nella FAQ presente sul portale “Fatture e corrispettivi” (pubblicata l’8.7.2021) “nel caso in cui ... il cessionario decide di integrare manualmente la fattura ricevuta in reverse charge non è consentito inserire manualmente l’annotazione del documento cartaceo integrativo né nel registro delle emesse né in quello degli acquisti, e quindi non essendo complete le bozze dei registri non potrà effettuare la convalida degli stessi”.

    Pubblicata il: 11-01-2022

    Oggetto

    Indennità di maternità e commerciante  al minuto forfetario

    Domanda

    Una commerciante al minuto in regime forfetario nel 2021 ha incassato dall’INPS l’indennità di maternità. Tale somma concorre alla formazione del reddito forfetario? Se sì, va applicata la medesima percentuale prevista per i corrispettivi dell’attività? La stessa va conteggiata per la verifica del superamento del limite dei ricavi di € 65.000?

    Risposta

    L’art. 68, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che “alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali é corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero”. Come previsto dal TUIR (art. 6, comma 2) le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento danni per la perdita degli stessi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 21.9.99, n. 189/E ha chiarito che “quando un’indennità va a sostituire un reddito o risarcisce un danno consistente nella perdita del reddito, ha la stessa natura del reddito sostituito o perduto. Quindi, nel caso, per esempio, dell’indennità di maternità, l’artigiana o la commerciante la indicano nel proprio quadro F o G. Infatti, si tratta di una somma che sostituisce il reddito d’impresa, che a causa della maternità non
    é stato possibile conseguire”. Di conseguenza nel quadro LM del mod. REDDITI 2022 dovrà essere ricompreso a rigo LM22 l’ammontare dell’indennità incassata nel 2021 al fine di determinare il reddito di tale anno. Con specifico riferimento al regime “forfetario” la stessa Agenzia nel corso del consueto incontro con la stampa specializzata di inizio 2020 ha precisato che l’indennità di maternità non rileva ai fini del calcolo del superamento del limite di € 65.000 di ricavi dell’anno precedente.