Le faq fiscali

 

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    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401

    Domanda

    Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
    Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice999” oppure non va indicato in tale rigo?

    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401

    Domanda

    Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
    Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice999” oppure non va indicato in tale rigo?

    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401

    Domanda

    Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del modello REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
    Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice999” oppure non va indicato in tale rigo?

    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Contributo a fondo perduto c.d. “Decreto Ristori-quater” e compilazione rigo RS401

    Domanda

    Un agente di commercio in contabilità semplificata ha percepito nel 2020 il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”. Nel rigo RS401 del mod. REDDITI 2021 devono essere indicati, con i relativi codici, i contributi COVID-19 percepiti nel 2020.
    Considerato che per il citato contributo non è previsto uno specifico codice, è corretto indicarlo con il codice “999” oppure non va indicato in tale rigo?

    Risposta

    n base all’art. 6, DL n. 157/2020, c.d. “Decreto Ristori-quater”, denominato “Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche”, le disposizioni di cui all’art. 1, DL n. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori”, sono applicabili anche ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 25.10.2020 che svolgono come attività prevalente una di quelle riportate nell’Allegato 1 riferite in particolare alle attività di intermediazione.
    Merita evidenziare che il citato art. 6 è stato trasfuso in sede di conversione del citato DL n. 137/2020 nell’art. 1-ter.
    Sulla base di quanto sopra è possibile considerare il contributo a fondo perduto in esame un’estensione del contributo di cui al citato art. 1 e pertanto utilizzare, in sede di compilazione del rigo RS401, il codice “23” riservato al “Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive - Art. 1, D.L. n. 137/2020”.

    Pubblicata il: 03-06-2021

    Oggetto

    Applicazione regime forfetario e rilevanza contributi COVID-19

    Domanda

    Un agente di commercio in regime forfetario nel 2020 ha percepito il contributo previsto dal c.d. “Decreto Rilancio” e del c.d. “Decreto Ristori-quater”. Tali contributi dovevano essere considerati per la verifica della possibilità di continuare a tenere il regime forfetario anche nel 2021?

    Risposta

    Come evidenziato dell’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E i contributi COVID-19:
    - sono caratterizzati dalla finalità di “compensare almeno in parte i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo”;
    – rappresentano agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori dalla riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento;
    non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
    Stante il carattere di eccezionalità delle misure in esame, la stessa Agenzia specifica che i contributi COVID-19 non rilevano al fine della soglia dei ricavi / compensi previsti per l’adozione del regime forfetario. Per completezza va evidenziato che i predetti contributi non rilevano anche per la verifica della soglia dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.